
Sistema Portale Alloggiati WEB - Modulo e riferimenti normativi
La materia “Alloggiati” è disciplinata dall’art. 109 del T.U.L.P.S. (modificato dall'art. 5 del D.L. n. 53 del 14 giugno 2019 e dal discendente D.M. 7 gennaio 2013 i quali descrivono i diversi tipi di strutture ricettive pubbliche e private e ne regolamentano gli obblighi di comunicazione alle Autorità di Pubblica Sicurezza da parte dei gestori.
Il Decreto Sicurezza (D.L. 113/2018 convertito in Legge n. 132/2018 in vigore dal 4/12/2018), all'art. 19-bis chiarisce che l'articolo 109 del TULPS, di cui in premessa, prevede che gli obblighi in esso attesi si applichino anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni (c.d. affitti brevi ed occasionali). Si rammenta che la comunicazione in parola deve essere effettuata esclusivamente attraverso il Portale "Alloggiati Web" (piattaforma web avviata nel 2006 amministrata e gestita dalla Polizia di Stato, che permette la gestione informatizzata dei dati delle persone alloggiate direttamente dalla struttura ricettiva previa abilitazione delle stesse rilasciata dalla Questura territorialmente competente) entro e non oltre le 24 ore successive al loro arrivo, per i soggiorni non superiori alle 24 ore la comunicazione deve avvenire entro le sei (6) ore successive. Solo nel caso in cui sorgano difficoltà di natura tecnica per l’inserimento dei dati degli alloggiati, la comunicazione degli stessi potrà avvenire a mezzo posta elettronica certificata (al seguente indirizzo: dipps154.00F0@pecps.poliziadistato.it. (art. 3D.M. 7/1/2013). La violazione degli obblighi di registrazione e comunicazione di cui si è detto è punita con l'arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda fino a 206 euro (art. 17 TULPS).
Al Portale Alloggiati Web, al quale tutte le strutture ricettive sono tenute a far riferimento, ci si accredita presentando alla Questura territorialmente competente apposita richiesta (in alto a destra) ed allegando copia del documento d’identità del titolare della struttura stessa. A seguito di tale richiesta e superato l’iter previsto, verranno fornite delle credenziali d’accesso (utenza e password) tramite le quali si acquisirà l’abilitazione all’accesso alla citata piattaforma web. Al primo accesso, sarà tuttavia necessario importare ed installare sul proprio PC un certificato digitale (file crittografato con estensione .pfx) utilizzando i browser Internet Explorer o Mozzilla Firefox. Tale semplice operazione potrà essere portata a termine in autonomia seguendo il manuale presente nello stesso Portale alla voce “supporto tecnico”.
Si precisa che ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legge 21 marzo 1978 nr. 59, convertito in Legge nr. 191 il 18 maggio 1978, modificato dall’art. 2 del Decreto Legge 20 giugno 2012 nr. 79, qualora si tratti di contratti di locazione registrati di lunga durata (cessione di fabbricati), l’obbligo di comunicazione dei dati anagrafici all’autorità di Pubblica Sicurezza non sussiste quando le parti hanno registrato il contratto di locazione presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto stesso. Si ha tuttavia tale obbligo qualora l'inquilino sia un cittadino extracomunitario e l'omessa comunicazione delle generalità, in questo caso, è punita con ammenda da 103 euro a 1.549 euro.
Sempre in tema di strutture ricettive ed affitti brevi, si consiglia di prendere altresì visione della Legge del Consiglio Regionale della Sardegna del 28/07/2017 nr. 16, che tra le altre disposizioni prevede l’obbligatorietà alla registrazione al Portale Web “Sired” cui è competente per territorio l’Ente Provinciale per il Turismo di Oristano.
Come specificato anche nella circolare ministeriale n. 38138 del 18/11/2024 (allegata), la disciplina di cui all'art. 109 TULPS in materia di identificazione degli ospiti delle strutture ricettive,si conferma che i gestori di strutture ricettive a breve termine con apertura automatizzata , ovvero tramite key boxes, sono tenuti a verificare compiutamente l'identità degli ospiti, in quanto quella da remoto non satisferebbe gli adempimeenti di cui all'art. 109 TULPS precitato. Analogamente, si ritiene di dover disporre in ordine alla necessità di registrare sul portale Alloggiati web i dati delle persone con le quali si effettua lo scambio di casa sulla piattaforma HomeExchange. Infine, considerazioni di eguale portata debbono essere recapitate con riferimento ai cc.dd. "Marina Resort", ovvero strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti, all'interno di unità navali da diporto ormeggiate in uno specchio acqueo appositamente attrezzato in idonee strutture dedicate alla nautica.