Questura di Pescara

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Permesso di soggiorno

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Art. 7 D.Lgs 286/1998: Obblighi dell'ospitante

Art. 7 - Obbligo dell'ospitante

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero (a) o apolide, anche se parente o affine, ....omississ......ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'Autorità locale di pubblica sicurezza.

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estermi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per la quale la comunicazione è dovuta.

2bis. le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160,00 a 1.100,00 euro

P.S. si ricorda che per straniero si intende "extracomunitario"


30/07/2008
(modificato il 26/09/2011)

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