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Detenzione armi

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IN DATA 14 SETTEMBRE 2019 SCADRA’ IL TERMINE PREVISTO DALL’ART. 14 COMMA 3 DEL D.LGS N. 104\2018 PER L’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE SANITARIA DI CUI DALL’ART. 35 COMMA 7 DEL T.U.L.P.S. (R.D. 737\1931); DETTO CERTIFICATO DOVRA’ ESSERE RILASCIATO DAL SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA DELL’A.U.S.L. O, IN ALTERNATIVA, DA UN MEDICO MILITARE, DELLA POLIZIA DI STATO O DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUCOCO IN SERVIZIO E NON IN QUIESCENZA. L’OBBLIGO RIGUARDA I DETENTORI DI ARMI NON PIU’ IN POSSESSO DI ALCUN VALIDO TITOLO DI PORTO D’ARMI SCADUTO DA PIU’ DI CINQUE ANNI O CHE ABBIANO PRESENTATO, IN OTTEMPERANZA ALLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI PREVISTE DAL D.LGS 29/09/2013 N. 121, ANALOGA CERTIFICAZIONE DA PIU’ DI CINQUE ANNI (E QUINDI ORMAI SCADUTA).
I DETENTORI HANNO L’OBBLIGO DI PRESENTARE PERSONALMENTE LA CERTIFICAZIONE SANITARIA IN ORIGINALE PRESSO L’UFFICIO LOCALE DI PUBBLICA SICUREZZA DI COMPETENZA INDIVIDUATO NELLA QUESTURA PER IL CAPOLUOGO E NEI COMANDI STAZIONE CARABINIERI COMPETENTI TERRITORIALMENTE PER IL LUOGO OVE LE ARMI SONO EFFETTIVAMENTE DENUNCIATE.
QUALORA IL DETENTORE DI ARMI NON PROVVEDA ENTRO IL TERMINE IMPOSTO DALLA LEGGE (14/09/2019), VERRA’ DIFFIDATO, DALL’UFFICIO DI PUBBLICA SICUREZZA TERRITORIALMENTE COMPETENTE, CON OBBLIGO A PRODURRE LA CERTIFICAZIONE ENTRO 60 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA DIFFIDA.
LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE COMPORTERA’ LA PROPOSTA AL PREFETTO PER L’ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DI DIVIETO DETENZIONE DELLE ARMI.


23/07/2019
(modificato il 30/01/2023)

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