Con l’entrata in vigore della nuova normativa tutti i possessori devono presentare il certificato medico di idoneità psico-fisica
Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 10.08.2018, n. 104, dal 14 settembre 2018 tutti i detentori di armi, ad esclusione dei titolari di licenza di porto di armi in corso di validità, dovranno produrre, entro il 13 settembre 2019, certificazione medica di idoneità psicofisica per la detenzione di armi di cui all'art. 35 comma 7 del T.U.L.P.S. ( Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza).
La certificazione medica deve essere rilasciata, sulla base del certificato anamnestico rilasciato dal medico di famiglia, dal Settore Medico-Legale dell'Azienda Sanitaria Locale nonchè dalle strutture sanitarie militari, della Polizia di Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
La certificazione medica va prodotta all'Ufficio di Polizia o alla Stazione Carabinieri presso cui sono state denunciate le armi detenute e dovrà essere presentata ogni 5 anni.
Qualora il detentore di armi risulti titolare di licenza di porto d'armi, l'obbligo della presentazione della certificazione medica decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata.
Inoltre, dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo 104/18, la licenza di porto di fucile avrà una validità di anni cinque e non più di anni sei.
LA MANCATA PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO MEDICO POTRÀ COMPORTARE IL RITIRO DELLE ARMI A SEGUITO DI SPECIFICO PROVVEDIMENTO ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 39 DEL T.U.L.P.S. DELLA PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO.