Con il Decreto Legislativo nr. 104 del 10/08/2018, in attuazione di specifica direttiva comunitaria, sono state apportate alcune modifiche alle norme in materia di armi.
Tra le novità, è stato previsto l’obbligo di presentare ogni cinque anni un certificato medico attestante i prescritti requisiti di coloro che detengono le armi, anche in collezione.
Tale certificato medico può essere rilasciato dal settore medico-legale delle ASL, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in servizio e da esso dovrà risultare che il soggetto detentore di armi non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano anche temporaneamente la capacità d’intendere e di volere.
La certificazione medica dovrà essere presentata all’ufficio porto d’armi della Questura o al locale Comando dell’Arma dei carabinieri.
Nella fase di prima applicazione della nuova normativa - entrata in vigore il 14 settembre 2018 - ai suddetti detentori di armi, è stato concesso un anno di tempo per produrre tale certificato medico.
Allo scadere dell’anno, pertanto (14 settembre 2019), gli Uffici di P.S. provvederanno a diffidare formalmente i singoli interessati affinché ottemperino alla produzione della certificazione entro i successivi 60 giorni, decorsi i quali, in mancanza di tale presentazione, le armi verranno ritirate cautelarmente dalle Forze di Polizia ex art. 39 T.u.l.p.s., e trasmessi gli atti al Prefetto per la successiva emissione del divieto detenzione armi.
L’obbligo, per espressa previsione normativa, non si applica:
- ai detentori che siano anche titolari di licenza di porto d’armi in corso di validità. A tal proposito si evidenzia che, in caso di licenza non più rinnovata, i cinque anni decorrono dalla scadenza dell’ultimo rinnovo;
- ai collezionisti di armi antiche.