IMPORTANTI NOVITÀ PER I DETENTORI DI ARMI
Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 10.08.2018, n. 104, dal 14 settembre 2018 tutti i detentori di armi, ad esclusione dei titolari di licenza di porto di armi in corso di validità, dovranno produrre certificazione medica di idoneità psicofisica per la detenzione di armi di cui all'art. 35 comma 7 del T.U.L.P.S. ( Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza).
La certificazione medica deve essere rilasciata, sulla base del certificato anamnestico rilasciato dal medico di famiglia, dal Settore Medico-Legale dell'Azienda Sanitaria Locale nonchè dalle strutture sanitarie militari, della Polizia di Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
La certificazione medica va prodotta all'Ufficio di Polizia o alla Stazione Carabinieri presso cui sono state denunciate le armi detenute e dovrà essere presentata ogni 5 anni.
Qualora il detentore di armi risulti titolare di licenza di porto d’armi (ovvero licenza di porto di fucile uso caccia, licenza di porto di fucile per il tiro a volo, licenza di porto di pistola e/o di arma lunga per la difesa personale) l’obbligo della presentazione della certificazione medica decorre dalla scadenza della validità della licenza, se non rinnovata.
Dopo la verifica dei singoli fascicoli riferiti ai soggetti detentori di armi in Piacenza, documentazione custodita agli atti dell’archivio generale della Questura di Piacenza, con lo scopo di individuare, tra gli atti, i certificati medici d’interesse, se inesistenti, i singoli interessati saranno formalmente diffidati a produrre la certificazione medica entro i successivi sessanta giorni; la diffida è inoltrata dal competente ufficio di Pubblica Sicurezza. Decorso inutilmente tale termine, le armi verranno ritirate cautelarmente dalle Forze di Polizia e gli atti saranno trasmessi al Prefetto per l’eventuale emissione del divieto di detenzione armi, ai sensi del richiamato articolo 39 T.U.L.P.S.;
Inoltre si rammenta che dal 14 settembre 2018 data di'entrata in vigore del Decreto Legislativo 104/18, le licenze di porto di fucile rilasciate dopo tale data avranno una validità di anni cinque dalla data del rilascio.