La Questura ricorda ancora che attualmente il CERTIFICATO MEDICO PER I DETENTORI DI ARMI DEVE ESSE PRESENTATO OGNI 5 ANNI e non ogni 6 come in passato
Il decreto legislativo n. 104 del 10 agosto 2018, entrato in vigore il 14.9.2018, ha infatti introdotto nuove disposizioni in tema di detenzione di armi, modificando il disposto dell’art. 38 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza.
In particolare si evidenzia che al 4° comma del medesimo articolo è previsto che: “CHIUNQUE DETIENE ARMI, SENZA ESSERE IN POSSESSO DI ALCUNA LICENZA DI PORTO D’ARMI, ad eccezione di coloro che sono autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza e dei collezionisti di armi antiche, È TENUTO A PRESENTARE OGNI 5 ANNI (in precedenza ogni 6) la certificazione medica di idoneità psicofisica prevista dall’art. 35 comma 7, secondo le modalità disciplinate con il decreto di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010 n. 204”.
Il certificato medico in questione è rilasciato dagli uffici medico-legali e dai distretti sanitari dell’Azienda Sanitaria di Firenze o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato, ovvero da singoli medici della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco o da medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio.
Si rammenta che il richiedente è tenuto a presentare al medico legale un certificato anamnestico preliminare redatto dal proprio medico curante.
La certificazione medica dovrà essere consegnata o fatta pervenire all'Ufficio di polizia competente, presso il quale risultano denunciate le armi detenute (Commissariato P.S. o Comando dei Carabinieri).
La mancata presentazione del certificato medico autorizza il Prefetto a vietare la detenzione delle armi, ai sensi dell’art. 39 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza.