Questura di Lecce

DATA ESECUZIONE AL PROVVEDIMENTO DEL QUESTORE DI LECCE AI SENSI DELL’ART. 100 TULPS CHE SOSPENDE LA LICENZA DI PUBBLICA SICUREZZA PER 30 GIORNI AD UNA SALA GIOCHI DI LECCE

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Nel pomeriggio di ieri, 10.07.2023, personale della Polizia di Stato, ha dato esecuzione all’Ordinanza emessa in data 06.07.2023 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione Terza di Lecce che, diversamente da quanto stabilito il 9 giugno u.s., in prima istanza, valutate le osservazioni formulate dalla Questura a supporto del provvedimento con cui era stata sospesa la licenza di una sala giochi (VLT) del centro di Lecce, ha respinto in seduta collegiale, l’istanza cautelare proposta dal ricorrente, ripristinando l’efficacia del provvedimento del Questore di Lecce che, per effetto dei quattro giorni di chiusura già attuati, si rende esecutivo fino al 04.08.2023.

Il provvedimento di chiusura era stato adottato il 6 giugno scorso a seguito dell'intervento effettuato nella sala giochi nelle prime ore della mattina del 3 giugno, da agenti della Sezione Volanti che avevano accertato la presenza di tre giovani in possesso di dosi di cocaina, uno dei quali era in procinto di assumerla, all’atto dell’irruzione dei poliziotti.

Gli uomini in divisa, dopo aver identificato tutti i presenti, procedevano al sequestro amministrativo delle dosi rinvenute ed alle contestazioni nei confronti degli stessi per uso personale non terapeutico di stupefacenti. Peraltro, i soggetti identificati annoveravano segnalazioni analoghe e precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti, rissa e porto abusivo di armi. Uno di loro appariva in evidente stato di alterazione psicofisica, dovuto alla recente assunzione di stupefacenti, mostrando atteggiamenti aggressivi nei confronti degli operanti durante il controllo.

Emergeva, pertanto, la necessità di adottare, con urgenza, alla luce dei fatti suddetti, un adeguato provvedimento inibitorio, al fine di evitare il ripetersi di ulteriori episodi, pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Pur non avendo il provvedimento in esame carattere sanzionatorio, ma bensì cautelare, condotte del tipo di quelle descritte, costituenti fonte di concreto pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza degli stessi avventori, non possono essere ritenute del tutto estranee ai doveri di controllo e, quindi, alle modalità di gestione del pubblico esercizio ed all’attività in esso svolta, non a caso soggetta ad autorizzazione di polizia, al fine di tutelare beni pubblici primari.


12/07/2023

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