Questura di Isernia

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La Polizia di Stato di Isernia denuncia gli ultras dell' "Isernia S. Leucio" e del "Calcio Termoli 1920" per accensioni pericolose.

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foto digos 2

A seguito di accurata attività investigativa i poliziotti della DIGOS della Questura di Isernia hanno denunciato, in stato di libertà, due tifosi della squadra di calcio “Calcio Termoli 1920” ed un tifoso della squadra di calcio “Isernia S. Leucio” in quanto resisi responsabili di accensione di materiale pericoloso in occasione di due incontri di calcio.

Nello specifico, in data 20.10.2024, in occasione del derby molisano di calcio “Isernia -Termoli” disputato allo stadio “Lancellotta” di Isernia, durante la partita un tifoso del Termoli ha acceso due fumogeni creando pericolo nel settore ospiti gremito di persone mentre, un altro tifoso, sempre termolese, alla fine dell’incontro ha aggrovigliato e poi incendiato un voluminoso striscione in carta creando un grave rischio per l’incolumità pubblica dei presenti.

In data 27.10.2024 nel corso dell’incontro di calcio “Isernia-Sambenedettese”, un tifoso dell’Isernia ha acceso un fumogeno nel settore degli ultras creando serio pericolo per l’incolumità pubblica a causa del considerevole numero di persone presenti sugli spalti. Nei giorni successivi gli agenti della Digos della Questura pentra, grazie anche al prezioso aiuto fornito dalle attività di videodocumentazione della Polizia Scientifica, hanno identificato tutti i presunti autori che risponderanno di accensione di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive.

Oltre agli instaurandi procedimenti penali che i 3 soggetti dovranno affrontare, il Questore di Isernia, con l’istruttoria curata dalla Divisione di Polizia Anticrimine, ha emanato, nei loro confronti, i conseguenti provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni ed agli impianti sportivi, che avranno durata da 1 a 5 anni, a seconda della gravità dei fatti commessi e delle rispettive posizioni dei singoli destinatari. Per uno dei tifosi “daspati”, essendo stato, in precedenza, colpito da tale misura, è scattata la recidiva e per tale motivo è stato sanzionato anche con l’obbligo di presentazione alla P.G., per un anno, durante gli incontri di calcio in interesse (in particolare al 15° del primo tempo e del secondo tempo).

I procedimenti penali si trovano, ora, nella fase delle indagini preliminari, nel corso delle quali, i denunciati avranno tutte le opportunità e gli strumenti forniti dal Codice di procedura penale per far valere le proprie tesi difensive.


26/11/2024

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