Cessione di fabbricato
Comunicazione all'Autorità locale di pubblica sicurezza della cessione di fabbricato a seguito della registrazione del contratto di locazione o di trasferimento di immobili e diritti immobiliari, ai sensi dell'art. 12 D.L. 59/78 convertito in L. 191/78. Il D.Leg.vo 14 marzo 2011 nr. 23, Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale, all'art.3, 3° comma, ha stabilito che la registrazione del contratto di locazione assorbe, tra l'altro, l'obbligo della comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, della cessione di un fabbricato previsto dall'art. 12 del D.L. 21.03.1978 nr. 59, convertito in L. 191/78. Successivamente l'art. 5 comma 4° della L. del 12 luglio 2011 nr. 106 di conversione con modificazioni del D.L. 13 maggio 2011 nr. 70, "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia", ha previsto che "Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l'obbligo previsto dall' articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191" L'art.2 del D.L. n.79/2012 convertito nella Legge n.131/2012 ha disposto che la registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. In adempimento alle riportate disposizioni normative , a decorreredal 7 aprile 2011, data di entrata in vigore del D.Leg.vo 23/2011 - per i contratti di locazione registrati - e a decorrere dall'entrata in vigore della Legge 106/2011 - per quanto concerne i contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari , nei confronti del soggetto tenuto alla comunicazione di cessione fabbricato di cui al richiamato art. 12 comma 1 del D.L. 59/78 convertito in L. 191/78, che abbia provveduto alla registrazione del contratto di locazione o di trasferimento di trasferimento di immobili o diritti immobiliari, non trova applicazione la disposizione di cui al 4° comma dello stesso articolo 12, concernente la sanzione amministrativa prevista in caso di violazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo. Analogamente, dal 21 giugno 2012, il predetto obbligo viene meno quando si tratta di locazioni ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni. L'assorbimento dell'obbligo di comunicazione della cessione di fabbricato all'Autorità di P.S. viene esteso, dalle disposizioni del D.L. n.79/2012, ai contratti di comodato e a tutti i contratti di locazione registrati, comprese le locazioni ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività di impresa o di arti e professioni. Nulla è stato modificato per quanto riguarda l'obbligo previsto dall'art.7 del D.Leg.vo25 luglio 1998 nr. 286, il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che dispone :" Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza ."Cessione fabbricati
06/04/2012
(modificato il 29/08/2012)
(modificato il 29/08/2012)