Questura di Massa Carrara

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Emergenza epidemiologica da Covid-19. Proroghe della validità dei titoli di soggiorno.

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Come noto, sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 110 del 29 aprile 2020, è stata pubblicata la legge 24 aprile 2020, n. 27, entrata in vigore il 30 aprile 2020, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

In particolare, per gli aspetti relativi alla materia dei permessi di soggiorno, è stato previsto che:

-i permessi di soggiorno per lavoro stagionale, in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, vengono prorogati al 31 dicembre 2020 (art. 78, comma 3 sexies, d.l. n. 18/2020);

-i permessi di soggiorno dei cittadini di paesi terzi, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020. (art. 103, comma 2 quater, l. 27/2020). Sono prorogati fino al medesimo termine anche:

  • i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
  • le autorizzazione al soggiorno di cui all’art. 5, comma 7, del testo unico di cui al d. lgs. n. 286/1998 (T.U.I.);
  • i documenti di viaggio di cui all’art. 24 del d. lgs. n. 251/2007;
  • la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui all’art. 24, comma 2, d. lgs. n. 286/1998 (T.U.I.);
  • la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare, di cui agli artt. 28, 29, 29 bis del al d. lgs. n. 286/1998 (T.U.I.);
  • la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per i casi particolari, di cui agli artt. 27 e seguenti del d. lgs. n. 286/1998 (T.U.I.), tra cui ricerca, blue card, trasferimenti intra-societari

-tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti amministrativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (art. 103, comma 2, l. n. 27/2020);


18/05/2020

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