Entro il 4 maggio 2015 chi detiene un’arma deve presentare il certificato medico di idoneità alla detenzione.
La Polizia di Stato informa che con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 29.9.2013, n. 121, i detentori di armi, ad esclusione dei titolari di licenza di porto di armi in corso di validità, devono produrre entro il 4 maggio 2015 certificazione medica di idoneità psicofisica per la detenzione di armi di cui all'art. 35 comma 7 del T.U.L.P.S. La certificazione medica è rilasciata, sulla base del certificato anamnestico del medico di famiglia, dal settore medico-legale delle Aziende Sanitarie Locali o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
La certificazione dovrà attestare che il richiedente non sia affetto da malattie mentali oppure patologie che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti e psicotrope oppure abusare di alcol.
La certificazione medica va prodotta all'Ufficio di Polizia o Carabinieri presso il quale sono state denunciate le armi detenute.
Non è richiesta, invece, qualora risulti già prodotta nei sei anni antecedenti all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 29.9.2013, n. 121, che ne prevede l'obbligo (il certificato, quindi, non deve essere ripresentato qualora risulti prodotto dopo il 05.11.2007). Per ulteriori informazioni contattare l'Ufficio Armi della Questura di Pistoia (tel 0573970544), i Commissariati di P.S. di Pescia (057249411) e di Montecatini Terme (057292861) o la Stazione Carabinieri competente per territorio.
La mancata presentazione del certificato medico comporterà il ritiro delle armi a seguito di specifico provvedimento che sarà adottato ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S. dal Prefetto di Pistoia.
PRINCIPALI ADEMPIMENTI IN TEMA DI DETENZIONE DI ARMI
La Questura di Pistoia coglie l'occasione per invitare tutti i cittadini, possessori di armi, a verificare la regolarità della loro detenzione. Infatti è emerso che, in occasione di recenti controlli effettuati nei confronti di possessori di armi, sono considerevolmente aumentate le denunce all'Autorità Giudiziaria per reati connessi alla mancanza, ritardo o omissione degli adempimenti previsti dalla vigente normativa in tema di detenzione di armi.
Considerato che questa tipologia di reati punisce una categoria di persone che normalmente non delinque ma che semplicemente dimentica o ignora quali siano gli obblighi che gli derivano dall'essere titolare di porto d'armi ovvero solo dal detenere armi nella propria abitazione, appare opportuno ricordare le regole più frequentemente dimenticate:
· OMESSA COMUNICAZIONE NELLE 72 ORE
Il dovere più trascurato riguarda l'omessa comunicazione di detenzione di armi entro le 72 ore successive alla materiale disponibilità dell'arma e parimenti la comunicazione di cessione: infatti, non vi è solo l'obbligo di denunciare la detenzione all'Autorità locale di P.S. o in mancanza di questi al locale Comando Stazione Carabinieri, ma anche l'obbligo di denunciarne la cessione, accertandosi che il compratore sia in possesso di idoneo titolo di polizia per il loro acquisto, ovvero nulla osta rilasciato dal Questore, porto di pistola per difesa personale, porto di fucile per lo sport del tiro a volo o per uso caccia.
· DETENZIONE ARMI BIANCHE
Analoga procedura deve essere seguita da chi decide di acquistare o vendere armi bianche, vale a dire quelle la cui destinazione naturale sia l'offesa alla persona; ad esempio: sciabole, spade, stiletti, pugnali e baionette.
· CAMBIO DEL LUOGO DI DETENZIONE
Anche il cambio del luogo di detenzione delle armi deve essere denunciato negli stessi modi e tempi indicati per l'acquisto e l'inosservanza comporta una denuncia all'Autorità Giudiziaria; il luogo di detenzione non deve necessariamente coincidere con l'abitazione dove si ha la residenza ma nel luogo dove le stesse vengono materialmente detenute, essendo lo scopo della legge quello di consentire all'Autorità di Pubblica Sicurezza di avere contezza del posto dove le armi effettivamente si trovino.
· ADEMPIMENTI IN CASO DI EREDITA'
Un particolare richiamo riguarda gli adempimenti che devono compiere gli eredi in caso di decesso di una persona che deteneva armi in casa. Anche in questa circostanza gli eredi devono, entro le 72 ore successive al decesso, riferire all'Autorità l'avvenuta scomparsa del loro parente e dichiarare quali siano le loro intenzioni sulla destinazione delle armi:
a) se uno o più eredi vogliono tenerle presso le proprie abitazioni, devono fare richiesta al Questore di specifico Nulla Osta (a meno che non siano già in possesso di altro titolo valido), prendere in consegna le armi e farne immediata denuncia all'Autorità;
b) se intendono cederle o venderle a terze persone, devono accertarsi che queste ultime abbiano un titolo per la loro acquisizione e darne comunque avviso all'Autorità di P.S.;
c) nel caso in cui nessun erede voglia legittimare le armi e non vi sia l'intenzione di cederle a terzi, si devono avvisare, sempre nei termini previsti, i competenti Uffici per territorio che provvederanno a prenderle in carico per la loro distruzione.