Come indicato dall’art. 35, c. 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m), del D.Lgs. 33/2013, nella presente sezione la Questura pubblica le tipologie di procedimento di propria competenza.
Per ciascuna tipologia, sono fornite le seguenti informazioni:
̵ breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
̵ l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria;
̵ l’ufficio del procedimento, i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale;
̵ l’ufficio competente all’adozione del provvedimento finale, con l’indicazione del nome del responsabile, recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale;
̵ gli atti e i documenti da allegare ai procedimenti a istanza di parte, la modulistica, i fac-simile per le autocertificazioni e gli uffici con orari, modalità di accesso, indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale;
̵ le modalità per ottenere le informazioni sui procedimenti in corso;
̵ il termine fissato per la conclusione del procedimento;
̵ i procedimenti che possono concludersi con dichiarazioni dell’interessato o con il silenzio assenso;
̵ gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell’interessato;
̵ il link di accesso al servizio on line, qualora disponibile, o i tempi previsti per la sua attivazione;
̵ le modalità per effettuare eventuali pagamenti;
̵ il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivarlo, con recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale.
L’amministrazione non può richiedere moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari.