Sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per 15 giorni ad un circolo privato.
IL QUESTORE DI LIVORNO, DR MARCELLO CARDONA, HA DISPOSTO LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PER GIORNI 15, AI SENSI DELL'ART. 100 DEL TULPS, AD UN CIRCOLO PRIVATO SITO IN QUESTO CENTRO. NEL CONTESTO DEL POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI AGLI ESERCIZI PUBBLICI DISPOSTI DAL QUESTORE ED A SEGUITO DEI NUMEROSI ESPOSTI PERVENUTI IN QUESTURA DA PARTE DI CITTADINI RESIDENTI IN ZONA, CHE LAMENTAVANO UNA SITUAZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO DERIVANTE DALLE ELEVATISSIME EMISSIONI SONORE PROVENIENTI DAL LOCALE, DAGLI SCHIAMAZZI PROVOCATI DAGLI AVVENTORI, SPESSO IN STATO DI EBBREZZA E DALLA COMPROMISSIONE DEL PUBBLICO DECORO, ATTESO CHE GLI STESSI SONO SOLITI LASCIARE RIFIUTI E MATERIALE ORGANICO VARIO, IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO DELLA QUESTURA, UNITAMENTE A QUELLO DELLA LOCALE POLIZIA MUNICIPALE, NELLA NOTTE TRA VENERDI E SABATO SCORSI, HA PROCEDUTO AD UNA VERIFICA ISPETTIVA PRESSO IL LOCALE CITATO. ALL'ATTO DEL CONTROLLO VENIVA RISCONTRATO CHE NEL PREDETTO CIRCOLO, ASSERITAMENTE PRIVATO, SI POTEVA ACCEDERE FRUENDO DI UN VERO E PROPRIO SERVIZIO DI BIGLIETTERIA CON AFFILIAZIONE ESTEMPORANEA DEGLI AVVENTORI. ALL'INTERNO IL LOCALE SI PRESENTAVA ALLESTITO COME UNA VERA E PROPRIA DISCOTECA IN CUI SI STAVA SVOLGENDO UNA FESTA DANZANTE, ALLA PRESENZA DI CIRCA UNA SESSANTINA DI PERSONE, PREVALENTEMENTE DI NAZIONALITA' DOMINICANA, ANIMATI DA UN DISC JOCKEY, CON ANNESSA CONSOLLE STEREOFONICA POSIZIONATA SU DI UNA STRUTTURA IN MURATURA CHE DIFFONDEVA MUSICA AD ALTISSIMO VOLUME E LUCI PSICHEDELICHE PARTICOLARMENTE AFFIEVOLITE. AL LOCALE, UBICATO SOTTO IL LIVELLO STRADALE, SI ACCEDE MEDIANTE UNA SCALA COSTITUITA DA VENTI GRADINI E DA UNA PORTA, ENTRAMBE PRIVE DI ILLUMINAZIONE. IL PERSONALE HA RISCONTRATO, INOLTRE, CHE NON VI ERA ALCUNA VIA DI FUGA OLTRE ALL'INGRESSO, LA MANCANZA DI ESTINTORI E LA PRESENZA DI NUMEROSI TAVOLINI E SEDIE CHE, IN CASO DI PERICOLO AVREBBERO COSTITUITO UN SICURO INTRALCIO ALLO SGOMBERO DEL LOCALE. NONOSTANTE IL PERSONALE OPERANTE RAVVISASSE IL GRAVE PERICOLO PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA, NON DISPONEVA L'IMMEDIATA INTERRUZIONE DELLO SPETTACOLO E LO SGOMBERO DEI LOCALI POICHE' LA SITUAZIONE AVREBBE CREATO ULTERIORE PERICOLO PER LA SICUREZZA DELLE PERSONE E DEGLI OPERATORI NONCHE' NOTEVOLI PROBLEMI DI ORDINE PUBBLICO, ATTESO CHE NUMEROSI AVVENTORI SI PRESENTAVANO IN STATO DI "PARTICOLARE EUFORIA" E TRA ESSI SI CONSTATAVA LA PRESENZA DI ALCUNE DONNE INCINTE. PERTANTO IL PRESIDENTE VENIVA INVITATO AD ABBASSARE IL VOLUME DELLA MUSICA, A NON SOMMINISTRARE ALCOLICI A QUANTI SI PRESENTASSERO IN STATO DI EBBREZZA ED A PROCEDERE AD UNA ATTENTA VIGILANZA ANCHE NELLE IMMEDIATE VICINANZE DEL LOCALE. DAL CONTROLLO DELLE AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO DEL TITOLARE DEL LOCALE, EMERGEVA CHIARAMENTE CHE L'EFFETTUAZIONE DI SERATE DANZANTI NON ERA CONTEMPLATA NEI TITOLI PREVISTI, CHE IL LOCALE RISULTAVA PRIVO DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA, QUALI VIE DI FUGA OLTRE L'INGRESSO E RELATIVA SEGNALETICA LUMINOSA, DELLA PRESENZA DI ESTINTORI E DI ILLUMINAZIONE. PERTANTO, OLTRE ALL'IRROGAZIONE DELL'ART. 100 DEL TULPS, DISPOSTO DAL QUESTORE PER MOTIVI DI SICUREZZA DEI CITTADINI, IL TITOLARE DEL CIRCOLO VERRA' SANZIONATO PER AVER CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DI SPETTACOLO SENZA IL TITOLO AUTORIZZATORIO, PER NON AVER SOTTOPOSTO I LOCALI AL CONTROLLO PREVENTIVO DA PARTE DELLA LOCALE COMMISSIONE DI VIGILANZA, PER LA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE A PERSONE NON SOCIE E PER MANCANZA DEL NULLA OSTA DI IMPATTO ACUSTICO.SI PROCEDERA', INOLTRE, ANCHE AL DEFERIMENTO PER DISTURBO ALLA QUIETE PUBBLICA.. SI RAMMENTA CHE GIA' NELLO SCORSO NOVEMBRE IL LOCALE ERA STATO VISITATO DAL PERSONALE DI POLIZIA E DAGLI ALTRI ENTI PREPOSTI PER SPECIFICA COMPETENZA (INAIL, D.T.L., SIAE) E SOTTOPOSTO A SANZIONI MOLTO RILEVANTI. TUTTI GLI ATTI SARANNO INVIATI AI COMPETENTI UFFICI PER L'ACCERTAMENTO DELLA EVENTUALE ELUSIONE DELLE NORME TRIBUTARIE, FISCALI E SUL LAVORO. I CONTROLLI DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA CONTINUERANNO NEL PROSSIMO PERIODO