La Questura comunica che Il 14 settembre è entrato in vigore il decreto legislativo 104/2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il precedente 8 settembre, che modifica le norme relative al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Nell'emanare il decreto, l'Italia ha dato attuazione ad una direttiva europea, diventando uno dei primi paesi a farlo.
le principali novità
- Si possono adesso detenere 12 armi per uso sportivo e non più solo 6, restano 3 le armi comuni, 8 le antiche e senza limiti quelle da caccia. Rimane invariato il numero massimo delle munizioni detenibili.
- La denuncia diventa obbligatoria per i caricatori in grado di contenere più di 20 colpi (prima 15) per le armi corte e più di 10 (prima 5) per quelle lunghe; riduzione della durata della licenza di porto d'armi per la caccia e per uso sportivo da 6 a 5 anni;
- Estensione della modalità di invio della denuncia di detenzione per via telematica, con lo strumento della posta elettronica certificata — in origine previsto solo per la Questura -, anche al locale Comando dei Carabinieri, laddove manchino uffici di pubblica sicurezza;
- Il decreto introduce la nozione di "arma camuffata", cioè qualunque arma fabbricata o trasformata in modo da assumere le caratteristiche esteriori di un altro oggetto e chiarisce che di tali strumenti è assolutamente vietata la detenzione e il porto;
- Il collezionista di armi comuni può ora utilizzare l'arma presso poligoni e campi da tiro per verificarne il regolare funzionamento, entro 24 ore dall'acquisto del relativo munizionamento.
(sono pervenute alcune richieste di chiarimenti da parte di associazioni e dalla cittadinanza a seguito dell'entrata in vigore del D.Lsg 104/2018)
Le nuove norme intervengono inoltre sui requisiti morali per il rilascio delle autorizzazioni in materia di armi. Più nel dettaglio, laddove sia intervenuta una sentenza di riabilitazione per i reati indicati dal IA comma dell'art. 43 del TULPS, il Questore può, ora, valutare favorevolmente la richiesta di rilascio/rinnovo se, successivamente alla condanna stessa, il cittadino abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.
Un'altra importante novità riguarda il rilascio del certificato medico per l'idoneità psico-fisica necessario ai fini dell'ottenimento del porto o detenzione d'armi.
Nel dettaglio, i semplici detentori di armi devono adempiere all'obbligo di presentazione del certificato medico ogni 5 anni presentando un certificato dal quale risulti che non si è affetti da "malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere". Per chi non ha mai provveduto il termine è il 14 settembre 2019. ln caso di inosservanza, anche dopo il ricevimento di una diffida da parte della Questura, l'arma verrà ritirata e confiscata.
Per i titolari o i richiedenti del porto d'armi per uso venatorio o tiro al volo l'obbligo di presentazione del certificato di idoneità psicofisica si realizza al momento del rilascio/rinnovo, con cadenza quinquennale.
Grosseto 23 gennaio 2019