Il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1 dicembre 2018, n.132, all’art. 19 bis, ha chiarito gli obblighi previsti nell’art. 109 TULPS in tema di registrazione e comunicazione alla Questura competente delle generalità delle persone alloggiate nelle strutture ricettive.
Tali obblighi si applicano non solo agli operatori economici “tradizionali” del settore alberghiero, ma anche agli altri soggetti che rientrano nel panorama delle attività turistico-ricettive di natura para ed extralberghiera, comprese le strutture ricettive all’aperto, che siano gestori professionali ovvero che svolgano tale attività con carattere saltuario. Rientrano nella categoria, quindi, anche le “strutture di accoglienza non convenzionale”, ove vengono ricompresi anche gli esercizi di bed and breakfast, nonché la locazione per usi turistici o altri scopi di appartamenti (ammobiliati o meno).
Gli obblighi previsti dall’art.109 TULPS si applicano, pertanto, “con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni” sulla base di rapporti locatizi, suscettibili di iscriversi nelle tipologie negoziali di cui agli artt. 1571 e 1594 c.c.
Continuano, invece ad essere sottratti agli obblighi di cui all’art. 109 le cessioni della predetta durata che avvengono a titolo di liberalità o sulla base di rapporti di carattere gratuito.
La comunicazione delle generalità degli alloggiati dovrà avvenire attraverso il portale “Alloggiati Web”, previa registrazione.