Questura di Oristano

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Proroga validità delle licenze di porto d'armi

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Proroga validità delle licenze di porto d'armi

Il pacchetto di misure introdotto dal Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre u.s., in sede di conversione del decreto legge ha introdotto la disposizione dell’art. 3-bis, la quale innova l’articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, riguardante, tra l’altro, la proroga di validità durante il periodo emergenziale dei provvedimenti amministrativi già rilasciati.

Gli effetti delle modifiche legislative possono essere così sintetizzati:

  1. I  certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, compresi i titoli di polizia, scaduti o in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (termine di efficacia “mobile” termine di efficacia “mobile”).

 

Pertanto – salvo ulteriori proroghe della data di cessazione dello stato di emergenza attualmente fissata al 30 aprile 2021 – i suddetti titoli dovranno essere rinnovati dalla data del 29 luglio 2021.

 

LE SUDDETTE DISPOSIZIONI CONCERNONO ANCHE I PORTI D’ARMA AD USO CACCIA E TIRO A VOLO E I PORTI D’ARMA PER DIFESA PERSONALE, I QUALI CONSERVANO LA LORO VALIDITÀ FINO AL 29 LUGLIO 2021. IL RINNOVO DEGLI STESSI POTRÀ ESSERE PERTANTO RICHIESTO DOPO TALE DATA, SALVO DIVERSO INTENDIMENTO DEL TITOLARE.

Lo sportello dell’Ufficio Armi e Materie Esplodenti della Questura di Oristano è a disposizione per chiarimenti ed informazioni sulla materia, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 (recapito telefonico 0783/2142663-664 -590).


17/02/2021

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