Modifiche all’ obbligo di comunicazione della Cessione Fabbricati”
Si comunica che, a seguito di intervenute modifiche legislative la comunicazione della cessione fabbricati all'Autorità di P.S. non è prevista nei seguenti casi:
- Locazione di beni immobili - tra privati - i cui contratti siano stati registrati (art.3 D.Leg.vo 23/2011).
- Tutti i contratti registrati di vendita di immobili (art.5 commi 1 - lett.D - e 4 D. Leg.vo 70/2011).
L'obbligo della comunicazione resta invariato - comma 6 - per:
- contratti di locazione - non tra privati.
- contratti di locazione nelle quali una delle parti sia l'esercente di attività d'imprese (per es. agenzia immobiliare), di arti o professione, ed in tal sua veste intervenga nel contratto. (es. professionista che affitta una abitazione per uso studio) - art.3 - comma 6 D.Leg.o 23/2011).
- Ospitalità.
- Contratti di comodato o, comunque, diversi da quelli di locazione.