Difendersi dagli atti persecutori
“La violenza ha mille volti. Impara a riconoscerli”
Conoscere il fenomeno e la normativa di riferimento consente alle vittime di reagire e difendersi mediante gli
strumenti di tutela che le norme penali e civili prevedono, coinvolgendo soggetti e servizi cui rivolgersi sul territorio per ottenere
aiuto.
Stalking: quando le attenzioni diventano persecuzione
L'attenzione che si trasforma in ossessione. Molestie quotidiane, silenziose, difficili da individuare e arrestare. E
il sospetto diventa paura, erode la libertà fino a costringersi in una prigione soffocante. Questo è lo stalking: comportamenti
reiterati di sorveglianza, controllo, contatto pressante e minaccia che invadono con insistenza la vita di una persona per toglierle la quiete e
l'autonomia. Gli atti persecutori sono ora un reato ben definito, punito con condanne da
sei mesi a cinque anni di
reclusione.
Dall'entrata in vigore della legge sullo stalking, il 25 febbraio 2009, è emerso un fenomeno dalle dimensioni allarmanti, portando alla luce
centinaia di richieste di aiuto da parte delle vittime.
Se i numeri impressionano per la loro crudezza, è ancor più sconcertante la casistica che l'introduzione del reato ha reso finalmente
visibile. Con la possibilità di intervenire: le vittime possono
QUERELARE subito lo stalker o chiederne prima
l'
AMMONIMENTO. Una risposta concreta ai cittadini, dopo un lungo oblio normativo.
I comportamenti persecutori sono riconducibili a
minacce o molestie reiterate,
sia fisiche che sessuali che
psicologiche,
tali da causare uno stato di prostrazione che induce la vittima a modificare il modo di vivere quotidiano.
Nello specifico, la legge, oltre a prevedere la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni, l'aggrava se il fatto è commesso dal
coniuge anche separato o divorziato o da persona legata alla vittima da relazione affettiva anche pregressa, se avviene a danno di un minore, di
una donna incinta, di una persona disabile, se è commesso con armi, travisamento, strumenti informatici o telematici.
Se, nell'escalation di atti persecutori accertati, il reo uccide la vittima, è punito con almeno 21 anni di
reclusione.
Per una prima assistenza è attivo 24 ore su 24 il numero gratuito antiviolenza e stalking
1522, in grado di mettere in
collegamento diretto le vittime con le Questure, offrendo anche supporto psicologico e giuridico.
Non solo, ma presidi sanitari, uffici di polizia, istituzioni pubbliche sono tenuti ad informare la vittima della
possibilità di avvalersi di Centri Antiviolenza, con i quali devono metterla in contatto, se richiesto, al fine del necessario supporto
psicologico, legale e, qualora la vittima abbia paura di rincasare, anche logistico.
Da marzo 2009, inoltre, è operativo presso il Dipartimento per le Pari Opportunità il Nucleo Carabinieri - Sezione Atti Persecutori -
composto da 13 carabinieri tra criminologi, psicologi, sociologi, biologi e informatici, al lavoro per monitorare il fenomeno e individuare i
profili psicosociali di molestatori. L'obiettivo finale è quello di realizzare un vademecum di riconoscimento per tutti gli operatori
investigativi e di giustizia che si confrontano con la nuova tipologia di reato.
Per presentare la denuncia o richiedere l'ammonimento le vittime possono recarsi presso qualsiasi ufficio di polizia,
ove troveranno operatori di polizia competenti a gestire, con le dovute cautele di attenzione e riservatezza, questa delicatissima fase. In molti
casi, poi, è assicurato, sin dal momento dell'acquisizione della denuncia o dell'istanza di ammonimento, l'intervento di uffici di polizia
maggiormente specializzati nelle peculiari investigazioni di settore, quali le unità specialistiche delle Squadre Mobili delle Questure, in
grado di fare "rete" sul territorio con le altre istituzioni e le associazioni di volontariato per garantire, ognuno per la parte di competenza, la
migliore assistenza e protezione alle vittime.
Il 25 novembre
Il
25 novembre è stato scelto nel 1999 come
Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le
donne dall'Assemblea Generale della
Nazioni Unite che ha ufficializzato una data che fu scelta da un gruppo
di
donne attiviste, riunitesi nell'Incontro
FemministaLatinoamericano e dei Caraibi, tenutosi a Bogotà nel 1981.
Questa data fu scelta in ricordo del brutale assassinio nel 1960 delle
tre sorelle
Mirabal, considerate esempio per l'impegno con cui tentarono di contrastare il regime di Rafael Leónidas Trujillo
(1930-1961), il
dittatore che tenne la
Repubblica Dominicana nel caos per oltre 30 anni.
Gli atti persecutori, cosa sono
(stalking, dall'inglese to stalk, fare la posta, inseguire, cacciare)
Lo stalking è un insieme di comportamenti indesiderati, molesti, persistenti e lesivi della
dignità morale, mediante i quali lo stalker perseguita la vittima al fine di ricercare contatti con la stessa (o continuare ad
averne), pur non voluti, con atteggiamenti aggressivi, fisici o psicologici, che determinano pesanti intrusioni nella sua vita privata e tali
da ingenerare disagio, ansia e paura.
Diversi sono i moventi che spingono il molestatore ad agire: il desiderio di ristabilire una precedente
relazione affettiva terminata; il tentativo ossessivo di instaurare una relazione o un contatto anche con persone pubblicamente note; il desiderio
di vendetta; la ricerca di un approccio sessuale ecc…
Gli elementi caratterizzanti dello stalking
üInsistenza:
lo stalker molesta con insistenza la vittima, costringendola a modificare le sue abitudini quotidiane;
üRipetitività e serialità delle condotte
moleste:
lo stalker pone in essere una serie di comportamenti ripetuti
nel tempo in tempi e luoghi diversi,
indesiderati ed intrusivi nella sfera privata o pubblica della vittima;
üPressione psicologica:
lo stalker agisce sottoponendo la sua vittima ad una forte pressione psicologica, ingenerando un persistente stato di
ansia e preoccupazione;
üPrecedente rapporto/relazione con la vittima:
lo stalker solitamente è un soggetto che è stato coinvolto in precedenti relazioni sentimentali o
affettive con la vittima.
Può anche essere un collega di lavoro o un superiore gerarchico.
Come agisce lo stalker
üDanneggia o compie atti di vandalismo.
üAttende la vittima presso la sua abitazione, nei luoghi che frequenta
abitualmente o sul luogo di lavoro, cercando di avvicinarla insistentemente con ogni modo;
üLa segue per strada, la spia, la sorveglia, le scatta fotografie a sua
insaputa;
üLe telefona ripetutamente nel corso della giornata e spesso senza
parlare;
üLe invia ripetutamente sms, e_mail, fax o ne ricerca contatti mediante
social network (
Facebook, Google+,
LinkedIn,
Instagram ecc…)
üFa recapitare oggetti (anche regali) indesiderati o le fa trovare scritti
o lettere sul parabrezza dell'auto, sul posto di lavoro o nella cassetta postale;
üMinaccia o intimidisce anche persone vicine alla vittima (colleghi,
familiari, amici ecc…);
L'impatto dello stalking sulla vittima
Lo
stalker produce nella
vittima profondi e
laceranti turbamenti che ledono, molte volte in maniera irreversibile, l'equilibrio fisico e psichico di quest'ultima perché in seguito
all'evento la
vittima sperimenta un deterioramento mentale che va ad
intaccare il suo benessere psicofisico.
In seguito al
trauma, lo stato d'animo della
vittima potrebbe essere riassunto in una
fase
disorganizzativa, nella quale è riscontrabile uno
stato di
negazione, meccanismo di difesa che serve ad allontanare il pensiero di quei tragici momenti. Nel tentativo di superare l'accaduto o di
minimizzare i danni vengono messi infatti in atto dei veri e propri meccanismi di difesa.
Tuttavia, nel tempo, tale "materiale rimosso" viene a collidere con un sentimento di ricerca della realtà, in seguito al quale la vittima
sarà pervasa da
senso di colpa.
Infatti, la vittima ripercorre mentalmente più volte la
scena del
crimine ponendosi domande, cercando di capire cosa altro poteva dire o fare per
prevenire ciò che invece si
è verificato. E' in questa fase che appare di fondamentale importanza rivolgersi ad uno
specialista psicologo, professionista in grado di accompagnare
la
vittima di stalking in questo percorso di presa di coscienza, di
riorganizzazione del trauma nel tentativo di ritornare alla normalità.
Pensare di farcela da sole, senza l'aiuto di esperti, è un errore.
Lo
Psicologo attraverso un attento ed empatico ascolto
aiuterà la vittima,
dando fiducia alle sue personali capacità, stimolando e rafforzando il suo sistema motivazionale e aiutandola a
riacquistare
l'autostima perduta.
In seguito all'evento traumatico, infatti, la
vittima
potrà essere pervasa da
stati d'ansia acuti, problemi di
insonnia fino a dei veri e propri quadri di
Disturbo Post
Traumatico da Stress.
Cosa prevede la legge
Art.612 bis Codice Penale(1)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato
(2), è punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato
di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da
relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita
(3) (4).
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che
è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o
telematici
(5).
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in
stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona
travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di
sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato
commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso
nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando
il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio
(6).
Note
(1) Tale articolo è stato introdotto con D.L. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito in l. 23 aprile 2009 n.
38.
(2) La clausola di salvezza attribuisce a tale delitto valenza generica e sussidiaria rispetto a reati più
gravi. I reati di minaccia (
612) e molestia (
660), invece, sono meno gravi.
(3) Si tratta di un reato abituale caratterizzato dalla reiterazione delle minacce o molestie, protratte per un certo
lasso di tempo in modo seriale e comportanti tre differenti eventi tra loro alternativi che devono essere in rapporto di immediata causalità
con la condotta di aggressione.
(4) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1-bis, comma 1, del D.L. 1° luglio 2013, n.
78, convertito dalla l. 9 agosto 2013, n. 94.
(5) Tale comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93
convertito dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.
(6) L'ultimo comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 3, lett. b), del D.L. 14 agosto 2013, n.
93 convertito dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119.
Rimedi in ambito penale e modalità esecutive
Come già accennato in precedenza, prima di proporre
Querela, la vittima può tentare di
fare desistere il molestatore assillante rivolgendosi al
Questore.
A richiesta della persona offesa e, dopo aver assunte le necessarie informazioni, il Questore può infatti
emettere un provvedimento di
Ammonimento.
E' importante tener presente, nel valutare se rivolgersi al Questore che, dopo l'Ammonimento, se il molestatore non
pone fine alla sua condotta, il reato diviene
procedibile d'ufficio. Ciò significa che il processo penale potrà
svolgersi anche se non è stata proposta Querela da parte della vittima e che tale condotta costituirà
aggravante
specifica, punibile anche con l'
arresto.
Per ottenere l'avvio di un
Procedimento Penale a carico dello stalker, la vittima deve proporre
Querela entro il termine di
6 mesi, decorrenti dai fatti-reato.
Tuttavia, come illustrato, ai sensi dell'art.612 bis, il reato diviene procedibile d'ufficio se:
o La condotta persecutoria
è stata posta in essere nei confronti di un minorenne o di persona disabile;
o Se il reato è
connesso ad altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
o Se il reato è
commesso da persona previamente ammonita dal Questore.
In seguito alla
Querela o alla denuncia, il caso viene gestito dalla
Procura della
Repubblica territorialmente competente, in collaborazione con la
Polizia Giudiziaria.
Tale Autorità può adottare varie misure a protezione della vittima, tra le quali la
misura
cautelare del divieto di avvicinamento alla stessa e/o dell'
obbligo di mantenimento di una certa distanza dalla vittima
e/o dai suoi congiunti (art. 282 ter c.p.p.)
Nei casi più gravi le misure cautelari possono consistere anche nella
custodia in carcere o
negli
arresti domiciliari.
In tale contesto, la vittima può anche richiedere al Pubblico Ministero di disporre accertamenti medico-legali
sul proprio stato di salute e sulle cause di eventuali patologie, mediante apposita consulenza medico-legale.
Infine, è facoltà della vittima di nominare un
Difensore di Fiducia e di poter
accedere al
Gratuito Patrocinio a prescindere dal reddito dichiarato.
Rimedi in ambito civile
A fronte di una condotta persecutoria la vittima può chiedere il
risarcimento dei danni
eventualmente patiti, attraverso l'applicazione dell'art.2043 del Codice Civile.
Il nostro ordinamento prevede, infatti, che ogni comportamento illecito, e lo stalking lo è, obbliga colui che
lo ha commesso a risarcire il danno ingiusto che ne è conseguito.
I danni risarcibili riguardano i
danni materiali, quali ad esempio le spese per le cure mediche, per
farmaci, per la perdita del lavoro o conseguenti a danneggiamenti di cose.
A questi si aggiungono i
danni non patrimoniali quali il
danno biologico e il
danno esistenziale, nonché il
danno morale e tutti quei danni configurabili nelle ripercussioni che la
vittima subisce nel suo vivere comune, nel fatto di sentirsi limitata nella sua libertà a relazionarsi con il mondo, nella
tranquillità perduta, nel timore del peggio. Spesso, infatti, come abbiamo visto, i comportamenti che caratterizzano lo stalking creano
nella vittima stati di ansia, depressione, insonnia, che possono degenerare in una vera e propria patologia che potrà essere accertata con
una perizia medico-legale di cui si è accennato.
Nel caso in cui lo stalking si consumi in ambito familiare o di convivenza, la vittima può richiedere
l'
allontanamento del coniuge/compagno perseguitante ed eventualmente la corresponsione di un
assegno di
mantenimento.
Se lo stalking è commesso sui figli minori o sul genitore in presenza dei figli minori (c.d. violenza
assistita), le conseguenze possono arrivare a comportare la decadenza dalla potestà genitoriale.
Rimedi in ambito lavorativo
Nel caso in cui il comportamento persecutorio avvenga sul luogo di lavoro e durante le ore di lavoro da parte di
colleghi o superiori, si potrà fare una segnalazione ai superiori gerarchici, ai rappresentanti sindacali o alla Consigliera di
Parità, chiedendo di essere tutelati.
La legge prevede infatti la possibilità di comminare
sanzioni disciplinari in tali
casi.
A chi ci si può rivolgere:
Numero di pubblica utilità 1522
Rete Nazionale Antiviolenza
In seno al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato
istituito un numero telefonico di pubblica utilità nazionale "
1522" (gratuito), pensato per fornire ascolto e sostegno alle
donne vittime di violenza. Il citato numero è attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno ed è accessibile dall'intero
territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile, con accoglienza disponibile nelle lingue italiana, inglese, francese, spagnolo ed
arabo. Le operatrici telefoniche dedicate al servizio forniscono una prima risposta ai bisogni delle donne vittime di violenza, offrendo
informazioni utili e un orientamento verso i servizi socio-sanitari pubblici e privati presenti a livello locale.
Nato e pensato come servizio pubblico nell'intento esclusivo di fornire ascolto e sostegno alle donne vittime di
violenza, ha nel 2009, con l'entrata in vigore della L.38/2009 in tema di atti persecutori, iniziato un'azione di sostegno anche nei confronti
delle vittime di stalking.
Lo stile relazionale e comunicativo intrattenuto con le vittime che si rivolgono al 1522 rientra sempre in un quadro
di accoglienza partecipata e competente. Il servizio mediante l'approccio telefonico sostiene l'emersione della domanda di aiuto, consentendo un
avvicinamento graduale ai servizi da parte delle vittime con l'assoluta garanzia dell'
anonimato. Dal 2010, i casi di violenza che
rivestono carattere di emergenza vengono accolti con una specifica procedura tecnico-operativa condivisa con le forze dell'ordine.
Per richiedere chiarimenti e informazioni si può inviare un'email a:
violenza.po@governo.it
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Per richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine mentre è
in corso lo stalking e/o proporre Querela
QUESTURA DI L'AQUILA 113
E/O ARMA DEI CARABINIERI 112
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Per richiedere l'Ammonimento da parte del Questore
Questura di L'Aquila, Via Strinella n. 2
Centralino Polizia di Stato 0862/4381