Si comunica l'entrata in vigore in data 9 giugno u.s. del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 serie generale, dell’8 giugno u.s., in cui è previsto, all’articolo 1, che il contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, a carico dello straniero di età superiore ad anni diciotto, ammonti a:
a) euro 40,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
b) euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
c) euro 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi degli artt. 27, comma 1, lett. a), 27-quinquies, comma 1, lettere a) e b) e 27 sexies, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.
Il decreto in analisi ha mantenuto inalterate le disposizioni contenute nel decreto del 6 ottobre 2011, cui è stata, in particolare, apportata modifica all’articolo 3, comma 1, lettera e), con l’estensione delle categorie dei soggetti esentati dall’obbligo del contributo, mediante l’inclusione dei cittadini stranieri richiedenti il duplicato del permesso di soggiorno in corso di validità.
Resta invariato l’importo relativo al costo di produzione dei titoli di soggiorno in formato elettronico di euro 30,46.
Si precisa che la corresponsione del contributo è dovuta anche per le istanze presentate prima del 9 giugno e per i titoli di soggiorno in consegna.
Costo di produzione + contributo soggiorno, qualora previsto | |
30,46 + 40,00 | € 70,46 |
30,46 + 50,00 | € 80,46 |
30,46 + 100,00 | € 130,46 |