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Detenzione di armi: Obbligo di presentazione di certificazione medica

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Entro il 4 maggio 2015, devono produrre il “certificato medico” per il rilascio del nulla osta all’acquisto di armi comuni da fuoco

Il 05 novembre 2013 è entrato in vigore il Decreto L.vo 29 settembre 2013, n.121 con il quale è stato previsto che, nelle more dell'adozione del Decreto del Ministero della Salute di cui all'art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, i soggetti detentori di armi (da fuoco, da sparo, bianche), devono produrre, una tantum, entro il 4 maggio 2015, all'Ufficio di Pubblica Sicurezza competente sul luogo dove le armi sono detenute a norma dell'art. 38 T.U.L.P.S. (presso la Questura per coloro che detengono le armi nel comune di Livorno - presso i Commissariati di Pubblica Sicurezza ed i Comandi Stazione Carabinieri territorialmente competenti per coloro che detengono le armi nei comuni della Provincia) il "certificato medico" per il rilascio del nulla osta all'acquisto di armi comuni da fuoco previsto dall'articolo 35, settimo comma, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773 (rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco), SALVO che non sia stato già prodotto nei sei anni antecedenti alla data del 5 novembre 2013. Anche dopo il 4 maggio 2015 è sempre possibile la presentazione del certificato nei 30 giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell'Ufficio di Pubblica Sicurezza competente. Nei confronti di coloro che non ottemperano nemmeno entro i 30 giorni successivi al ricevimento della "diffida", il Prefetto potrà adottare il provvedimento di revoca della detenzione, ai sensi dell'art. 39 del T.U.L.P.S. L'obbligo riguarda, in pratica, tutti coloro che detengono armi in generale (anche una singola arma) e NON sono titolari di NULLA OSTA all'acquisto di armi o di licenze di porto d'armi (da caccia, sportivo/tiro al volo o per difesa personale) rilasciati nei sei anni antecedenti alla data del 5 novembre 2013. Ragguagli potranno essere richiesti agli Uffici di Pubblica Sicurezza competenti.
01/12/2014
(modificato il 03/12/2014)

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