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Decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59

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Modifiche e novità

Si comunica che il decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla L. 191 del 18 maggio 1978 riguardante la comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza della "cessione di fabbricato", è stata oggetto di un recentissimo intervento legislativo col quale sono state superate alcune problematiche applicative insorte con il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

Infatti, l'articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 recante "Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione Civile dell'Interno, nonché in materia di Fondo Nazionale per il Servizio Civile", pubblicato sulla G.U. n. 142 del 20 giugno 2012 ed entrato in vigore il giorno successivo, prevede espressamente l'assorbimento dell'obbligo di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, di cui all'art. 12 del richiamato decreto-legge n. 59 del 1978, in caso di registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

L'assorbimento del predetto obbligo viene esteso, quindi, ai contratti di comodato ed a tutti i contratti di locazione registrati, comprese le locazioni ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di un'attività di impresa o di arti e professioni, precedentemente escluse.

Per quanto riguarda la registrazione dei contratti di trasferimento immobiliare, resta fermo l'analogo "assorbimento" previsto dall'art. 5, commi 1, lett.d), e 4, del citato decreto-legge n. 70 del 2011, espressamente richiamato al comma 2 del medesimo articolo 2 del recente decreto-legge n. 79 del 2012.

Infine, il successivo comma 4 dello stesso art. 2, precisa che le disposizioni relative all'assorbimento dell'obbligo di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, di cui al richiamato articolo 12 del decreto-legge n. 79 del 2012, non si applicano all'obbligo di comunicazione alla medesima autorità, relativo all'ospitalità di stranieri, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per il quale resta fermo il previsto adempimento che potrà peraltro, essere eseguito anche per via telematica, attraverso l'utilizzo di un modulo informatico secondo modalità da definire con il richiamato decreto del Ministero dell'Interno.


09/08/2012

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