Normativa di riferimento e modulistica per le comunicazioni
Ai sensi dell'art. 18 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza):
I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni
prima, al Questore.
E' considerata pubblica anche una riunione, che sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta,
o per il numero di persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.
I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da € 103,00 a €413,00.
Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola.
Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può
impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla
riunione.
I contravventori al divieto o alla prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da € 206,00 a
€ 413,00.
Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.
Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.
In alto a destra è possibile la scaricare la modulistica necessaria per la comunicazione.