Questura di Massa Carrara

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Servizi congiunti delle forze dell'ordine

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controlli nel centro cittadino

Si è svolta questa mattina in Questura una riunione tra rappresentanti delle Forze dell'ordine per pianificare servizi congiunti da effettuare nel centro città e nelle altre parti del territorio cittadino ove i "sensori" delle istituzioni segnalano problematiche di vario genere.

Ai lavori, coordinati dal Capo di Gabinetto del Questore Vice Questore Aggiunto dott. Alessandro Gini, hanno preso parte il Dirigente della Sezione della Polizia Stradale Vice Questore Aggiunto dott.ssa Tiziana Turchetta, il Vice Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Massa, Tenente Rosa Sciarrone, il Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza Maggiore Alessandro Carrozzo.

Tra gli obiettivi, la prevenzione ed il contrasto delle risse, degli atti contrari alla pubblica decenza, dei danneggiamenti sulle cose esposte alla pubblica fede ed altri disdicevoli comportamenti, frequentemente cagionati dall'assunzione smodata di bevande alcoliche, e tali da porre in serio pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica anche a causa delle notevoli tensioni che tale situazione genera tra chi risiede in zona.

Un aspetto importante dei servizi che sono stati programmati riguarda i controlli a chi si pone alla guida di un autovettura dopo aver assunto alcol.

A tal proposito può essere utile ricordare che il Codice della Strada stabilisce come valore limite legale il tasso di alcolemia di 0,5 g/litro: guidare un veicolo oltre questo limite - e quindi in stato di ebbrezza - costituisce un reato, punito, oltre che con la perdita di 10 punti della patente, con le severe sanzioni previste dagli artt. 186 e 186 bis del Codice della Strada:

Guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l
- ammenda da 500 a 2000 euro,
- sospensione patente da 3 a 6 mesi.

Guida con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l
- ammenda da 800 a 3200 euro,
- arresto fino a 6 mesi,
- sospensione patente da 6 mesi ad 1 anno.

Guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l
- ammenda da 1500 a 6000 euro,
- arresto da 6 mesi ad un anno,
- sospensione patente da 1 a 2 anni,
- sequestro preventivo del veicolo,
- confisca del veicolo (salvo che appartenga a persona estranea al reato).

La patente di guida è sempre revocata quando:
- il reato è stato commesso da conducente di autobus o di veicolo destinato al trasporto merci (con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 t),
- in caso di recidiva biennale (cioè se la stessa persona compie la stessa violazione nel corso di un biennio).
La revoca della patente viene inoltre disposta quando il conducente, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l'influenza di droghe, ha provocato un incidente.

Le pene previste dall'articolo 186 comma 2 e 186 bis comma 3 del Codice della Strada sono raddoppiate se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale (in questo caso è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che appartenga a persona estranea all'illecito).

Rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico
L'accertamento alcolimetrico è eseguito attraverso uno strumento chiamato etilometro che misura la quantità di alcol contenuta nell'aria espirata.

L'esame viene ripetuto due volte, effettuando due misurazioni successive a distanza non inferiore di 5 minuti l'una dall'altra.

Il rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico è reato ed è punito, oltre che con la perdita di 10 punti della patente di guida, con le stesse pene previste per chi guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.


28/02/2014

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