Questura di Forlì Cesena

  • Corso Giuseppe Garibaldi, 173 - 47121 FORLI` ( Dove siamo)
  • telefono: 0543 719111
  • fax: 0543 719777
  • email: dipps133.00F0@pecps.poliziadistato.it (anche per manifestazioni pubbliche) dipps133.00P0@pecps.poliziadistato.it (Ufficio Immigrazione)

Rilascio Passaporti

CONDIVIDI
.

Obbligo di documento di viaggio individuale per minori dal 26 giugno 2012

Dal 26 giugno 2012 i minori potranno viaggiare all'estero solo se muniti di documento di viaggio individuale (carta d'identità, laddove sufficiente, o passaporto). Da tale data, non sarà più possibile per i genitori portare con sé i minori, ancorché iscritti sul proprio passaporto. Il Ministero dell'Interno, con circolare nr. 559/D/PE/3.2/21672/2014 del 20/05/2014 ha trasmesso le istruzioni inerenti le modalità di applicazione del comma 2 dell'art. 14, legge 21 novembre 1967, n. 1185 ed in particolare della cosiddetta "attestazione di accompagnamento " o della " menzione dell'accompagnatore" , prevista qualora i minori di età inferiore a 14 anni viaggino non accompagnati da almeno uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria. Pertanto, nel caso di viaggi all'estero da parte di minori di età inferiore agli anni quattordici non accompagnati da uno dei due genitori ( o da chi ne fa le veci), è necessaria una menzione sul passaporto o una attestazione di accompagno, dove sia riportato il nome della persona o dell'ente cui il minore è affidato, rilasciata sulla base di una dichiarazione di accompagno presentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria e vistata dagli uffici competenti al rilascio del passaporto. La scelta fra la menzione sul passaporto o l'attestazione di accompagno è rimessa agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria al momento della presentazione dell'istanza, salvo diversa indicazione, per giustificati motivi ( quale ad esempio, il contrasto tra gli esercenti la potestà genitoriale), degli Uffici competenti al rilascio dei passaporti, di cui all'art. 5 della L. 1185/1967. La dichiarazione di accompagno è presentata agli uffici di cui all'art. 5 della L. 1185/1967 dagli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria, che la sottoscrivono alla presenza del funzionario addetto. La stessa può essere anche presentata già sottoscritta, ma in tal caso è necessario allegare una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità, debitamente firmata dal titolare. Deve essere autenticata la firma del genitore o del tutore cittadino di un Paese non aderente all'Unione Europea e non regolarmente residente in Italia. La validità della dichiarazione è di norma circoscritta ad un viaggio ( da intendersi come andata e ritorno) fuori dal Paese di residenza del minore infra-quattordicenne, con destinazione determinata. Il termine massimo di validità della dichiarazione - entro cui devono essere ricomprese la data di partenza e la data di rientro - è di 6 mesi, salva la possibilità per l'ufficio competente di accordare un periodo più ampio in caso di motivata richiesta ( es. affidamento del minore a istituto di cura o formazione ). La validità della dichiarazione non può comunque oltrepassare la data di scadenza del passaporto del minore. Nel caso di viaggi che prevedono l'attraversamento di diversi Stati, spetta agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria valutare - sulla base delle modalità del viaggio stesso - se indicare solo il Paese di destinazione finale o tutti i singoli Paesi visitati. Qualora il minore di anni 14 sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, al fine di garantire la completezza e la leggibilità dei dati relativi al viaggio, è rilasciata unicamente l'attestazione, redatta sulla base della dichiarazione resa dagli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria. La dichiarazione di accompagno andrà rinnovata ogniqualvolta il minore infra-quattordicenne oltrepassi i confini nazionali.
09/03/2012
(modificato il 26/06/2014)

19/04/2024 20:59:53