Questura di Lucca

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Ai sensi dell'art. 47, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 " La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarita' di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonche' tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da' luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato".

I documenti pubblicati fino al 1 settembre 2024 sono contenuti nella sezione "ARCHIVIO Amministrazione Trasparente"

09/11/2024 03:03:09