Alla fine del mese di dicembre il Tribunale di Bologna – Sez. Misure di prevenzione - ha applicato la misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale così detta “qualificata” a carico di M.D., italiano classe 1974, originario della provincia di Napoli e residente in provincia di Parma, già sottoposto all’obbligo di dimora nella provincia di Napoli – e alla misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa – dall’ottobre u.s.
La proposta di tale misura, che è uno strumento disposto dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di soggetti che denotino una pericolosità sociale concreta ed attuale, è stata presentata dal Questore di Parma, per il tramite della Divisione Anticrimine , che ha ricostruito la vicenda processuale dell’uomo, indicando analiticamente tutte le denunce presentate nei suoi confronti dalla sua ex compagna, da gennaio 2019 fino all’ultimo episodio di giugno 2019 nonché gli accertamenti e i riscontri effettuati dalla Polizia fino all’ordine di custodia cautelare emesso nel giugno 2019 dal GIP del Tribunale di Parma per il reato di Stalking, provvedimento preceduto dall’Ammonimento del Questore emesso nel maggio 2019; nel luglio 2019 la custodia cautelare in carcere era stata sostituita con la misura degli arresti domiciliari presso l’abitazione della madre, in provincia di Napoli.
L’ordinanza del GIP riguarda condotte persecutorie commesse da M.G. , consistenti in pedinamenti ripetuti, intrusioni anche nell’abitazione dell’ex marito della compagna - ritenuto responsabile dell’allontanamento della donna da lui – l’ invio di ripetuti messaggi sul cellulare, telefonate sul posto di lavoro nonché minacce inerenti la pubblicazione di fotografie che ritraevano la donna in atteggiamenti intimi, oltre a minacce rivolte anche all’ex marito e al figlio minore della compagna, mimando addirittura il gesto della pistola e del taglio della gola. Infine, un gesto eclatante, che ha evidenziato la particolare pericolosità sociale del soggetto, nel giugno scorso, un tentativo di speronare l’auto condotta dalla ex compagna, ove la stessa stava viaggiando insieme al figlio e all’ex marito, con lo scopo di farli uscire di strada, minacciandoli di morte e proferendo chiaramente le parole “stavolta vi uccido”.
Alcuni di questi gravi comportamenti sono stati posti in essere da M.G. nonostante la notifica dell’Ammonimento del Questore.
Si tenga anche presente che l’uomo era recidivo, poiché era stato allontanato dall’abitazione familiare a seguito di un provvedimento giudiziario emesso nell’ambito di un procedimento per maltrattamenti in famiglia a danno della ex moglie; proprio a seguito di tale allontanamento era iniziata la convivenza con la nuova compagna, convivenza cessata poi, tra alcuni ripensamenti, 4 anni dopo, nel 2018, quando la donna aveva deciso di trasferirsi presso l’abitazione dei genitori. Si erano poi verificati alcuni episodi molto gravi, quali, nell’aprile 2019, l’incendio dell’abitazione della ex compagna quando la stessa, il figlio e i genitori si trovavano all’estero, nonché, nel maggio 2019, l’incendio dell’autovettura di proprietà della ex moglie di M.G., episodi per i quali non si è riusciti a trovare riscontri probatori a carico di M.G., ma che hanno creato nella ex compagna e nel suo ex marito la percezione di un concreto e persistente pericolo per la loro incolumità e per quella del figlio minore, oltre a costringere tutti i destinatari delle condotte persecutorie dell’uomo a cambiare radicalmente le proprie abitudini di vita.
Quanto raccontato dalla parte offesa trova riscontro nelle dichiarazioni rese da altri soggetti, dalle verifiche effettuate dalla Polizia Giudiziaria e dai riscontri del sistema di videosorveglianza, verificati anche dalla Polizia locale.
Nell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP nel giugno 2019 si dà atto che l’uomo è un soggetto ossessivo, pericoloso e incapace di arginarsi, con tendenza alla prevaricazione domestica, né nei suoi confronti ha sortito efficacia dissuasiva l’ammonimento del Questore, né l’intervenuta condanna per maltrattamenti a danno della ex moglie.
Questa Divisione Anticrimine ha recentemente proposto poi un’altra Sorveglianza Speciale a carico di un soggetto, P.G., italiano, classe 1968, anch’esso residente in provincia di Parma e anch’egli già sottoposto dal GIP alla misura cautelare degli arresti domiciliari per i comportamenti persecutori protratti nel tempo, dalla fine del 2012,quando la compagna aveva deciso di interrompere la relazione sentimentale fino a quando la stessa, a marzo 2018 si recava al Pronto Soccorso dopo che l’uomo aveva usato violenza nei suoi confronti. In questo lungo lasso di tempo si sono protratti comportamenti persecutori, pedinamenti sotto casa e sul posto di lavoro, continue molestie telefoniche e anche in questo caso un tentativo di “speronamento”, quando la donna si trovava alla guida della sua autovettura e, dopo ripetuti sorpassi, l’uomo le aveva tagliato la strada, costringendola a fermarsi.
Questo episodio aveva spaventato notevolmente la donna, tanto che, alcuni giorni dopo, la stessa decideva finalmente di sporgere denuncia nei suoi confronti. La Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Bologna anche in questo caso, all’inizio di settembre 2019, ha applicato nei confronti dell’uomo la misura di prevenzione proposta dal Questore di Parma, per la durata di due anni, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, evidenziando come l’uomo non era evidentemente in grado di porre un autocontrollo verso il suo comportamento violento ed ossessivo, atteso che, dopo essere stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa, era stato sorpreso dalle forze dell’ordine proprio mentre era appostato proprio sotto l’abitazione della ex compagna.
L’Uomo aveva poi dichiarato in udienza camerale di avere compreso il disvalore della propria condotta, tanto da volere intraprendere presso l’AUSL di Parma un percorso di sostegno psicologico di gestione dell’aggressività in campo relazionale, ma il Collegio, valutata la pericolosità sociale manifestata e l’attualità della stessa, ha ritenuto che tale decisione non valesse ad escludere la “portata criminale” evidenziata, posto che il programma di riabilitazione può realisticamente sortire effetti positivi solo nel tempo.
L’applicazione della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale cosiddetta “qualificata” risponde in entrambi i casi sopra descritti all’esigenza di individuare una nuova forma di prevenzione contro le condotte di atti persecutori, tanto che il legislatore nella riforma introdotta con la L.n.161 del 2017 ha emendato l’art.4 del D.Lgs n.159/2011, riferito ai soggetti destinatari di misure di prevenzione personali, prevedendo l’applicabilità della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza non solo nei confronti di coloro indiziati di appartenere ad associazioni di stampo mafioso, ma anche agli indiziati del delitto di cui all’art.612 bis C.P. – Atti persecutori – i quali diventano altresì possibili destinatari, per effetto del combinato disposto degli artt.4 e 16 del medesimo D.Lgs, delle misure di prevenzione patrimoniali.
L’applicazione della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale può essere inoltre accompagna da specifiche prescrizioni: tra queste si evidenzia anche l’applicazione di un “percorso trattamentale” nei confronti del proposto, pur con il necessario consenso dello stesso, che volontariamente decide di intraprendere un “… percorso di osservazione e di confronto con esperti…con evidente finalità di eliminazione del fattore criminogeno”. Oppure, su proposta del Questore, nei confronti dello stalker, vi può essere la prescrizione del divieto di frequentare i luoghi normalmente frequentati dalla persona offesa, l’obbligo di mantenere una determinata distanza dalla stessa, il divieto di comunicare con la stessa, con ogni mezzo, nonché il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità d’espatrio per ogni altro documento equipollente.
Per valutare il peso specifico di questa misura di prevenzione vale inoltre la pena sottolineare che l’inosservanza delle prescrizioni imposte con il decreto applicativo della Sorveglianza Speciale è sanzionata, ai sensi dell’art.75 del D.Lgs n.159/2011, con l’arresto da tre mesi a un anno.
Va inoltre evidenziato come in entrambi i casi citati il Collegio giudicante ha valutato che non osta all’applicazione della misura di prevenzione richiesta la sussistenza a carico del preposto della misura cautelare degli arresti domiciliari. E’ infatti utile precisare, in merito ai “rapporti” tra procedimento penale e misura di prevenzione, che tali strumenti sono reciprocamente autonomi, collegabili al fatto che nel procedimento di prevenzione si giudicano condotte complessive, ma significative della pericolosità sociale, mentre nel procedimento penale si giudicano singoli fatti da rapportare a tipici modelli di antigiuridicità; non sussiste quindi alcuna pregiudizialità tra il procedimento penale e quello di prevenzione ed è possibile utilizzare nella misura di prevenzione, ai fini del giudizio di pericolosità del destinatario la misura, elementi di prova scaturenti dal procedimento penale ancora pendente.
In sintesi le misure di prevenzione personali, quali l’Ammonimento e la Sorveglianza Speciale, introdotta con l’art.4 e ss delle leggi Antimafia – che sono provvedimenti\ la cui proposta è di esclusiva competenza del Questore - costituiscono un ottimo strumento di controllo anche per gli autori di delitti in danno di donne o delle cosiddette “fasce deboli”, potendosi inserire anche prescrizioni mirate a programmi di trattamento finalizzati all’acquisizione della piena consapevolezza del crimine commesso.