LE NOVITÀ DEL DPCM DEL 10 APRILE
- Quali sono le novità previste dal Dpcm 10 aprile 2020? Il Dpcm 10 aprile 2020 estende le misure di contenimento dell’epidemia di coronavirus fino al 3 maggio 2020, confermando tutte le restrizioni già in vigore per gli spostamenti delle persone, la sospensione delle attività didattiche in presenza (scolastiche e universitarie), delle cerimonie, degli spettacoli e delle competizioni sportive. È confermata la sospensione della vendita in negozio di beni diversi da quelli alimentari e di prima necessità ma, dal 14 aprile, può riprendere il commercio al dettaglio di prodotti di abbigliamento per bambini e neonati e potranno riaprire le cartolerie e le librerie. Restano aperte le edicole, le tabaccherie, le farmacie, le parafarmacie. Rimangono chiusi al pubblico i bar, i ristoranti, i pub, le gelaterie e le pasticcerie, che possono comunque proseguire la vendita a distanza di tutti i propri prodotti, con consegna a domicilio, purché rispettino le prescrizioni sanitarie sulla distanza di almeno un metro tra il corriere/rider e il destinatario. È confermata la sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) e sono sospesi, dal momento della conclusione dei viaggi ancora in atto, i servizi delle navi da crociera. Si includono tra le attività produttive consentite la silvicoltura e l’industria del legno. Gli esercizi commerciali dovranno assicurare il mantenimento, in tutte le loro attività, del distanziamento sociale; dovranno garantire pulizia e igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura. È inoltre obbligatorio far rispettare le misure anticontagio, come l’ingresso uno alla volta nei piccoli negozi e l’accesso regolamentato e scaglionato nelle strutture di più grandi dimensioni, l’uso di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso per i clienti dei supermercati, da mettere a disposizione vicino alle casse e ai sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, percorsi diversi per entrate e uscite.
- Ci sono differenze all’interno del territorio nazionale? Dal 9 marzo, le regole introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono uguali su tutto il territorio nazionale.
- Cosa prevedono le norme per gli spostamenti delle persone? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? Sono consentiti solo gli spostamenti da casa motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità (per esempio, dover fare la spesa o comprare beni necessari) o per motivi di salute.
Inoltre, è vietato trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso, salvo che per comprovate esigenze lavorative, per motivi di assoluta urgenza o per motivi di salute. È vietato anche ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
I motivi dello spostamento devono comunque essere dimostrati, anche mediante autocertificazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze dell’ordine statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni potrà essere oggetto di controlli successivi e la non veridicità di quanto dichiarato costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti. - Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare? È previsto il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus.
- Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5? In questo caso si raccomanda fortemente di rimanere a casa, contattare il proprio medico e limitare al massimo il contatto con altre persone.
- Posso muovermi in città? I divieti e le raccomandazioni valgono anche per gli spostamenti all’interno del proprio comune, ivi comprese le regole dettate per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze di lavoro o di salute ovvero di necessità, nonché per il rientro alla propria abitazione.
- Recarsi in una qualsiasi delle attività commerciali aperte (es. edicole, tabaccai, librerie, cartolerie ecc.) costituisce una ragione legittima di spostamento? Sì, lo spostamento è ammesso, purché nei limiti del tragitto più breve. Le attività commerciali aperte vanno considerate essenziali in base alla normativa emergenziale vigente, perciò l'acquisto dei beni e servizi da esse erogati si configura in termini di necessità. Conseguentemente, tale ragione di spostamento, in caso di eventuali controlli, dovrà essere dichiarata nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione e comunque dovrà sempre essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro da ogni altra persona.
- È possibile uscire per andare ad acquistare generi alimentari? I generi alimentari saranno sempre disponibili? Sì, si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari e non c’è alcuna necessità di accaparrarseli ora perché saranno sempre disponibili.
- È possibile fare la spesa in un Comune diverso da quello in cui si abita? Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si ha la residenza o il domicilio sono vietati. È possibile spostarsi in altri Comuni solo ed esclusivamente per comprovate esigenze lavorative o in casi di assoluta urgenza o per motivi di salute. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita, o sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel Comune di residenza o domicilio, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati. Il Ministero dell’Interno, con apposita circolare (n. 15350/117(2) Uff.III-Prot.Civ, del 23 marzo u.s.), ha comunque chiarito che si può considerare giustificato lo spostamento dal Comune di residenza nel caso in cui il punto vendita per l’approvvigionamento di generi alimentari più vicino o più accessibile rispetto alla propria abitazione si trovi nel territorio di un Comune confinante. Il cittadino identificato in un comune diverso da quello di residenza ha comunque l’onere di addurre e comprovare di trovarsi in tale specifica situazione. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.
- Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari? Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie di generi di cui è ammessa la vendita espressamente previste dal Dpcm 10 aprile 2020, la cui lista è disponibile a questo link (allegato 1 e allegato 2).
- Le edicole sono aperte, ma posso andare a comprare un giornale o un periodico o rischio una sanzione? L'acquisto dei quotidiani e dei periodici è ritenuto una “necessità”, quindi anche gli spostamenti da e per le edicole, che li vendono.
- Sono un volontario della protezione civile: posso spostarmi dal comune in cui attualmente mi trovo per prestare la mia attività nell'ambito della gestione dell'emergenza? Sì, il divieto di spostarsi dal comune in cui ci si trova non riguarda coloro che svolgono attività di volontariato nell'ambito del Servizio nazionale di protezione civile o che siano comunque impegnati come volontari per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso (ad es., i volontari della Croce Rossa Italiana).
- L’operatore volontario del servizio civile universale può spostarsi per le esigenze connesse allo svolgimento del servizio?Sì, può spostarsi. Sul modello di autodichiarazione pubblicato sul sito del Ministero dell’interno, in aggiunta alle altre informazioni richieste, indica che lo spostamento è determinato da “esigenze lavorative” e nelle note dichiara che “è operatore volontario del servizio civile universale, contrattualizzato con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, e opera con l’ente………….. (nome dell’ente)".
- Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”? È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l’autodichiarazione vincolante di cui alla FAQ n. 1 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.
- Se abito in un Comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”? In questi casi lo spostamento è giustificato per esigenze lavorative, se non è possibile lavorare da casa o fruire di ferie o congedi.
- Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi? No, a meno che il rientro non sia un’assoluta urgenza o non sia motivato da ragioni di lavoro o di salute. Non è invece consentito alcuno spostamento dei lavoratori nelle attività temporaneamente sospese o di chi attualmente è in lavoro agile.
- È possibile raggiungere la seconda casa? No. È vietato trasferirsi o spostarsi, con qualsiasi mezzo, in un Comune diverso da quello in cui ci si trovava alla data del 22 marzo, salvo che per comprovate esigenze lavorative o in casi di assoluta urgenza o per motivi di salute. Anche all’interno del Comune gli spostamenti sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, o in casi di assoluta urgenza o per motivi di salute. L’accesso alla seconda casa può essere consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.
- Posso andare a fare visita o a mangiare dai parenti? No, non è uno spostamento necessario e, quindi, non rientra tra gli spostamenti ammessi dal decreto.
- Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti? Sì, è una condizione di necessità. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.
- Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni? Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.
- È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all'inizio o al termine della giornata di lavoro? Ciò è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ma si sottolinea che ciò è fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. È quindi assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.
- Ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? L’accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro. È possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazione. Possono essere altresì raggiunti i luoghi di culto in occasione degli spostamenti comunque consentiti, cioè quelli determinati da comprovate esigenze lavorative o da necessità, e che si trovino lungo il percorso già previsto, in modo che, in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine, si possa esibire o rendere la prevista autodichiarazione. Resta ferma tuttavia la sospensione di tutte le cerimonie, anche religiose.
- Cosa prevede il decreto per gli spostamenti per turismo? Consultare la Faq corrispondente nella sezione "Turismo".
- È possibile uscire di casa per gettare i rifiuti? Sì, seguendo le normali regole già in vigore in ogni Comune. Allo stesso modo, proseguono le attività di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti.
- Posso uscire con il mio animale da compagnia? Sì, per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone.
- Si possono portare gli animali domestici dal veterinario? Sì, per esigenze urgenti. I controlli di routine devono essere rinviati. Visite veterinarie necessarie e non procrastinabili possono avvenire solo su prenotazione degli appuntamenti e comunque garantendo la turnazione dei clienti con un rapporto uno a uno, così da evitare il contatto ravvicinato e la presenza di clienti in attesa nei locali. Il professionista e il personale addetto dovrà indossare idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherina).
- Sono consentiti gli spostamenti per accudire e curare animali, quali, ad esempio, i cavalli, gatti, cani di cui si è proprietari/responsabili, ma che non sono detenuti presso la propria abitazione? No, tali spostamenti sono di norma vietati, perché alle esigenze anche di salute dell'animale provvede la struttura dove esso è alloggiato (maneggio, gattile, canile etc.). Lo spostamento è invece consentito se indispensabile per esigenze di salute e cura dell'animale, nei soli casi in cui la struttura abbia comunicato di non potersene fare carico. In tali limitati casi lo spostamento, negli eventuali controlli, dovrà essere giustificato mediante autocertificazione.
- Si può uscire per fare una passeggiata? Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute o per necessità ovvero per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana. Inoltre è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione, ove l’agente operante ne faccia richiesta. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi dell’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di 1 metro fra le persone.
- È consentito fare attività motoria? L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Sono sempre vietati gli assembramenti.
- L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito? No. L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici è vietato.
- Posso utilizzare la bicicletta? L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto in prossimità della propria abitazione. In ogni circostanza deve comunque essere osservata una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- Quanti passeggeri possono viaggiare in automobile? Si può andare in due in moto? Le auto possono essere utilizzate da più passeggeri solo se si rispetta la distanza minima di un metro. Non è possibile andare in due in moto, non essendo possibile la distanza minima di un metro. Questi limiti non valgono se i mezzi sono utilizzati solo da persone conviventi.
- Ci saranno posti di blocco per controllare il rispetto delle restrizioni agli spostamenti delle persone? Consultare la Faq corrispondente nella sezione "Violazioni e sanzioni".
- È consentito spostarsi per raggiungere un'azienda o un cantiere, anche se l'attività d'impresa è stata chiusa o sospesa? Solo per urgenze e, comunque, solo per esigenze sopravvenute o impreviste, giacché le altre devono essere state già risolte entro il termine assegnato dall’articolo 2 del DPCM del 22 marzo 2020. È comunque consentito spostarsi solo per necessità lavorative per far fronte a urgenze non differibili di messa in sicurezza, anche in cantiere, e ciò negli stretti limiti temporali necessari per far fronte alle urgenze stesse. Tali esigenze dovranno essere comprovate con autodichiarazione completa di tutte le indicazioni atte a consentire le verifiche sulla sussistenza di tali necessità e sul compimento del lavoro.
- È consentito lo spostamento sul territorio, anche fuori dal proprio comune di residenza, per l’esercizio di professioni che richiedono operazioni in loco, come nel caso dei geoâmetri per perizie, rilievi topografico-catastali e/o misurazioni di terreni e/o fabbricati? Sì, sempre nel rispetto delle vigenti prescrizioni sul contenimento del contagio. I motivi dello spostamento devono essere legati unicamente ad esigenze lavorative e comunque devono essere dimostrati, anche mediante autocertificazione che deve riportare tutte le indicazioni sul percorso più breve per il raggiungimento dei siti indicati e per le successive verifiche sull’esercizio effettivo di tale attività professionale in tali siti.
- Come si devono comportare i transfrontalieri? I lavoratori transfrontalieri potranno entrare e uscire, sia con mezzi privati che con il trasporto pubblico, dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, compresa l’autocertificazione ovvero altra documentazione comprovante rapporti di lavoro nello Stato confinante (vedi faq precedenti).
- Quali sono le regole per gli spostamenti da e per l'estero? Faq in aggiornamento. Per informazioni urgenti si consiglia di consultare il sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
- Sono in rientro dall’estero. Posso chiedere ad una persona di venirmi a prendere in macchina all’aeroporto, alla stazione ferroviaria o al porto di arrivo? Sì, ma è consentito ad una sola persona convivente o coabitante nello stesso domicilio del trasportato, possibilmente munita di dispositivo di protezione. Lo spostamento in questione rientra tra le fattispecie di “assoluta urgenza”, che dovrà essere autocertificato con il modulo messo a disposizione dal Ministero dell’Interno, compilato in tutte le sue parti, indicando, in particolare, il tragitto percorso e il domicilio ove la persona si reca. Resta fermo l’obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione, per la sottoposizione a sorveglianza sanitaria e a isolamento fiduciario, nonché l’obbligo di segnalare con tempestività l’eventuale insorgenza di sintomi da COVID-19 all’autorità sanitaria.
- Per i cittadini stranieri vigono le stesse limitazioni agli spostamenti che vigono per gli italiani? Sì, le restrizioni sono valide per tutte le persone presenti o che intendono entrare nel territorio italiano o uscire dallo stesso, a prescindere dalla loro nazionalità.
- È consentito spostarsi per raggiungere un’azienda o un cantiere, anche se l’attività d’impresa è stata chiusa o sospesa? Come previsto dal Dpcm 10 aprile 2020, per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. Dal 14 aprile è anche consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture. Pertanto, gli spostamenti per e dalle sedi delle aziende la cui attività è sospesa, sono consentiti solo se funzionali alle attività consentite già specificate, nonché per eventuali urgenze, negli stretti limiti temporali necessari per far fronte alle urgenze stesse. Tali esigenze dovranno essere comprovate con autodichiarazione completa di tutte le indicazioni atte a consentire le verifiche sulla sussistenza di tali necessità e sul compimento del lavoro.
- Sono appena rientrato in Italia e sto trascorrendo il prescritto periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario (della durata di quattordici giorni) nell’abitazione o nella dimora indicata al momento del ritorno. Posso trasferirmi, durante questo periodo, in un’altra abitazione o dimora? Sì, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario è consentito trasferirsi in un’abitazione o una dimora diversa da quella preventivamente indicata all’Autorità sanitaria, salvo che non siano insorti sintomi da COVID-19. Dal momento del trasferimento bisogna trascorrere nella nuova abitazione prescelta un periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario di 14 giorni (il periodo trascorso nella prima abitazione non è computato, quindi in caso di trasferimento va perduto). Il trasferimento deve essere previamente comunicato all’Autorità sanitaria mediante una dichiarazione contenente: l’indirizzo completo della nuova abitazione o dimora, il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa, l’itinerario che si intende effettuare e l’impegno al rispetto delle vigenti prescrizioni per il contenimento del contagio anche per il raggiungimento della nuova dimora e per la sistemazione nella stessa. L’Autorità sanitaria inoltra la comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente per i controlli e le verifiche di competenza.
- Ho accompagnato una persona malata al dipartimento di emergenza o al pronto soccorso (DEA/PS), posso aspettare stazionando nella sala d’attesa? No, agli accompagnatori dei pazienti al dipartimento di emergenza o al pronto soccorso (DEA/PS) non è consentito di permanere nelle sale d’attesa, salvo che non siano impartite diverse indicazioni del personale sanitario preposto.
- Sono un parente o un conoscente di un paziente ospitato presso una struttura di lungo degenza, o in una residenza sanitaria assistita (RSA), o in hospice, o in strutture riabilitative, per anziani, autosufficienti e non, posso andare a fargli visita? L’accesso in tali strutture da parte di parenti e conoscenti dei pazienti ivi ospitati è consentito solo nei casi indicati dalla Direzione sanitaria della struttura stessa, per cui è necessario preventivamente informarsi presso la Direzione per sapere se l’accesso sia o meno consentito e, in caso affermativo, a quali condizioni.
- Mio figlio/a necessita di poter uscire saltuariamente di casa poiché, per la sua disabilità cognitiva, intellettiva o relazionale (ad esempio: autismo) la permanenza prolungata potrebbe peggiorarne la condizione di salute. Sono consentiti in questo caso gli spostamenti? Si può uscire restando nei dintorni di casa, rispettando le regole di distanziamento sociale per prevenire il contagio del virus (sono vietate le attività ludiche e gli assembramenti). È permesso camminare in prossimità della propria abitazione e fare attività motoria. È consigliabile, anche se non obbligatorio, munirsi di altra documentazione che ne attesti la condizione di disabilità o le specifiche necessità (ad esempio: certificato attestante la condizione fisica o di disabilità rilasciato dal proprio medico curante o dalla struttura che segue l'assistito). In questo caso è consentito l'accompagnamento della persona (a prescindere dalla sua età) perché rientra nelle motivazioni di necessità o di salute. Per ulteriori approfondimenti in merito alle persone con disabilità si possono in ogni caso consultare le FAQ specifiche al seguente link.
- Sono previste limitazioni per il transito delle merci? No, nessuna limitazione. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.
- I corrieri merci possono circolare? Sì, possono circolare.
- Sono un autotrasportatore. Sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa? No, non sono previste limitazioni al transito e all’attività di carico e scarico delle merci.
- Esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea? I Presidenti delle regioni possono intervenire programmando limitazioni del trasporto pubblico locale, anche non di linea, per interventi sanitari necessari, comunque assicurando i servizi minimi essenziali. Anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può a tali fini intervenire su servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo.
- Sono previste limitazioni o controlli alle partenze con aerei, treni, navi di linea e traghetti? Sì, tutti i servizi di trasporto terrestre, marittimo, lacuale e aereo, di linea e non di linea, nazionali e internazionali, sono stati limitati o ridotti, ovvero completamente soppressi. Maggiori informazioni sono disponibili nel sito del Ministero delle infrastrutture e trasporti. In ogni caso, prima di intraprendere qualsiasi viaggio, si raccomanda di verificare le condizioni di operatività del trasporto nei siti web delle imprese che operano i servizi.
Si ricorda che gli spostamenti nel territorio nazionale, inclusi quelli con i mezzi di trasporto di linea e non di linea, sono consentiti solo per motivi di lavoro, salute o di assoluta urgenza, da giustificare tramite autodichiarazione disponibile nel sito del Ministero dell'interno. Per le condizioni relative agli spostamenti dall'Italia verso l'estero e dall'estero verso l'Italia si rinvia alla pagina del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - I soggetti che svolgono attività di riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane, possono continuare la propria attività? Si veda la medesima faq nella sezione "Attività produttive, professionali e servizi".
- La modalità di “lavoro agile” (o lavoro a distanza) può essere applicata dal datore di lavoro pubblico e privato a tutti i lavoratori? Sì. Sono previste modalità semplificate e temporanee di accesso al lavoro agile e non ci sono limiti, considerato che anche la normativa vigente prima dello stato d’emergenza sanitaria non prevedeva una soglia massima di lavoratori in questa modalità.
- Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile è previsto fino alla fine dello Stato di emergenza? La modalità di lavoro agile, cd. smart working, ai sensi dell’articolo 87, del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. “Cura Italia”) è la modalità di ordinario svolgimento della prestazione lavorativa nel pubblico impiego fino alla fine dello stato di emergenza o, se del caso, ad un termine più breve stabilito con Dpcm su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione. Il Dpcm del 10 aprile 2020 ha specificato che tale modalità di lavoro può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato prescindendo dagli accordi individuali e che i relativi obblighi di informativa sono assolti anche in via telematica con la documentazione disponibile sul sito dell’INAIL.
Tale modalità è applicata, in quello privato, ai lavoratori dipendenti disabili con connotazione di gravità e ai lavoratori dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità con connotazione di gravità. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile. - Lo smart working, nell’attuale situazione, è una priorità? Le amministrazioni devono adottare ogni idonea determinazione volta a favorirne la fruizione? Sì. Fino alla fine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 il lavoro agile è costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, è quindi necessario un ripensamento da parte delle PA rispetto alle attività che possono essere oggetto di lavoro agile, con l’obiettivo di includere anche attività originariamente escluse. Nei casi in cui non sia possibile ricorrere allo smart working le PA adottano strumenti alternativi come, ad esempio, le ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro. La presenza negli uffici è limitata ai soli casi in cui la presenza fisica del dipendente sia indispensabile per lo svolgimento delle attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e delle attività indifferibili. Le amministrazioni sono tenute a garantire il rispetto di tale indicazione, anche al fine del prioritario interesse alla tutela della salute del personale dipendente.
- È necessario un atto formale tipizzato di autorizzazione allo smart working da parte della PA? No. Per garantire la massima applicazione dello smart working, le PA prevedono modalità semplificate e temporanee di accesso a tale modalità di lavoro, escludendo appesantimenti amministrativi, e favorendo la celerità dell’autorizzazione (ad. es. ricorso a scambio di mail con il dipendente per il riconoscimento dello smart working piuttosto che predisposizione di moduli da compilare o adozione di provvedimenti amministrativi).
- È necessario che il dipendente inoltri specifica richiesta per accedere allo smart working? No. Il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle PA per cui il datore di lavoro è parte attiva nel proporre il ricorso dell’istituto ai propri lavoratori. Per garantire la massima applicazione dello smart working, le PA prevedono modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura, escludendo appesantimenti amministrativi, e favorendo la celerità dell’autorizzazione (ad. es. ricorso a scambio di mail con il dipendente per il riconoscimento dello smart working piuttosto che predisposizione di moduli da compilare o adozione di provvedimenti amministrativi).
- È necessaria una reportistica giornaliera dei risultati raggiunti dal lavoratore in smart working? Non è escluso che le PA, nell’esercizio dei propri poteri datoriali, possano prevedere una reportistica giornaliera sugli obiettivi raggiunti dal lavoratore agile. E’ comunque possibile, nell’ambito dell’autonomia di ciascuna amministrazione, ricorrere a schede o documenti di sintesi degli obiettivi raggiunti dal lavoratore agile con riferimento a periodi temporali più estesi.
- Si può derogare all’accordo individuale, agli obblighi informativi e alla comunicazione relative all’assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali? Sì. Secondo le misure previste in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 le PA assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. Le pubbliche amministrazioni, quindi, possono derogare all’accordo individuale (art. 18 l. 81/2017), all’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro (art. 22 l. 81/2017) e alle comunicazioni relative all’assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali (art. 23 l. 81/2017).
- Le attività indifferibili devono essere svolte necessariamente in presenza? No. La direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione chiarisce che le attività indifferibili possono essere svolte sia nella sede di lavoro, anche solo per alcune giornate, quando il dipendente fa parte del contingente minimo posto a presidio dell’ufficio, sia con modalità agile.
- Il periodo di prova del dipendente assunto dalla PA può essere svolto in smart working? Si. Il periodo di prova non è incompatibile con lo smart working che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa. Ai fini del compimento del periodo di prova, infatti, si tiene conto del servizio effettivamente prestato che, nel caso dello smart working, è svolto in modalità agile. Le PA garantiscono che i dipendenti in smart working non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera (art. 14 legge 124/2015).
- Il personale in smart working ha diritto al buono pasto? No. Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente, con riferimento allo smart working definiscono gli aspetti di tipo organizzativo e i profili attinenti al rapporto di lavoro, tra cui gli eventuali riflessi sull’attribuzione del buono pasto. Ciascuna PA, dunque, assume le determinazioni di competenza sull’attribuzione del buono pasto ai dipendenti in smart working, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
- Il datore di lavoro pubblico o privato è tenuto a fornire a tutti i lavoratori la strumentazione necessaria a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile? No. Se l’amministrazione pubblica o il datore di lavoro privato non può fornire la strumentazione necessaria, il lavoratore può comunque avvalersi dei propri supporti informatici per svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. Tuttavia, l’Amministrazione (o il datore di lavoro privato) è tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e gestionale per assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in modalità agile.
- Il lavoratore, in attesa che l’amministrazione provveda a fornire il supporto tecnologico adeguato per il ricorso allo smart working, può essere esentato dal servizio come stabilito dall’art. 87, comma 3 del D.L. 18/2020? La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione (art. 87, comma 2, D.L. 18/2020). Ove non sia possibile ricorrere al lavoro agile le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio solo a seguito dell’utilizzo di strumenti alternativi: ferie pregresse, congedo, banca ore, rotazione e altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva (art. 87, comma 3, D.L. 18/2020).
- Qualora la PA non individui le attività indifferibili da svolgere in presenza, il lavoratore è automaticamente autorizzato a non presentarsi al lavoro in attesa che gli venga attribuita l’attività da svolgere in smart working? Ciascuna PA è responsabile della gestione del proprio personale e dell’applicazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, tra cui l’obbligo di individuazione delle attività indifferibili e le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza. In ossequio a tale obbligo le amministrazioni devono individuare, sia pur con comunicazione semplificata, le modalità con cui i dipendenti dovranno rendere la prestazione lavorativa e da ciò ne discende che il singolo dipendente non può ritenersi automaticamente autorizzato a non presentarsi al lavoro.
- E’ possibile attivare iniziative di aggiornamento e di formazione in modalità agile? Sì. È possibile promuovere percorsi informativi e formativi in modalità agile che non escludano i lavoratori dal contesto lavorativo e dai processi di gestione dell’emergenza.
- La PA può chiedere la presenza in sede “a rotazione” al personale che già svolge la prestazione lavorativa in smart working? Sì. Le attività indifferibili e quelle strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza possono essere svolte attraverso lo smart working e mediante la presenza del personale sul luogo di lavoro. Le PA, nell’ambito delle predette attività, individuano quelle che possono essere svolte in smart working, come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, e quelle che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio. La rotazione dei dipendenti per garantire la presenza di un presidio presso gli uffici può essere garantita anche in alternanza allo smart working.
- Le attività da rendere in presenza possono essere attivate dal cittadino su appuntamento telefonico? Si veda la medesima faq nella sezione “Uffici pubblici”.
- Il dipendente pubblico che ha sintomi febbrili è in regime di malattia ordinaria o ricade nel disposto del decreto-legge per cui non vengono decurtati i giorni di malattia? Rientra nel regime di malattia ordinaria. Qualora fosse successivamente accertato che si tratta di un soggetto che rientra nella misura della quarantena o infetto da COVID-19, non si applicherebbe la decurtazione.
- Sono un dipendente pubblico e vorrei lavorare in smart working. Che strumenti ho? Le nuove misure incentivano il ricorso allo smart working, semplificandone l’accesso. Compete al datore di lavoro individuare le modalità organizzative che consentano di riconoscere lo smart working al maggior numero possibile di dipendenti. Il dipendente potrà presentare un’istanza che sarà accolta sulla base delle modalità organizzative previste.
- Se non è possibile svolgere la prestazione in modalità agile, il datore di lavoro pubblico può, anche a prescindere da qualsiasi preventiva programmazione, disporre che i propri dipendenti usufruiscano delle ferie pregresse? Sì. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile le pubbliche amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio.
- Le linee guida contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, firmate il 14 marzo a Palazzo Chigi dalle parti sociali, si applicano soltanto nel privato o anche alla Pubblica Amministrazione? Il Protocollo si applica ai soli soggetti privati.
- Cosa viene disposto per quelle prestazioni lavorative che non rientrano tra le prestazioni essenziali e la cui natura intrinseca non consente lo svolgimento con modalità di lavoro agile, come nel caso di archivisti, commessi, autisti e ogni altro tipo di personale ausiliario, nell’ipotesi in cui tali soggetti abbiano esaurito le ferie maturate al 12 marzo 2020? Laddove le ferie pregresse, il congedo, la banca ore, e altri analoghi istituti previsti dai rispettivi ordinamenti, utilizzati nel rispetto della contrattazione collettiva siano stati integralmente consumati e non vi siano altre prestazioni che tali lavoratori possano svolgere in modalità di lavoro agile, i periodi di assenza di tali dipendenti, conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge analogamente a quanto previsto dall’art. 19, comma terzo, del DL n. 9 del 2020. L’Amministrazione non corrisponde in tali casi l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.
- Se non è possibile svolgere la prestazione in modalità agile, il datore di lavoro privato può, anche a prescindere da qualsiasi preventiva programmazione, disporre che i propri dipendenti usufruiscano delle ferie pregresse? Salvo eventuali attività indifferibili da rendere in presenza, il datore di lavoro privato può programmare l’utilizzo delle ferie riferite all’anno precedente entro il termine di godimento o di utilizzo stabilito dalla contrattazione collettiva.
- I rapporti di lavoro di colf, badanti e baby-sitter rientrano nella sospensione delle attività inerenti “i servizi alle persone”? No. Tali prestazioni lavorative non rientrano tra i servizi alla persona, oggetto di sospensione e si svolgono dunque regolarmente anche durante il periodo di emergenza.
- Sono un lavoratore transfrontaliero. Posso accedere al lavoro agile? Sì. Chi risiede in Italia e lavora in uno Stato limitrofo può accedere al lavoro agile, se il suo datore estero lo consente e secondo le condizioni previste dalla legge che regola il contratto di lavoro; non sono richiesti adempimenti in Italia al datore di lavoro straniero. Chi risiede all'estero e lavora in Italia può accedere allo smart working alle stesse condizioni della generalità dei lavoratori.
- Quali misure alternative esistono per i lavoratori che non hanno disponibilità o possibilità di ferie e/o congedi? Ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell’esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.
Per i lavoratori del settore privato, il datore di lavoro potrà valutare la possibilità di riconoscere a tali lavoratori forme di flessibilità oraria o di modifica transitoria dell’articolazione dell’orario di lavoro limitatamente al periodo di durata dell’emergenza ovvero il ricorso ad altri strumenti di flessibilità comunemente previsti dalla contrattazione collettiva (ad. esempio banca ore) ovvero la concessione di permessi straordinari.
- Gli uffici pubblici rimangono aperti? Sì, su tutto il territorio nazionale. L’attività amministrativa è svolta regolarmente. In ogni caso quasi tutti i servizi sono fruibili on line. E’ prevista comunque la sospensione delle attività didattiche e formative in presenza di scuole, nidi, musei, biblioteche.
- Il decreto dispone per addetti, utenti e visitatori degli uffici delle pubbliche amministrazioni, sull’intero territorio nazionale, la messa a disposizione di soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani. Nel caso di difficoltà di approvvigionamento di tali soluzioni e conseguente loro indisponibilità temporanea, gli uffici devono rimanere comunque aperti? Gli uffici devono rimanere comunque aperti. La presenza di soluzioni disinfettanti è una misura di ulteriore precauzione ma la loro temporanea indisponibilità non giustifica la chiusura dell’ufficio, ponendo in atto tutte le misure necessarie per reperirle.
- Le attività da rendere in presenza possono essere attivate dal cittadino su appuntamento telefonico? Sì. Nella direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione si evidenzia che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, fermo restando quanto detto nella stessa direttiva relativamente alle attività indifferibili, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale). Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, e deve essere assicurata la frequente areazione dei locali. Le amministrazioni curano che venga effettuata un’accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti e che sia mantenuta un’adeguata distanza (c.d. distanza droplet) tra gli operatori pubblici e l’utenza.
PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITÀ COMMERCIALI
- Le attività commerciali che vendono generi alimentari o beni di prima necessità e che quindi rimangono aperte, possono consentire ai clienti l’acquisto anche di beni diversi come, ad esempio, abbigliamento per adulti, calzature, articoli sportivi, giocattoli, etc.? No. Non è consentita la vendita di prodotti diversi rispetto a quelli agricoli, alimentari o di prima necessità, elencati nelle categorie merceologiche espressamente indicate nell’allegato 1 al Dpcm 10 aprile 2020 (che ha incluso nell’elenco, fra gli altri, gli articoli di cancelleria, i libri, i vestiti per bambini e neonati). Pertanto, il responsabile di ogni attività commerciale, comunque denominata (ipermercato, supermercato, discount, minimercato, altri esercizi non specializzati di alimentari o di altri generi vari di cui sia ammessa la vendita), può esercitare esclusivamente l’attività di vendita dei predetti generi merceologici ed è, comunque, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l’accesso a scaffali o corsie in cui siano esposti beni diversi dai predetti. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita. Tale regola vale per ogni esercizio e per qualunque giorno di apertura, feriale, prefestivo o festivo. Si specifica che secondo le disposizioni nazionali non ci sono più differenze tra i diversi giorni.
- Le attività commerciali che vendono articoli di abbigliamento sia per adulti che per bambini possono essere riaperte? Sì, ma possono vendere solo vestiti per bambini e neonati, tenendo invece chiusi i reparti di abbigliamento per adulti.
- Quali sono le regole a cui devono attenersi i commercianti e i gestori degli esercizi commerciali che sono aperti? Le regole sono indicate all’allegato 5 del Dpcm 10 aprile 2020, fra le quali il mantenimento, in tutte le loro attività, del distanziamento sociale e la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura. È inoltre obbligatorio far rispettare le misure anticontagio, come l’ingresso uno alla volta nei piccoli negozi e l’accesso regolamentato e scaglionato nelle strutture di più grandi dimensioni, l’uso di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso per i clienti dei supermercati, da mettere a disposizione vicino alle casse e ai sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, percorsi diversi per entrate e uscite.
- I negozi che vendono “vestiti per bambini e neonati” possono vendere anche le calzature per bambini? Sì, la categoria merceologica dei “vestiti per bambini e neonati”, indicata nell’allegato 1 del Dpcm 10 aprile 2020, è da intendersi come quella più generale di “abbigliamento per bambini e neonati” e ricomprende quindi anche le calzature.
- Nelle giornate festive e prefestive, sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati? No, non c’è più la differenza tra giorni feriali, prefestivi e festivi, né quella tra strutture di vendita a seconda delle dimensioni. Pertanto, anche i supermercati e gli ipermercati presenti nei centri commerciali, così come tutti gli altri esercizi commerciali, possono essere aperti tutti i giorni, ma comunque sempre limitatamente alla vendita di prodotti di cui all’allegato 1 al Dpcm 10 aprile 2020. Per quanto riguarda i mercati, sia all’aperto sia coperti, in essi può essere svolta soltanto l’attività di vendita di generi alimentari, nonché di ogni prodotto agricolo. In tutte le strutture deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione di accesso e di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.
- I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio? Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro (i prodotti di prima necessità sono elencati nell’allegato 1 al Dpcm 10 aprile 2020). È altresì consentita la vendita di ogni genere merceologico se effettuata per mezzo di distributori automatici.
- È consentita la vendita in negozio (vendita al dettaglio) di tutti i prodotti la cui produzione è ancora consentita? No. Le attività di commercio al dettaglio restano disciplinate dall’allegato 1 del Dpcm 10 aprile 2020. La produzione di beni, autorizzata ai sensi dell’allegato 3 dello stesso Dpcm (ed eventuali successivi aggiornamenti) non ne autorizza la vendita al dettaglio.
Restano comunque consentite le altre forme di vendita previste dall’allegato 1 (via internet; per televisione; per corrispondenza, radio, telefono; per mezzo di distributori automatici). - Ho un sito per la vendita di prodotti online. Posso continuare l’attività di vendita? Sì, l’attività di commercio di qualsiasi prodotto effettuata online ovvero mediante altri canali telematici è sempre consentita alla luce della disciplina per gli esercizi commerciali prevista dall’allegato 1 del Dpcm 10 aprile 2020, nonché dell’inclusione dei codici Ateco dei servizi postali, vettori e corrieri tra quelli eccettuati dalla chiusura dell’attività.
- Le officine meccaniche per autoveicoli, biciclette e motocicli possono continuare a svolgere la propria attività? Sì, le attività di riparazione e manutenzione autoveicoli e motocicli (officine meccaniche, carrozzerie, riparazione e sostituzione pneumatici) possono continuare a svolgere la loro attività in quanto considerate essenziali alle esigenze della collettività. Allo stesso modo sono autorizzate le attività connesse a consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione quali la vendita, all’ingrosso e al dettaglio, di parti e accessori di ricambio. Tuttavia, al fine di evitare il contagio, l’attività deve essere svolta con le seguenti precauzioni: a) limitare il contatto con i clienti e adottare le necessarie precauzioni sanitarie (rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, utilizzo di guanti e mascherine sanitarie di protezione); b) favorire, ove possibile, l’attività di vendita per corrispondenza e via internet di parti e accessori di ricambio.
- Sono un rivenditore di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione ed esercito l’attività di vendita un piccolo esercizio di vicinato. Quale regime si applica alla mia categoria? Le rivendite di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione rientrano tra le categorie di esercizi esclusi dall’obbligo di sospensione e/o chiusura rientrando nella definizione di vendita di prodotti per fumatori. La vendita è consentita sia se effettuata in tabaccherie ordinarie sia se effettuata in esercizi di vicinato diversi dalla tabaccherie, a condizione che si tratti di esercizi specializzati nella vendita esclusiva di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione.
- Sono un venditore di prodotti e alimenti per animali domestici. Posso continuare a svolgere la mia attività? Sì, è consentita la prosecuzione dello svolgimento dell’attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di piccoli animali da compagnia e di prodotti e alimenti per animali da compagnia.
- Le erboristerie rientrano tra gli esercizi commerciali la cui attività è stata sospesa a seguito dell’adozione del Dpcm dell’11 marzo 2020? No. L’attività di erboristeria è da ritenersi assimilabile a quella del commercio di prodotti per l’igiene personale ovvero di generi alimentari.
- Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche artigianali, che effettuano il consumo sul posto e/o prevedono l’asporto (compresi preparazione di pasti da portar via “take-away” quali, ad esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere)? Sì, tali attività sono sospese, fatta eccezione per gli esercizi che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. Resta consentito il servizio di consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.
- Quali sono gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che possono continuare la propria attività? In seguito all'entrata in vigore dell'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo, restano aperti solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti negli ospedali e negli aeroporti, con l'obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Inoltre, restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. Sono chiusi invece gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante al di fuori della rete autostradale.
- I bar gli altri esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, che vendono anche prodotti commerciali consentiti, come tabacchi o quotidiani, possono restare aperti?In questi esercizi, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa, mentre possono continuare le attività commerciali consentite ai sensi dell’allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020.
- Le aziende che preparano cibi da asporto preconfezionati, anche all'interno di supermercati o comunque in punti vendita di alimentari, possono continuare la loro attività?
Sì, ma possono soltanto effettuare la vendita o la consegna a domicilio dei cibi preconfezionati, senza prevedere alcuna forma di somministrazione o consumo sul posto. - La consegna a domicilio di alimenti e bevande è consentita solo alle attività di ristorazione o vale anche per le altre attività di produzione e vendita di alimenti e bevande, come per esempio un bar o una pasticceria? Tutti gli esercizi autorizzati alla commercializzazione e somministrazione di cibi e bevande, compresi i prodotti agricoli, possono consegnare a domicilio tali prodotti. Devono essere rispettati i requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza l'attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.
- Gli esercenti devono presentare una nuova SCIA o chiedere un'autorizzazione specifica per poter vendere con consegna a domicilio? No, sono sufficienti la SCIA già presentata prima dell'inizio dell'attività o, per i settori in cui è necessaria, l'autorizzazione già ottenuta a svolgere l'attività. Ad esempio, un ristorante potrà consegnare le pietanze a domicilio, anche se prima non rendeva questo servizio. Naturalmente, dovranno essere osservate tutte le norme di settore (incluse quelle igienico sanitarie e le tutele per i lavoratori che consegnano le merci) e dovranno essere evitati, anche al momento della consegna, contatti personali a distanza inferiore a un metro.
- Gli stabilimenti balneari sono soggetti a chiusura? Sì. Gli stabilimenti balneari devono restare chiusi o l’apertura deve essere sospesa, ove siano già aperti, perché sono pubblici esercizi destinati ad attività ricreative, sportive e perché sono luoghi di aggregazione.
- Per uno stabilimento balneare è consentito lo svolgimento di attività lavorativa per sicurezza, controllo dei rischi, vigilanza, pulizia, sanificazione degli ambienti, manutenzione?
Ferme restando la sospensione dell'attività e la chiusura al pubblico dello stabilimento balneare, è consentito l’accesso in loco di personale preposto ad attività di vigilanza, manutenzione o con funzioni di controllo dei rischi. In ogni caso, rimane indispensabile il rispetto delle vigenti prescrizioni sul contenimento del contagio adottate e il numero del personale presente per le citate attività deve essere il più possibile limitato. Al fine di agevolare lo spostamento verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali. - Sono sospesi gli esercizi di ristorazione situati all’interno di strutture in cui operano uffici e servizi pubblici essenziali che richiedono la prestazione in presenza? No, per consentire ai dipendenti e agli operatori di usufruire del servizio durante i turni di lavoro, tali attività di ristorazione non sono sospese, purché garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- Le concessionarie di automobili rimangono aperte? No, rientrano tra gli esercizi commerciali la cui attività è sospesa.
- Il Dpcm prevede che sia sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna, tra l’altro, di prodotti agricoli e alimentari. La vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti e di altri prodotti simili è consentita? Sì, è consentita espressamente l’attività di produzione, trasporto e commercializzazione di “prodotti agricoli”, quindi anche la vendita al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc. Deve conseguentemente considerarsi ammessa l’apertura dei punti di vendita di tali prodotti, ma in ogni caso essa dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore.
- Sono un'impresa agricola autorizzata alla vendita diretta in azienda situata in un piccolo Comune rurale di circa 1.500 abitanti. Le limitazioni imposte agli spostamenti delle persone tra Comuni impediscono ai miei clienti di raggiungere lo spaccio aziendale. Posso proseguire la mia attività organizzando un punto vendita in un Comune diverso da quello in cui è situato il centro aziendale, assicurando comunque il rispetto delle norme igienico sanitarie? Si veda la medesima faq nella sezione "Agricoltura, allevamento e pesca".
- È consentito il commercio al dettaglio di generi alimentari su aree pubbliche al di fuori dei mercati? No. Con riferimento al commercio al dettaglio su aree pubbliche, il dPCm 10 aprile 2020 consente unicamente la vendita di soli generi alimentari nei mercati. È pertanto esclusa la possibilità della vendita di generi alimentari su altre aree pubbliche diverse dai mercati (ad esempio, quella effettuata sul demanio marittimo, ovvero da bancarelle sulla strada, o la vendita alimentare ambulante).
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PROFESSIONALI E SERVIZI
- Gli studi privati devono restare chiusi? No, non è prevista in generale la chiusura delle attività professionali. In ogni caso, è fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di “lavoro agile” o lavoro a distanza e che siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.
- Le strutture sanitarie private, ivi compresi gli studi e le cliniche odontoiatriche, possono continuare ad operare e a erogare i propri servizi? Sì, ma esclusivamente per le prestazioni che i professionisti giudichino non rinviabili e sempre previo appuntamento, per evitare la permanenza nelle sale d'attesa. I professionisti e gli operatori si attengono scrupolosamente ai protocolli di sicurezza anti-contagio, garantiscono l'accesso di un solo paziente per volta e sono tenuti ad avvalersi di strumenti di protezione individuale.
- Sono incluse nella sospensione le attività dei call center? No. Tuttavia si raccomanda il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile e resta fermo il rispetto delle misure di prevenzione e di protezione indicate dalle competenti autorità sanitarie e di protezione civile.
- Società di spedizioni e agenzie di operazioni doganali chiudono? Un'azienda che consegna pacchi e fa logistica chiude, non essendo un'attività produttiva? No, non è prevista la chiusura per questo tipo di attività. È comunque fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di “lavoro agile” o lavoro a distanza e che siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.
- I soggetti che svolgono attività di riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane, possono continuare la propria attività? Sì. L’attività può continuare ad essere espletata in quanto espressamente autorizzata dall’allegato 3 del Dpcm 10 aprile 2020, codice Ateco 33.
- Le attività di noleggio di auto, veicoli e furgoni (anche collegati alla filiera alimentare) rientrano tra quelle sospese? No, possono proseguire, sempre nel rispetto delle prescrizioni stabilite per il contenimento e il contrasto alla diffusione del COVID-19. Naturalmente, per l’utilizzatore del veicolo preso a noleggio valgono le stesse regole previste per gli spostamenti (v. faq spostamenti).
- Le autoscuole e gli studi di consulenza automobilistica sono considerati soggetti che svolgono attività assimilabile ai “servizi assicurativi”? Possono quindi proseguire le proprie attività? Le autoscuole devono sospendere l'attività formativa, eccetto quella a distanza. Possono continuare a svolgere le altre attività (servizi di agenzia, di assicurazione e simili) con modalità a distanza o lavoro agile. Anche gli studi di consulenza automobilistica possono continuare a svolgere la propria attività, inclusa quella di tipo assicurativo.
- Le agenzie di pratiche auto possono proseguire l'attività? Le agenzie di pratiche auto possono proseguire l'attività solo se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
- Le agenzie immobiliari sono da considerare servizio necessario? Le agenzie immobiliari non sono un servizio essenziale e devono quindi sospendere le proprie attività.
- Sono consentite anche attività collegate a quelle essenziali? (Per esempio, un commercialista esterno che lavora per una ditta di trasporti) Le attività professionali non sono soggette alla sospensione. Di conseguenza, un commercialista può lavorare per una società di trasporti come per qualsiasi altro cliente. È comunque fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di “lavoro agile” o lavoro a distanza e che siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.
- Le attività professionali, come per esempio quella di amministratore di condominio, devono essere sospese se svolte nella forma di impresa? Tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite in quanto prevale la natura dell’attività non la forma con cui la stessa si esercita. L’articolo 2, comma 2, del Dpcm 10 aprile 2020 prevede che qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile (circostanza applicabile anche alle amministrazioni condominiali).
- È possibile far fare lavori urgenti di riparazione nella propria abitazione principale? È possibile esclusivamente nel caso in cui i lavori di riparazione siano effettivamente indispensabili.
- Colf, badanti e babysitter possono continuare a prestare servizio solo se conviventi? Possono continuare a prestare servizio, a prescindere dalla convivenza. Tale attività è infatti ricompresa nell’allegato 3 del Dpcm 10 aprile 2020, codice Ateco 97 (Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico).
- L’elenco delle attività inerenti i servizi alla persona consentite è tassativo? Sì, l’elenco dei servizi consentiti è tassativo.
- È consentito spostarsi per raggiungere un'azienda o un cantiere, anche se l'attività d'impresa è stata chiusa o sospesa? Si veda la medesima faq nella sezione spostamenti.
- È consentito all’imprenditore o a un suo preciso delegato accedere a un'azienda o a un cantiere chiuso, per verificare lo stato dei beni o per per motivi di sicurezza? È consentito nel caso di eventuali sopralluoghi indifferibili, finalizzati ad accertare la regolarità del funzionamento di alcune attrezzature o apparecchiature rimaste “accese”, ovvero “sotto pressione” (come gli impianti idraulici) o in altre situazioni simili, e ciò per evitare danni maggiori.
- È stata resa critica la figura del manutentore per il mantenimento in funzione dei beni aziendali. Pacifico quando esso è esterno, ma se è un dipendente a occuparsene? Come ci si comporta? Se tali funzioni sono svolte da personale interno all’azienda, ciò deve risultare da documentazione interna (ad esempio nel DVR), anche perché il manutentore interno dovrà essere altresì in possesso della necessaria formazione e addestramento specifico. Qualora dovesse recarsi in azienda per esigenze indifferibili, sarebbe opportuno che tali elementi specifici risultino dall’autocertificazione appositamente predisposta.
- Per le imprese che non proseguono le attività, gli uffici amministrativi possono svolgere in sede le proprie funzioni e, più in generale, le attività di backoffice non effettuabili da remoto possono essere proseguite? Ferme la sospensione dell'attività di produzione e la chiusura degli uffici, è consentito lo svolgimento in sede di attività fondamentali, indifferibili e inderogabili purché del tutto estranee a quella produttiva (es. pagamenti stipendi, pagamenti fornitori, acquisizione di documentazione indispensabile), limitando il più possibile il numero del personale presente e assicurando il rispetto delle misure precauzionali adottate. Al fine di agevolare lo spostamento del personale verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali.
- Qualora l’attività della mia impresa sia sospesa, posso mantenere un presidio di dipendenti in azienda con funzioni di sicurezza, controllo dei rischi, vigilanza, pulizia, sanificazione degli ambienti, manutenzione? Ferme la sospensione dell'attività di produzione e la chiusura degli uffici, è consentito l’accesso in loco di personale preposto ad attività di vigilanza, manutenzione o con funzioni di controllo dei rischi. In ogni caso, fermo il rispetto delle misure precauzionali adottate, il numero di persone presenti per le citate attività deve essere il più possibile limitato e comunque non deve trattarsi dello stesso personale addetto alla produzione. Al fine di agevolare lo spostamento del personale verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali.
- Le filiere critiche ora si riferiscono al sistema Italia. Se un'attività non critica sta realizzando beni per un ente critico europeo (es. ospedali) può tenere aperto? Per la produzione, valgono le regole nazionali: quello che si può produrre per il mercato nazionale si può produrre per l'estero. La filiera a monte (materie prime e semilavorati, servizi accessori) e a valle (commercializzazione e trasporto) si può trovare in 3 circostanze: sta nei codici Ateco permessi (ad esempio trasporto o produzione di prodotti chimici) o è produzione a ciclo continuo: può continuare liberamente; non sta nei codici Ateco ma sta producendo beni per la filiera “garantita”: può continuare limitatamente a tale ambito, previa dichiarazione al prefetto e finché non sopravvenga, eventualmente, una diversa valutazione sul punto di quest’ultimo; non sta nei codici Ateco permessi: se deve continuare a produrre, può chiedere deroga solo ai sensi del precedente n. 2. Naturalmente, se ci sono altre attività che possono essere svolte in smart working o a distanza, possono continuare.
- La mia attività prevalente non rientra tra i codici ATECO indicati ma, invece, vi rientra il codice ATECO di una delle mie attività secondarie, per la quale, pertanto, posso continuare ad operare. Devo preventivamente darne comunicazione al Prefetto? No, la comunicazione al Prefetto non è necessaria in quanto l’attività ricade tra quelle essenziali riportate nell’allegato. Tale comunicazione è invece richiesta per continuare a svolgere una attività non ricompresa fra i codici Ateco indicati nell’allegato, ove se ne assuma la necessità per la continuità di una delle filiere prioritariamente e assolutamente garantite, ed è appunto sulla verifica di tale necessità che dovrà appuntarsi il controllo prefettizio.
- Un’impresa che svolge un’attività indicata nell’allegato ovvero che eroga servizi essenziali e di pubblica utilità ovvero che produce, trasporta, commercializza o consegna farmaci, tecnologia sanitaria o dispositivi medico-chirurgici o prodotti agricoli e alimentari può operare nei confronti di un cliente straniero? Sì. Avendo l’emergenza COVID-19 una dimensione sovranazionale, come peraltro evidenziato nelle premesse del Dpcm 10 aprile 2020, e non essendoci nel Dpcm stesso limiti territoriali alle attività essenziali, comprese quelle necessarie a fronteggiare l’emergenza di cui all’art. 2, comma 5, del Dpcm e ai servizi essenziali e di pubblica utilità, le stesse possono essere svolte nei confronti di clienti sia italiani, che stranieri.
- Un’impresa che svolge un’attività funzionale può operare nei confronti di un cliente straniero? Sì. Avendo l’emergenza COVID-19 una dimensione sovranazionale, come peraltro evidenziato nelle premesse del Dpcm 10 aprile 2020, e non essendoci nel Dpcm stesso limiti territoriali alle attività funzionali, le stesse possono essere svolte nei confronti di clienti sia italiani, che stranieri.
- Le attività di produzione di prodotti cosmetici e per l'igiene personale possono proseguire? Si, tali attività possono proseguire, in quanto finalizzate alla commercializzazione di prodotti per l’igiene personale.
- L’attività della mia impresa è esclusa da quelle che possono proseguire, tuttavia abbiamo scorte di magazzino e vendiamo i nostri prodotti tramite e-commerce. Ci sono limitazioni per tali vendite sia in territorio nazionale che all’estero? Il mio personale preposto alla gestione del magazzino e alle spedizioni può accedere ai locali dell’impresa? Il Dpcm 10 aprile 2020 consente il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato a distanza (on line, telefonica…) con consegna a domicilio, essendo tale modalità di vendita comunque autorizzata, a condizione che rientri tra le modalità di esercizio dell’impresa. Pertanto, ferma restando la sospensione dell’attività di produzione, non sussistono limiti alle attività di e-commerce al dettaglio delle sole merci già prodotte prima di detta sospensione, fermo restando, per le attività non svolte da remoto, il necessario rispetto delle regole di sicurezza previste per il contrasto al virus COVID-19.
Conseguentemente:
- le attività amministrative (es. gestione degli ordini, assistenza alla clientela), ove possibile, devono essere organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- le attività di gestione magazzino e spedizione, che non possono svolgersi da remoto, sono consentite nei limiti predetti.
È comunque consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture. - Fino a quando è stato consentito completare le attività in vista della chiusura? Per le attività i cui codici Ateco erano presenti nell’allegato del Dpcm 22 marzo 2020 ma che non sono stati inclusi nell’allegato 3 del Dpcm dell’11 aprile 2020, il termine è quello delle ore 24:00 del 14 aprile 2020, ivi compresa la spedizione della merce in giacenza. Per le attività con codici Ateco successivamente espunti dall’elenco il termine è fissato a tre giorni dall’adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico che sospende le relative attività. Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché’ di pulizia e sanificazione. Anche a seguito della sospensione dell’attività, è sempre consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
- L’autorizzazione alla prosecuzione delle attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa nonché delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, si estende anche alle filiere che sono a servizio delle predette attività? Sì ma è necessaria la preventiva comunicazione al Prefetto, che può inibire l’ulteriore svolgimento di tali attività, qualora non ne riscontri positivamente l’appartenenza alla filiera.
- La produzione e commercializzazione di cemento e calcestruzzo sono consentite? Sì, previa comunicazione al prefetto, ma solo nella misura in cui le attività sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività elencate nell’allegato 3 del Dpcm 10 aprile 2020, tra le quali vi sono le opere pubbliche di ingegneria civile (codice Ateco 42) o le attività di smaltimento di rifiuti (codice Ateco 38). Il prefetto può inibire l’ulteriore svolgimento di tali attività, qualora non ne riscontri positivamente l’appartenenza alla filiera.
- Non sono iscritto al registro delle imprese. Posso continuare a svolgere la mia attività produttiva? Dipende dal codice Ateco di appartenenza dell’attività effettivamente svolta. Infatti, occorre sempre fare riferimento ai codici Ateco espressamente autorizzati dall’allegato 3 del Dpcm 10 aprile 2020 e dalle eventuali successive modifiche apportate con decreto ministeriale. Al tale fine, si può fare riferimento ai codici Ateco risultanti dall’anagrafe tributaria dell’Agenzia delle entrate, indicati come attività primaria o prevalente o secondaria.
- Siamo un’impresa che oltre all’attività di fabbricazione svolge, in propri laboratori, anche attività di ricerca e sviluppo. Possiamo continuare a esercitare l’attività di ricerca e sviluppo anche se l’attività di fabbricazione è sospesa? L’attività di ricerca scientifica e sviluppo è espressamente autorizzata con il codice Ateco 72, incluso nell’elenco delle attività ammesse.
Al riguardo si precisa che l’impresa deve fare riferimento al codice Ateco primario e a quelli secondari dichiarati presso le Amministrazioni di riferimento ossia Registro delle Imprese delle Camere di Commercio e, per i soggetti non iscritti a tale registro, a quanto dichiarato sui modelli fiscali (Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate). Pertanto, anche se l’attività primaria non è autorizzata, l’impresa può continuare ad esercitare l’attività secondaria ammessa.
Se l’impresa non ha dichiarato come attività primaria o secondaria la ricerca scientifica e sviluppo (codice Ateco 72), potranno continuare, nel rispetto delle vigenti prescrizioni sul contenimento del contagio, solo le attività funzionali alla filiera di attività di cui è consentita la prosecuzione, previa comunicazione al Prefetto, nella quale devono essere indicate specificamente le imprese o le amministrazioni beneficiarie. Inoltre, possono proseguire tutte le attività che possono essere svolte in modalità di “lavoro agile” o lavoro a distanza.
- I cantieri rimangono aperti? Sì, se riferibili alle attività la cui prosecuzione è esplicitamente autorizzata dal Dpcm 10 aprile 2020 ed individuate attraverso il riferimento ai codici Ateco. Al riguardo, occorre precisare che l’allegato 3 al Dpcm del 10 aprile 2020 richiama la categoria “ingegneria civile”, identificata con il codice Ateco 42 all’interno della quale rientrano, a titolo esemplificativo, le attività costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, costruzione di ponti e gallerie, costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni, le costruzione di opere idrauliche e il completamento di alloggi popolari. Il 19 marzo il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso con Anas S.p.a., R.F.I., ANCE, Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL un apposito protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, a disposizione dal 20 marzo sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
- È consentito spostarsi per raggiungere un'azienda o un cantiere, anche se l'attività d'impresa è stata chiusa o sospesa? Si veda la medesima faq nella sezione spostamenti.
- È consentito lo svolgimento di attività edilizie riconducibili al Codice Ateco 43.2 in quanto strumentali ad attività imprenditoriali legittimate ad esercitare? È consentito lo svolgimento delle attività riconducibili all’interno del Codice Ateco 43.2 nella misura in cui sono funzionali ad assicurare la continuità di attività imprenditoriali non sospese, nel rispetto delle attuali misure di sicurezza sui luoghi di lavoro e delle vigenti prescrizioni sul contenimento del contagio. Ad esempio: la farmacia che ha necessità non differibile di ampliare un vano per poter esercitare le proprie funzioni in sicurezza può completare i lavori; la struttura della filiera agroalimentare che ha necessità non differibile della piattaforma per la vendita dei prodotti on-line ovvero per custodire la propria produzione, può completare le lavorazioni strettamente necessarie per adibire i capannoni.
AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E PESCA
- Sono previste limitazioni per il trasporto di animali vivi, alimenti per animali e di prodotti agroalimentari e della pesca? No, non sono previste limitazioni.
- Se sono un imprenditore agricolo, un lavoratore agricolo, anche stagionale, sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa? No, non sono previste limitazioni.
- Il decreto prevede la continuità, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. La continuità dell’attività è garantita anche per il settore della pesca? Sì, la continuità dell’attività è garantita anche per il settore della pesca.
- Sono un'impresa agricola autorizzata alla vendita diretta in azienda situata in un piccolo Comune rurale di circa 1.500 abitanti. Le limitazioni imposte agli spostamenti delle persone tra Comuni impediscono ai miei clienti di raggiungere lo spaccio aziendale. Posso proseguire la mia attività organizzando un punto vendita in un Comune diverso da quello in cui è situato il centro aziendale, assicurando comunque il rispetto delle norme igienico sanitarie?Sì, previa comunicazione al comune in cui si intende esercitare la vendita ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 228 del 2001, fermo restando che i luoghi in cui si svolge tale attività siano adeguatamente organizzati per assicurare il distanziamento sociale previsto dalle relative prescrizioni sanitarie.
- Il DPCM 10 aprile 2020 ha espressamente autorizzato le attività contraddistinte dai codici ATECO riportati nell'allegato 3 dello stesso provvedimento, tra cui figura anche il codice 81.30, relativo alla cura e manutenzione del paesaggio. Questo vuol dire che è consentita anche la manutenzione dei giardini privati? Si, tra le attività consentite rientrano la cura e manutenzione di parchi e giardini pubblici e privati e del paesaggio agrario e rurale. Per quanto concerne i giardini privati delle case diverse dall’abitazione principale e ubicate in un altro comune, è consentita l’attività di cura e manutenzione solo da parte del personale incaricato che svolge attività imprenditoriale riconducibile al codice Ateco 81.30, restando fermo che per i proprietari o locatari l’accesso alla seconda casa è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.
Resta fermo altresì che nei territori dei Comuni per i quali è stata dichiarata un’emergenza fitosanitaria continuano a potere e dovere essere eseguite su tutte le superfici, anche di limitate dimensioni, le buone pratiche agronomiche ed ambientali prescritte dalle competenti Autorità fitosanitarie. - E’ consentito, anche al di fuori del Comune di residenza, lo svolgimento di attività lavorative su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, adibite alle produzioni per autoconsumo, non adiacenti a prima od altra abitazione? Si, la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo rientrano nel codice ATECO “0.1.” e sono quindi consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.
Per gli orti di seconde case si veda la faq precedente.
- Cosa prevede il decreto per le scuole? È sospesa la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado. Resta la possibilità di svolgimento di attività didattiche a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
- I servizi educativi sono sospesi solo per i bambini della fascia 0-6 anni o anche per quelli di età superiore? Al fine di limitare rischi specifici di contatto, sono sospese tutte le attività socio-educative erogate nei confronti dei minori, quindi anche per bambini e ragazzi sopra i sei anni.
- Cosa prevede il decreto per le università? È sospesa la frequenza delle attività di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani. Resta la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Non è sospesa l’attività di ricerca.
- Si possono tenere le sessioni d’esame e le sedute di laurea? Sì, potranno essere svolti ricorrendo in via prioritaria alle modalità a distanza o comunque adottando le precauzioni di natura igienico sanitaria ed organizzative indicate dal Dpcm del 10 aprile 2020; nel caso di esami e sedute di laurea a distanza, dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità.
- Si possono tenere il ricevimento degli studenti e le altre attività? Sì. Corsi di dottorato, ricevimento studenti, test di immatricolazione, partecipazione a laboratori, etc., potranno essere erogati nel rispetto delle misure precauzionali igienico sanitarie, ricorrendo in via prioritaria alle modalità a distanza. Anche in questo caso particolare attenzione dovrà essere data agli studenti con disabilità.
- Cosa si prevede per i corsi per le specializzazioni mediche? Dalla sospensione sono esclusi i corsi post universitari connessi con l’esercizio delle professioni sanitarie, inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica. Non è sospesa l’attività di ricerca.
- Cosa succede a chi è in Erasmus? Per quanto riguarda i progetti Erasmus+, occorre riferirsi alle indicazioni delle competenti Istituzioni europee, assicurando, comunque, ai partecipanti ogni informazione utile.
- I servizi sociali saranno funzionanti (consultori, sert, centri diurni, centri per senza tetto)? Sì, non è prevista alcuna sospensione per questi servizi.
- Nei centri sociali per i quali è prevista la sospensione di attività, sono compresi quelli che erogano servizi sociali (disciplinati dalle normative nazionali o regionali) di settore come i centri diurni per persone con difficoltà di carattere sociale (comprensivo dei servizi di mensa, igiene personale ecc.), gli empori sociali per persone in povertà estrema, i centri polivalenti per anziani e diversamente abili e i centri di ascolto per famiglie che erogano, tra l’altro, consulenze specialistiche, attività di mediazione familiare e spazi neutri su disposizione dell’autorità giudiziaria e, infine, i centri antiviolenza? No. Sono sospese soltanto le attività dei servizi diurni con finalità meramente ludico ricreative o di socializzazione o animazione che non costituiscono servizi pubblici essenziali. I centri elencati, che assicurano servizi strumentali al diritto alla salute o altri diritti fondamentali della persona (alimentazione, igiene, accesso a prestazioni specialistiche ecc.), possono proseguire la propria attività. Devono comunque garantire condizioni strutturali e organizzative che consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- Le associazioni di volontariato che somministrano pasti o servizi alle fasce di popolazione debole, possono continuare ad erogare i propri servizi? Sì. Sono infatti consentite le attività di ristorazione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, purché garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. È da ritenersi che, pur essendo a titolo gratuito, i servizi erogati dalle associazioni di volontariato possano rientrare nella fattispecie indicata. È comunque opportuno che tali attività vengano sottoposte a coordinamento da parte dei servizi sociali pubblici territoriali.
- Vi sono servizi sociali svolti da organizzazioni di volontariato anche in convenzione con Enti locali a favore di persone impossibilitate a muoversi dal proprio domicilio che comportano lo spostamento dei volontari sia all’interno del proprio Comune e a volte anche in comuni limitrofi. Si tratta di servizi di distribuzione alimentare a domicilio per disabili o anziani senza assistenza oppure di consegna di farmaci o altri generi di prima necessità, o anche del disbrigo di pratiche o del pagamento di bollette. Sono servizi che spesso vengono svolti in accordo con gli assistenti sociali di riferimento e quindi inderogabilmente necessari per la salute e la soddisfazione di bisogni primari degli utenti. Servizi sociali con queste caratteristiche possono essere considerati “necessari” consentendo quindi ai volontari di muoversi senza incorrere in sanzioni e senza interrompere l’attività? Sì, rientrano tra i servizi che si possono continuare a erogare, sempre mantenendo la distanza interpersonale di 1 metro dagli altri operatori e dagli utenti, o, comunque, utilizzando i presidi sanitari necessari, ove questo non sia possibile
CERIMONIE, EVENTI E ATTIVITÀ RICREATIVE
- Cosa prevede il decreto su cerimonie, eventi e spettacoli? Su tutto il territorio nazionale sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (quali, a titolo d’esempio, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati).
- Cosa è previsto per teatri, cinema, musei, archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura? Ne è prevista la chiusura al pubblico su tutto il territorio nazionale.
- I Circoli ricreativi per persone anziane restano aperti? No, le attività ricreative dedicate alle persone anziane autosufficienti sono sospese.
- Si può andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? Si veda la medesima faq nella sezione “Spostamenti”.
- Si possono celebrare messe, matrimoni, funerali o altri riti civili e religiosi? Sono sospese su tutto il territorio nazionale tutte le cerimonie civili e religiose che prevedano la partecipazione di significativi gruppi di persone, compresi i funerali. Pertanto è sospesa la celebrazione in presenza di una pluralità di fedeli della messa e degli altri riti religiosi come, a mero titolo di esempio, la preghiera del venerdì mattina per la religione islamica, il culto evangelico domenicale o le funzioni presso la sinagoga durante il sabato. Sono consentiti l’apertura e l’accesso ai luoghi di culto, purché si evitino assembramenti e si assicuri la distanza tra i frequentatori non inferiore a un metro.
- Sono consentite le tumulazioni e le sepolture? Sì, sono consentite rispettando la distanza interpersonale di un metro ed evitando ogni forma di assembramento. Il dpcm dell’11 marzo espressamente consente i servizi di pompe funebri e le attività connesse.
- Sono vietate le assemblee condominiali? Sono da considerarsi assembramenti di persone? Sì, le assemblee condominiali sono vietate, a meno che non si svolgano con modalità a distanza, assicurando comunque il rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere.
- E le assemblee per il rinnovo di organi elettivi in scadenza delle associazioni? Vale quanto detto per le assemblee condominiali. Sono vietate, a meno che non si svolgano con modalità a distanza, assicurando comunque il rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere.
- Cosa prevede il decreto per gli spostamenti per turismo? Sull’intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi di turismo sono vietati. Agli italiani e agli stranieri che ancora non hanno concluso il viaggio turistico iniziato in precedenza sono consentiti esclusivamente gli spostamenti strettamente necessari per rientrare il prima possibile nei propri luoghi di residenza, abitazione o domicilio; quindi i percorsi stradali per/da aeroporti e/o stazioni ferroviarie di partenza/arrivo e fino alla residenza, abitazione o domicilio). Si raccomanda di verificare, la disponibilità effettiva dei voli e dei mezzi di trasporto pubblico nei siti delle compagnie di trasporto terrestre, marittimo e aereo, prima di recarsi agli aeroporti o alle stazioni ferroviarie e marittime. Per indicazioni sul rientro nel proprio Paese, si raccomanda ai turisti stranieri ancora presenti in Italia di contattare l'ambasciata del loro Paese competente per l'Italia.
- Gli alberghi, i bed and breakfast e le altre strutture ricettive devono restare chiusi? Gli alberghi possono proseguire la propria attività ma esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi secondo le previsioni normative vigenti. Le strutture turistico-ricettive di varia tipologia come i bed and breakfast e le altre strutture ricettive possono proseguire la propria attività, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività, esclusivamente nei casi in cui siano ospitate persone impegnate in attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.
- Come si svolge il servizio di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande all’interno degli alberghi e delle altre strutture ricettive? I bar e i ristoranti all’interno degli alberghi e delle strutture ricettive possono continuare a svolgere la propria attività esclusivamente in favore degli ospiti di dette strutture e nel rispetto delle precauzioni di sicurezza vigenti.
- Come si deve comportare la struttura turistico ricettiva rispetto ad un cliente? Deve verificare le ragioni del suo viaggio? Non compete alla struttura turistico ricettiva la verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento delle persone fisiche. Tale compito è demandato alle autorità di pubblica sicurezza.
- Ci saranno posti di blocco per controllare il rispetto della misura? Ci saranno controlli. Le forze di polizia e la polizia municipale vigileranno sull’osservanza delle regole.
- Chi posso chiamare per segnalare la violazione delle disposizioni da parte di terzi? È possibile segnalare eventuali violazioni, come sempre, alla polizia municipale o alle altre forze dell'ordine.
- Quali sanzioni sono previste dal 26 marzo in caso di violazione delle norme? Dal 26 marzo, con l'entrata in vigore del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le sanzioni sono state rese più severe e immediate. In generale, per chi viola le misure di contenimento dell'epidemia si prevede una sanzione amministrativa in denaro (da 400 a 3.000 euro). Se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni possono arrivare fino a 4.000 euro. Oltre a questo, in caso di violazione delle misure di contenimento previste per pubblici esercizi, attività sportive, ludiche o di intrattenimento, attività di impresa o professionali e commerciali, può essere imposta la immediata sospensione dell'attività fino a 30 giorni. In caso di reiterazione le sanzioni pecuniarie sono raddoppiate (quindi da 800 a 6000 euro oppure 8.000 euro se commesse mediante l'utilizzo di un veicolo), mentre quella accessoria è applicata nella misura massima.
Il mancato rispetto della quarantena da parte di chi è risultato positivo al Covid-19, invece, comporta sanzioni penali: arresto da 3 a 18 mesi e pagamento di un'ammenda da 500 a 5000 euro, senza possibilità di oblazione. In ogni caso, se nel comportamento di chi commette la violazione delle misure di contenimento suddette sono riscontrati gli elementi anche di un delitto, resta la responsabilità penale per tale più grave reato. Quindi, ad esempio, rendere dichiarazioni false nelle dichiarazioni sostitutive consegnate alle forze di polizia durante i controlli resta un reato, che comporta l'immediata denuncia. Oppure violare la quarantena e, avendo contratto il virus, uscire di casa diffondendo la malattia può comportare la denuncia per gravi reati (epidemia, omicidio, lesioni), puniti con pene severe, che possono arrivare fino all’ergastolo. - È prevista l'iscrizione nel casellario giudiziale? La sanzione amministrativa (di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19) non viene iscritta nel casellario giudiziale. Viene, invece, iscritta la condanna per il nuovo reato contravvenzionale (di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 4), che punisce la violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus”), salvo che sia stato concesso uno dei benefici previsti dal Codice penale agli articoli 163 (Sospensione condizionale della pena) e 175 (Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale). In ogni caso anche tale condanna risulterà nel casellario nei casi in cui il relativo certificato sia rilasciato su richiesta di una pubblica amministrazione.