Questura di Pordenone

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MONEY TRANSFER: COMUNICAZIONE DELLA QUESTURA DI PORDENONE

L'art.2, comma 20 della Legge 15 luglio 2009, n.94 (pubblicata in G.U. 24 luglio 2009, n. 170) prevede : " Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi (money transfer) acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l'operazione è un cittadino extracomunitario.

Il documento è conservato con le modalità previste con decreto del Ministro dell'Interno emanato ai sensi dell'art. 7, comma 4. del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

In mancanza del titolo gli agenti effettuano entro dodici ore, apposita segnalazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto.

Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 347".

In attesa di specifiche disposizioni ministeriali che disciplinano tale adempimento, si informa, che le segnalazioni per la Questura di Pordenone, potranno essere effettuate:

Il contenuto della segnalazione, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n. 231/2007, comprende: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione del soggetto che ordina l'operazione.

Andranno segnalate le sole operazioni ordinate da soggetti privi di titolo di soggiorno.

Si precisa, che in caso di permesso di soggiorno in corso di rinnovo, potrà essere omessa la segnalazione, qualora il cittadino extracomunitario esibisse il permesso scaduto e la ricevuta dell'istanza presentata all'Ufficio Postale (che verranno custodite dall'agente secondo le prescritte modalità), mentre si dovrà procedere alla segnalazione qualora l'ordinante esibisse la sola ricevuta postale non accompagnata dal permesso di soggiorno scaduto (nella segnalazione verranno altresì indicati, in tal caso, il numero e la data riportati sulla ricevuta postale).


09/04/2010
(modificato il 13/03/2012)

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