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Commercio di cose antiche o usate: obbligo di tenuta del registro delle operazioni giornaliere previsto dall'art. 128 TULPS.

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cose antiche

Il Consiglio di Stato, con parere n°15 del 14 febbraio, chiarisce la portata innovativa del d.lgs 222/2016 (c.d. SCIA-2)

In seguito all'emanazione del d.lgs 222/2016 (c.d. SCIA-2) si è posta la questione se, a seguito dell'abrogazione dell'art. 126 TULPS, che condizionava l'esercizo del commercio di cose antiche o usate ad una dichiarazione preventiva all'Autorità di Pubblica Sicurezza, debba considerarsi implicitamente abrogato anche il successivo art. 128 nella parte in cui, rinviando all'art. 126, prescrive in capo agli operatori di tale settore l'obbligo di tenuta del regsitro delle operazioni poste in essere giornalmente.

Con il parere dell'Adunzanza Plenaria n°15 del 14 febbraio 2018, il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa si è espresso nel senso che l'intervento demolitorio debba intendersi circoscritto unicamente all'art 126 TULPS, senza riverbero sul successivo art. 128.

Pertanto, coloro i quali esercitano il commercio di cose antiche o usate, pur essendo legittimati ad avviare le relative attività senza dover sottostare a controlli nella fase di accesso al settore, saranno comunque tenuti ad annotare ke relative transazioni sul registro previsto dal citato art. 128 TULPS.


03/04/2018
(modificato il 05/04/2018)

20/04/2024 00:07:06