Modalità di compilazione e di presentazione
Chiunque cede la proprietà o il godimento oppure a qualsiasi altro titolo consente, per un periodo superiore ad un mese ,
l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l'obbligo di comunicare all'Autorità di Pubblica Sicurezza, utilizzando apposito
modulo, questi dati:
-esatto indirizzo del fabbricato
-generalità del cedente con indicazione del recapito telefonico (se il cedente è una società specificare le generalità
del legale rappresentante)
- generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene unitamente agli estremi del
documento di riconoscimento.
La comunicazione deve essere presentata in triplice copia unitamente a fotocopia del documento di riconoscimento del
cessionario.
Il termine di presentazione è di 48 ore dalla data dell'effettiva consegna dell'immobile e non dal momento della eventuale
stipula del contratto.
In caso di rinnovo o proroga della disponibilità del fabbricato al medesimo soggetto, la comunicazione non deve essere rinnovata.
Dove presentare la comunicazione di "Cessione di Fabbricato"
Per gli immobili nella città di Firenze, la comunicazione deve essere presentata presso il Commissariato di zona (dove è situato
l'immobile).
Per gli immobili nei comuni della Provincia, la comunicazione deve essere presentata presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza, se presente,
oppure presso il Comune.
La comunicazione può essere spedita, unitamente a copia del documento di riconoscimento del cessionario all'indirizzo:
Questura di Firenze - Via Zara 2 cap. 50129 , avendo cura di inviare una raccomandata A/R e di trattenere una delle copie previste
alla quale allegare la ricevuta dell'avvenuta consegna Indirizzi, orari di ufficio e numeri di telefono sono disponibili nell'area Commissariati.
Avvertenze:
La comunicazione deve essere presentata per la cessione di fabbricati di qualsiasi tipo e condizione (fabbricati civili, commerciali, industriali
urbani, rustici,) ed a qualunque uso adibiti o ceduti ( es. compravendita, comodato gratuito, ospitalità, affitto)
Riferimenti normativi : art. 12 del decreto legge nr. 59 del 21/03/1978 convertito in legge nr 191 del 18.05.1978