Art. 7 D.Lgs 286/1998: Obblighi dell'ospitante
Art. 7 - Obbligo dell'ospitante
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero (a) o apolide, anche se parente o affine, ....omississ......ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'Autorità locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estermi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per la quale la comunicazione è dovuta.
2bis. le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160,00 a 1.100,00 euro
P.S. si ricorda che per straniero si intende "extracomunitario"