Questura di Pesaro Urbino

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UFFICIO ALLOGGIATI Procedure e moduli per la comunicazione alla Questura di Pesaro Urbino dei clienti presenti nelle strutture ricettive/alberghiere.

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Carta dei Servizi 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2013 è stato pubblicato il decreto del 7 gennaio 2013 del Ministero dell’Interno, che dette nuove modalità per la registrazione dei clienti delle strutture ricettivo-turistiche. Il Decreto Ministeriale dà attuazione all’articolo 40 comma 1 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazione dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, che apportando modifiche al comma 3 dell’articolo 109 del TULPS (testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza), stabilisce l’obbligo di invio alle Questure – esclusivamente mediante mezzi informatici o telematici – della comunicazione riguardante le generalità delle persone alloggiate, entro 24 ore successive dal loro arrivo e, comunque, all’arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore. I soggetti interessati, albergatori, affittacamere, proprietari o gestori di alloggi, ostelli, rifugi, bed & breakfast, agriturismi e campeggi o per contratti di affitto inferiori ai 30 giorni, per poter accedere al servizio dovranno essere accreditati dalla Questura di Pesaro previa comunicazione ai Comuni di competenza l’avviso dell’Attività (SCIA), così come riportato nella Legge Regionale 9/2006. I vantaggi della nuova procedura sono considerevoli; il gestore, senza alcun costo, potrà comodamente dal suo esercizio, trasmettere le “schedine alloggiati” e ottenere in tempo reale la ricevuta che attesta l’avvenuto adempimento di legge. La ricevuta dovrà essere conservata, anche in formato digitale, agli atti dal gestore per 5 anni e dovrà essere esibita ad ogni eventuale richiesta dagli organi di controllo. La procedura di accreditamento del gestore è molto semplice. I titolari delle citate attività dovranno inviare un modulo (scaricabile dal sito della Questura di Pesaro e Urbino cliccando sul link dedicato) compilato in tutte le sue parti, alla Questura di Pesaro – Ufficio Provinciale per la Gestione Automatizzata delle Informazioni di Polizia (U.P.G.A.I.P.), allegando: fotocopia della licenza di esercizio ricettivo/alberghiero o SCIA; fotocopia del documento d’identità del titolare della licenza. Dopo la registrazione dell’istanza, la Questura di Pesaro e Urbino – U.P.G.A.I.P., provvederà ad assegnare le credenziali di accesso – username e password – al server appositamente dedicato. Le credenziali dovranno essere ritirate in Questura dal titolare della licenza (o da un suo rappresentante munito di delega e di copia del documento di identità dello stesso) queste potranno essere inviate anche via e-mail. L’esercente, dopo aver ottenuto le credenziali, sarà così abilitato a trasmettere telematicamente “le schedine”, direttamente dalla propria struttura ricettiva, attraverso il sito: https://alloggiatiweb.poliziadistato.it, dopo aver effettuato la procedura di autenticazione. Al termine della trasmissione, dal giorno seguente il sistema rilascerà a garanzia dell’invio, una ricevuta elettronica consultiva delle registrazioni compiute. Si ricorda che NULLA viene modificato nel regime sanzionatorio per la mancata comunicazione dei dati degli alloggiati. Nell’apposito link del sito della Questura di Pesaro https://questure.poliziadistato.it/statics/17/modello-richiesta-alloggiati-web.pdf?lang=it, è disponibile il modulo di richiesta. Per eventuali chiarimenti e appuntamenti circa il servizio è possibile contattare l’Ufficio Provinciale per la Gestione Automatizzata delle Informazioni di Polizia – U.P.G.A.I.P della Questura di Pesaro e Urbino telefono 0721386631, e-mail upgaip.pu@poliziadistato.it Sovrintendente Capo Tecnico Giorgio CONCADORO

IMPORTANTI NOVITA’ (10 gennaio 2019)

Si comunica che il decreto legge 4 ottobre 2018 nr. 113, convertito dalla legge 1 dicembre 2018 nr. 132, all’articolo 19-bis, ha chiarito che gli obblighi previsti nell’art. 109 T.U.L.P.S. in tema di registrazione e comunicazione alla Questura competente delle generalità delle persone alloggiate nelle strutture ricettive, si applichino anche “con riguardo ai locatari o sublocatari che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni”.

 


24/05/2017
(modificato il 23/03/2024)

20/11/2024 06:12:11