Informazioni e moduli
Come disposto con l’art. 2 del D.L 20 giugno 2012, n. 79, la registrazione dei contratti di compravendita di immobili, dei contratti di locazione e di comodato d’uso presso l’Agenzia delle Entrate assorbe l’obbligo di comunicazione della cessione del fabbricato che rimane per i residui casi in cui il contratto non è soggetto alla registrazione (modulo A).
Permane, altresì, l’obbligo di comunicazione per i casi di cessione di fabbricato e/o ospitalità a cittadini extracomunitari di cui l’art. 7 del D.Lgs. n. 286 del 1998 indipendentemente dalla registrazione del contratto (modulo B).
La comunicazione deve essere effettuata all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell’immobile, da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l’uso esclusivo di un immobile o di una parte di esso.
L’obbligo ricade in capo a chi ha la disponibilità dei locali (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, legale rappresentante in caso di società) che deve accertare l’identità della persona a cui cede l’uso, attraverso un valido documento di identità, i cui estremi vanno riportati nell’apposito modulo.
In relazione ai casi sopra esplicitati, si dovrà utilizzare il rispettivo modello allegato da trasmettere ai Commissariati Sezionali della P.S. di Genova e presso i Commissariati Distaccati di P.S. di Chiavari e Rapallo. Dove non sono presenti i Commissariati di P.S., la comunicazione dovrà essere presentata presso il Comune in cui è situato l’immobile.
Per informazioni :
Questura di Genova - Divisione Anticrimine
Ufficio Carte di Identità e Alloggiati
Tel. 010.5366443
dipps135.00R0@pecps.poliziadistato.it