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Cittadini extracomunitari

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Cittadini extracomunitari

La procedura per il rilascio o rinnovo del permesso e della carta di soggiorno.

A seguito della Convenzione stipulata tra Ministero dell'Interno e Poste Italiane, a decorrere dal giorno 11 dicembre 2006, è entrato in vigore un nuovo procedimento, riguardante tutti i cittadini stranieri, per il rilascio/rinnovo del permesso e della carta di soggiorno.

CITTADINI EXTRACOMUNITARI

I cittadini extracomunitari devono recarsi, necessariamente, presso gli Uffici Postali abilitati per presentare le seguenti istanze:

1) rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per:

- adozione
- affidamento
- attesa occupazione
- attesa riacquisto cittadinanza
- famiglia
- famiglia minori (14-18 anni)
- lavoro autonomo
- lavoro subordinato
- lavoro casi particolari previsti dall'art. 27 d.lvo 286/98 e successive modifiche
- lavoro subordinato-stagionale
- missione
- motivi religiosi
- residenza elettiva
- ricerca scientifica
- studio
- tirocinio formazione professionale
- turismo

2) rinnovo di permesso di soggiorno per:

- asilo politico (solo rinnovo; il rilascio deve essere presentato presso l'Ufficio Immigrazione della Questura)
- status apolide (solo rinnovo; il rilascio deve essere presentato presso l'Ufficio Immigrazione della Questura)

3) richiesta di conversione del permesso di soggiorno da altra tipologia a :

- lavoro subordinato
- lavoro autonomo
- famiglia
- studio
- residenza elettiva

4) aggiornamento del permesso/carta di soggiorno per:

- cambio domicilio
- stato civile
- inserimento figli
- cambio passaporto
- aggiornamento foto

5) rilascio di carta di soggiorno

6) richiesta di duplicato del permesso/carta di soggiorno a seguito di furto/smarrimento



I cittadini extracomunitari devono recarsi, necessariamente, presso l'Ufficio Immigrazione della Questura e non presso gli Uffici Postali per presentare le seguenti istanze:

1) rilascio / conversione del permesso di soggiorno per:

- affari
- asilo politico (solo rilascio; il rinnovo deve essere presentato presso gli uffici postali abilitati)
- cure mediche
- gara sportiva
- giustizia
- integrazione minore
- invito e vacanze di lavoro
- status apolide (solo rilascio; il rinnovo deve essere presentato presso gli uffici postali abilitati)
- motivi umanitari
- minore età

2) aggiornamento o richiesta di duplicato dei titoli soggiorno:



PROCEDURA PRESSO GLI UFFICI POSTALI

I cittadini extracomunitari possono ritirare i kit di colore "giallo" contenenti modulistica, istruzioni per la compilazione della domanda ed elenco della documentazione richiesta, presso tutti gli Uffici Postali, i Comuni e Patronati.

Per l'assistenza gratuita alla compilazione della domanda, è possibile rivolgersi presso i patronati e gli uffici comunali elencati nel file.

La domanda può essere presentata solo presso gli Uffici Postali abilitati. All'atto di presentazione della domanda, il cittadino deve provvedere al pagamento di € 30 per spese postali e di € 27,50 quale corrispettivo del rilascio del permesso di soggiorno in formato elettronico.

Gli operatori di front- office rilasciano al richiedente una ricevuta provvista di elementi di sicurezza e contenente una userid ed una password (posti in alto sulla ricevuta) che permettono di verificare lo stato di avanzamento della pratica consultando il portale Immigrazione.

La domanda presentata presso l'ufficio postale viene poi trasmessa all'Ufficio Immigrazione della Questura il quale, tramite raccomandata, convoca il richiedente per l'identificazione, il fotosegnalamento e per l'eventuale produzione di ulteriori documenti nel caso in cui la domanda presentata non sia completa. (1° convocazione) .

In sede di prima convocazione occorre presentare quattro fotografie formato tessera con fondo bianco, una delle quali, sarà apposta sul permesso/carta di soggiorno.

Il richiedente viene convocato una seconda volta (2° convocazione) per la consegna del titolodi soggiorno in formato elettronico .

AVVERTENZE:

La domanda deve essere presentata in busta aperta e non potrà essere esaminata in caso di mancata sottoscrizione del richiedente che, all'atto di presentazione di questa, viene identificato tramite passaporto o documento equipollente.

Nel caso di rinnovo del titolo di soggiorno, il richiedente deve inserire nella busta copia del permesso o della carta di soggiorno da rinnovare ( non inserire l'originale).
Continuerà a godere dei diritti connessi al possesso del titolo di soggiorno, anche se scaduto, purchè la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del titolo oppure non oltre 60 giorni dalla scadenza.
Con la ricevuta postale, unitamente al titolo scaduto ed al passaporto o titolo di viaggio, potrà lasciare il territorio nazionale secondo le modalità indicate nella direttiva del Ministero dell'Interno del 05/08/2006.

Per la domanda di rilascio del duplicato del titolo di soggiorno, il richiedente deve inserire nella busta una copia della denuncia di smarrimento/furto.


04/10/2007
(modificato il 19/12/2007)

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