Con l’entrata in vigore del D.M. del 6/10/2011 l’entità del contributo varia in relazione alla durata del permesso.
A partire dal 30 gennaio 2012, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Interministeriale datato 06 ottobre 2011, l'entità del contributo dovuto dai cittadini stranieri per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno e' variato in relazione alla durata dell'autorizzazione concessa:
1) Euro 80 - per i permessi di soggiorno di durata superiore a mesi tre e inferiori o pari ad un anno;
2) Euro 100 - per i permessi di soggiorno di durata superiore ad un anno e inferiori o pari a due anni ;
3) Euro 200 - per il rilascio del permesso di soggirono ce per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti un permesso di soggiorno ai sensi dell'art.27 comma 1 lettera a del decreto legislativo nr. 286/98 (dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia, ovvero di Uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno stato membro dell'organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro stato membro dell'unione).
Tale contributo si va ad aggiungere agli oneri già a carico dello straniero relativi al costo del permesso di soggiorno elettronico, nonché alle spese relative all'accettazione delle istanze presso gli uffici postali e dell'imposta di bollo che non subisce alcuna variazione.
Sono esclusi dal versamento del contributo:
1) Gli stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di età inferiore ai 18 anni;
2) Gli stranieri di cui all'art.29 comma 1 lettera b del dlgs 286/98 (figli minori che fanno ingresso per ricongiungimento familiare);
3) Gli stranieri che fanno ingresso in Italia per cure mediche e loro accompagnatori;
4) Gli stranieri richiedenti il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari;
5) Gli stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità
Per quanto concerne la modalità relativa al versamento, il suddetto decreto stabilisce che l'importo del contributo e del permesso di soggiorno elettronico devono essere versati, in un'unica soluzione tramite bollettino, sul conto corrente postale nr. 67422402, intestato a ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento del tesoro - con causale "importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico". Tale bollettino può essere ritirato presso tutti gli sportelli degli uffici postali.
Si precisa che se l'importo versato dovesse risultare inferiore al dovuto occorrerà procedere ad un versamento integrativo mentre, qualora il versato dovesse risultare superiore, si avrà diritto al rimborso.