NUOVE DISPOSIZIONI
E'entrato in vigore il decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70 che ha disposto, tra l'altro, il rilascio da parte del Sindaco, anche per i minori di anni quindici aventi nel comune il requisito della residenza o della dimora, della carta d'identità valida anche ai fini dell'espatrio.
In particolare è stato previsto che:
· ai minori degli anni tre sia concesso un documento con validità triennale;
· ai minori con età compresa fra i tre e i diciotto anni venga rilasciato un documento con validità quinquennale.
La norma precisa, inoltre, che i minori di età inferiore a dodici anni sono esentati dal rilevamento delle impronte digitali.
Infine, per i minori di età inferiore agli anni quattordici l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla Questura o dalle Autorità consolari, nel caso di rilascio all'estero.