Novita' introdotte dalla nuova normativa. Meno formalita' per i cittadini comunitari.
Dall'11 aprile 2007, con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 emanato in attuazione della direttiva 2004/38/CE,
relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, i
cittadini comunitari non saranno più tenuti a presentare istanza di rilascio della carta di soggiorno U.E. presso l'Ufficio Immigrazione
della Questura.
Infatti, per soggiorni di durata superiore a tre mesi sarà necessario richiedere unicamente l'iscrizione anagrafica presso gli uffici
comunali producendo, in aggiunta a quanto previsto dalla legge n. 1228/1954 per cittadini italiani, la documentazione indicata all'art. 9, comma 3
del decreto legislativo in argomento.
Al richiedente verrà immediatamente rilasciata una attestazione con l'indicazione del nome e della dimora, nonchè della data della
richiesta.
Importanti novità sono state introdotte anche per il cittadino straniero che sia familiare di cittadino comunitario ovvero di cittadino
italiano, qualora il medesimo sia regolarmente entrato in Territorio Nazionale.