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Questura di Macerata: disposta chiusura di due negozi di cannabis shop

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chiusura cannabis light

comunicato stampa del 9 maggio 2019

Nella mattinata odierna si è proceduto nuovamente alla chiusura di ben due attività commerciali site in Civitanova Marche ai sensi dell’art. 100 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. I titolari dell’esercizio commerciale sono stati deferiti all’A.G., per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 

La Polizia di Stato di Macerata, costantemente impegnata nella lotta al contrasto di sostanze stupefacenti, prosegue nella sua intensa attività di controllo e repressione della commercializzazione della cosiddetta “cannabis legale”.

L’operazione si inserisce nell’ambito di una articolata attività di repressione e contrasto delle sostanze stupefacenti  fortemente voluta dal Questore Antonio PIGNATARO a seguito del suo insediamento, in particolare a fronte del proliferare di negozi specializzati nella vendita di prodotti alimentari a base di cannabis e tra questi infiorescenze, resine ed oli estratti dalla stessa pianta commercializzati o, comunque, pubblicizzati quali sostanze lecite e di libero acquisto e quindi di fronte alle numerose richieste di aiuto avanzate alla persona del Questore dai genitori in apprensione per la salute ed il futuro dei loro figli.

Si rappresenta che il T.U. sugli stupefacenti, D.P.R. 309/90 e successive modifiche, non ha mai indicato alcun limite per le preparazioni considerate stupefacenti e inserite nella tabella 2 (foglie e infiorescenze di cannabis, resina di cannabis, olio di cannabis). In realtà è una prassi riferire a 0.5 % di THC il limite oltre il quale ritenere le preparazioni delle cannabis atte a produrre effetti psicotropi e stupefacenti in quanto tale dato tecnico, elaborato negli anni 80, fu calcolato su uno spinello del peso complessivo di 1 grammo ed è stato utilizzato negli anni dalla giurisprudenza come “valore idoneo a produrre effetti stupefacenti” ma tale dato tecnico non ha alcuna motivazione scientifica né riferimento normativo e, soprattutto, risulta ingannevole in quanto la stessa percentuale dovrebbe essere considerata in relazione alla quantità di sostanza stupefacente che una persona assume, basti pensare che ove si fumino tre spinelli contenenti 0.2 % THC si raggiungerà una percentuale di 0.6 % THC e, come tale, più che idonea a produrre effetti stupefacenti.

L’introduzione della L. 242/2016 “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa” non ha fatto altro che destare confusione in quanto sono stati disciplinati i settori nei quali la canapa coltivata può essere impiegata ma non è stata mai prevista come finalità la commercializzazione di tali infiorescenze per il consumo umano e, in tal senso, si è espresso il  Consiglio Superiore di Sanità in data 10 Aprile 2018  manifestando parere contrario alla commercializzazione di tali sostanze ritenendo che la vendita dei prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa, in cui viene indicata in etichetta la presenza di “cannabis” o “cannabis light” qualunque ne sia il contenuto percentuale di Delta-9 THC pone certamente motivo di preoccupazione e raccomandando misure atte a non consentire la libera vendita dei suddetti prodotti.

 

Inoltre, da accertamenti, non risulta che l’esercizio in questione abbia mai cambiato la sua denominazione commerciale, comunicato o richiesto all’ufficio commerciale del Comune di Civitanova Marche di voler procedere alla vendita di medicinali di origine vegetale a base di cannabis non pertinenti tra l’altro alla sua tabella merceologica né alla natura stessa dell’attività commerciale in quanto tali “medicinali a base di cannabis” potrebbero essere dispensati solo ed esclusivamente dalle farmacie a seguito di ricetta medica e, soprattutto, il titolare dell’esercizio commerciale non risulta essere in possesso di alcuna autorizzazione per la vendita di farmaci e/o medicinali, tantomeno titolare di titolo professionale di farmacista.  

 

 

 


09/05/2019

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