Questura di Pisa

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Ufficio Armi

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Informazioni riguardanti la modulistica Armi

Per acquistare armi da sparo e munizioni, o acquisirle per eredità, e per trasportarle fino al domicilio dove si vuole detenerle è necessario ottenere il nulla osta del Questore.

 Alla richiesta si deve allegare:

  • la certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza oppure dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato;
  • una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti: di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
  • le generalità delle persone conviventi;
  • di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" ai sensi della legge n. 230 dell'8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007.

Al posto delle dichiarazioni sostitutive può essere presentata la documentazione rilasciata dagli organi competenti.

I titolari di porto di pistola e porto di fucile non hanno bisogno del nulla osta.

 

Porto d’armi uso sportivo

Per richiedere il porto d’armi per uso sportivo si presenta l’istanza presso la Questura di Pisa (Ufficio Relazioni con il Pubblico), i Commissariati di Pontedera e Volterra o Stazioni Carabinieri competenti per territorio.

 

È necessario presentare la seguente documentazione:

  • Istanza richiesta porto d’armi
  • Due marche da bollo da 16€
  • Due fototessera
  • Un "Certificato medico di idoneità per il rilascio del porto d'armi" rilasciato dalla ASL in marca da bollo da 16€ (prima di far questo si dovrà recare dal medico di base e farsi rilasciare un Certificato anamnestico preliminare per il rilascio del porto d'armi)
  • Diploma di idoneità al maneggio delle armi (ottenibile presso una sezione di tiro a segno riconosciuta) tramite autocertificazione (allegare fotocopia del diploma). (SOLO PRIMO RILASCIO)
  • Porto d’armi scaduto (PER RINNOVO)
  • Bonifico Bancario di 1,27 € bonifico bancario con le seguenti modalità:

IBAN:  IT59D0100003245316010238300

Effettuato a favore di: Capo X – Capitolo 2383 – Articolo 00

Causale: Costo libretto porto d’armi.

  • Autocertificazione circa la presenza di persone conviventi e lo storico delle residenze o domicili (ALLEGATO 1)
  • Dichiarazione di rinuncia allo status di obiettore di coscienza. (SOLO PRIMO RILASCIO).

 

Porto d’armi uso caccia

Per richiedere il porto d’armi per uso caccia si presenta l’istanza presso la Questura di Pisa (Ufficio Relazioni con il Pubblico) i Commissariati di Pontedera e Volterra o Stazioni Carabinieri competenti per territorio.

 

È necessario presentare la seguente documentazione:

  • Istanza richiesta porto d’armi
  • Due marche da bollo da 16€
  • Due fototessera
  • Un "Certificato medico di idoneità per il rilascio del porto d'armi" rilasciato dalla ASL in marca da bollo da 16€ (prima di far questo si dovrà recare dal medico di base e farsi rilasciare un Certificato anamnestico preliminare per il rilascio del porto d'armi)
  • Diploma di idoneità al maneggio delle armi (ottenibile presso una sezione di tiro a segno riconosciuta) tramite autocertificazione (allegare fotocopia del diploma). (SOLO PRIMO RILASCIO)
  • Certificato di idoneità all’esercizio venatorio (rilasciato dalla Provincia previo esame di abilitazione) (SOLO PRIMO RILASCIO)
  • Porto d’armi scaduto (PER RINNOVO)
  • Bonifico Bancario di 1,27 € bonifico bancario con le seguenti modalità:

IBAN:  IT59D0100003245316010238300

Effettuato a favore di: Capo X – Capitolo 2383 – Articolo 00

Causale: Costo libretto porto d’armi.

  • Versamento di 23,00 € sul C/C n. 109504 intestato a Regione Toscana Tesoreria Regionale con causale “Tassa per l’esercizio venatorio anno 201_”
  • Versamento di 173,16 sul C/C n. 8003 intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Tasse concessioni governative”
  • Autocertificazione circa la presenza di persone conviventi e lo storico delle residenze o domicili
  • Dichiarazione di rinuncia allo status di obiettore di coscienza. (SOLO PRIMO RILASCIO).

 

Il modulo per la relativa richiesta è scaricabile al seguente link:

https://www.poliziadistato.it/statics/44/acquisto_porto_trasporto_armi_sportive_collezione.pdf

 

Denuncia di detenzione e di cessione di armi e munizioni

Le armi (e in alcuni casi le munizioni) detenute devono essere denunciate alla Questura o alla Stazione Carabinieri competente per territorio entro 72 ore dal possesso.

La denuncia deve essere presentata nei seguenti casi:

  • quando si viene in possesso di armi e cartucce per acquisto personale o per eredità;
  • quando si cedono armi e cartucce a terzi;
  • per variazione del luogo di detenzione delle armi e delle cartucce.

 

Il modulo per la relativa richiesta è scaricabile al seguente link:

https://www.poliziadistato.it/statics/15/armi_comuni-denuncia_detenzione.pdf

 

Per i soli detentori residenti a Pisa, escluse le frazioni di Marina di Pisa e Tirrenia, il modulo di presentazione della richiesta, potrà essere trasmesso anche per via telematica, all’indirizzo PEC  dipps160.00n0@pecps.poliziadistato.it con modalità che assicurino l’avvenuta consegna, sempre entro il termine di 72 ore.

I detentori dovranno scaricare la ricevuta e-mail di consegna che farà fede a tutti gli effetti di legge dell’avvenuta presentazione della documentazione all’Ufficio di Polizia/Comando Carabinieri competenti per territorio. Tale documentazione dovrà contenere oltre all’attuale denuncia di acquisto/cessione armi (debitamente compilata in ogni sua parte con i dati richiesti), la precedente denuncia, la dichiarazione di acquisto/cessione firmata sia dall’acquirente che dal cedente, la fotocopia dei titoli di polizia dell’acquirente e del cedente ed i relativi documenti di identità, o eventualmente, qualora l’acquisto sia avvenuto presso un’armeria, la dichiarazione di vendita del predetto esercizio.

I detentori residenti in provincia presenteranno le relative denunce presso i Commissariati di Pontedera e Volterra o Stazioni Carabinieri competenti per territorio ovvero attraverso una PEC fornita dagli stessi Comandi.

È possibile detenere, secondo quanto contenuto dal citato art.38 T.U.L.P.S., fino ad un massimo di 3 armi comuni da sparo, 12 armi sportive e un numero illimitato di fucili da caccia nonché 8 armi classificate come antiche, artistiche, rare di importanza storica. Le armi possedute non possono essere portate fuori dal luogo di detenzione, a meno che non si abbia l’autorizzazione.

Tutti i detentori hanno l’obbligo di presentare il certificato medico ogni 5 anni, dal quale risulti che il soggetto non è affetto da “malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono anche temporaneamente la capacità di intendere e di volere”, certificato rilasciato dai medici dell’A.S.L. territorialmente competenti, ovvero da un medico militare o della Polizia di Stato o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Per i soli detentori residenti a Pisa, escluse le frazioni di Marina di Pisa e Tirrenia, il certificato, può essere trasmesso per via telematica, all’indirizzo PEC  dipps160.00n0@pecps.poliziadistato.it

I detentori residenti in provincia dovranno presentare il certificato presso i Commissariati o le Stazioni Carabinieri competenti per territorio ovvero attraverso una PEC fornita dagli stessi Comandi.

La certificazione medica aggiornata, comprovante l’idoneità psico-fisica, rilasciata in bollo dal settore medico legale dell’A.S.L. o da un medico militare, o della Polizia di Stato o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sulla base del certificato anamnestico del medico di famiglia, dovrà essere fatta pervenire dagli interessati all’Ufficio presso il quale sono state denunciate le armi. Per il calcolo dei 5 anni fa fede la data dell’ultimo certificato medico prodotto per un’autorizzazione in materia di armi, anche diversa dalla detenzione, quale una licenza di porto d’armi o di collezione o per la richiesta di un nulla osta acquisto armi.

Per avere la possibilità di detenere un numero maggiore di armi, occorre la licenza di collezione rilasciata dal Questore. Questa permette di detenere una quantità illimitata di armi di cui, però, non è possibile avere il munizionamento. Inoltre, non è comunque possibile detenere più di un esemplare per ogni modello di arma.

 

 

Munizioni

La denuncia delle munizioni è sempre obbligatoria:

  • per le cartucce per pistola o rivoltella, la cui detenzione non può comunque essere superiore ai 200 pezzi;
  • per le munizioni per fucile da caccia aventi caricamento diverso dai pallini.

Per le cartucce caricate a pallini la denuncia non è obbligatoria fino ad un massimo di 1000 pezzi. L'obbligo di denuncia scatta quando il loro numero eccede i 1000 con un limite massimo di detenzione fissato in 1500 pezzi.

In caso di detenzione promiscua di polveri e cartucce, si può fare riferimento all’art. 97 Reg. T.U.L.P.S.

 

 


14/04/2021
(modificato il 04/01/2024)

28/03/2024 23:14:09