La comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque ceda la proprietà o il godimento di un immobile o conceda l’uso esclusivo, anche in locazione, di un immobile o di parte di esso.
E’ una comunicazione prevista dall'art. 12 del Decreto legge 59/78 (decreto antiterrorismo), convertito in legge 191 dello stesso anno (Legge 18 maggio 1978, n. 191) che deve essere presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Il Decreto Legge n.79 del 20.06.2012 (link) , entrato in vigore il 21 giugno 2012, convertito in legge n. 131 del 2012, al comma 1 dell’art. 2 ha in parte modificato il precedente Decreto legge n.59 stabilendo che non sussiste più l’obbligo della comunicazione di “cessione di fabbricato” per i contratti di locazione, comodato d’uso e compravendita registrati presso l’Agenzia delle Entrate circolare (comunicazione cessione fabbricato)
Con il medesimo decreto legge n.79 del 2012, all’art.2 comma 4 è stato, invece, confermato l’obbligo di tale comunicazione alla Autorità di Pubblica Sicurezza, anche se il contratto è registrato presso l’ Agenzia delle Entrate, nel caso di locazione e/o ospitalità a cittadini extracomunitari o apolidi, come previsto dall'articolo 7 del T.U. 286/98, concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (secondo la normativa per straniero si intende il cittadino extracomunitario) che al comma 1 dispone che” Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprieta' o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’autorità di pubblica sicurezza”.
Chi ha l’obbligo della comunicazione:
La comunicazione deve essere effettuata dal proprietario (locatario) dell'immobile o, in caso di sublocazione, dall’affittuario (conduttore) del contratto. (link modulo)
Dove e come presentare la comunicazione:
La comunicazione di cessione di fabbricato deve essere presentata entro 48 ore dall’avvenuta consegna dell’immobile, anche in via telematica,
- all'Autorità di Pubblica Sicurezza di competenza in relazione al luogo di ubicazione dell' immobile :
- alla Questura: Divisione Anticrimine
- al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Civitanova Marche
- al Comune (laddove non siano presenti , nel relativo territorio, uffici della Polizia di Stato).
e deve comprendere:
- le generalità del denunciante anche quelle dello straniero o apolide
- gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano
- l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata.