Questura di Ferrara

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QUESTURA DI FERRARA- UFFICIO IMMIGRAZIONE- EMERGENZA UCRAINA

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QUESTURA DI FERRARA- UFFICIO IMMIGRAZIONE- EMERGENZA UCRAINA

A seguito dell’emergenza legata al conflitto in atto in Ucraina, si forniscono le indicazioni orientative, relative al territorio di Ferrara e provincia, per poter adempiere agli obblighi indicati nell’opuscolo informativo curato dal Ministero dell’Interno e pubblicato sul sito.

Presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Ferrara – Corso Ercole d’este 26 - sono stati attivati due sportelli dedicati alla popolazione Ucraina in arrivo e presente sul territorio.

Gli sportelli saranno attivi nella giornata del venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30.

 

  1. PROFILASSI SANITARIA

Si tratta del primo adempimento a cui far fronte e che permetterà di accedere agli uffici pubblici a cui è necessario rivolgersi.

Come disposto con ordinanza n. 873 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione Civile, i cittadini Ucraini che accedono al territorio nazionale devono effettuare, tramite tampone, test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 entro 48 ore dall’ingresso. Nei 5 giorni successivi al tampone i cittadini ucraini devono osservare il regime di auto sorveglianza con obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

A tale fine presso la fiera di Ferrara - Via Bologna -  è stato creato un hub presso il quale è possibile effettuare la profilassi richiesta.

 

  1. PRESENZA E PERMANENZA SUL TERRITORIO

I cittadini ucraini che fanno ingresso nei Paesi dell’area Schengen con passaporto biometrico sono esonerati dall’obbligo di visto di breve durata e possono permanere fino a un massimo di 90 giorni.

Dal momento dell’ingresso in Italia, quindi, i cittadini ucraini muniti di passaporto biometrico ed entrati in Italia attraverso altre frontiere Schengen, dovranno, entro 8 giorni, presentare la dichiarazione di presenza (clicca qui per scaricare il modulo).

 

La dichiarazione di presenza deve essere presentata al Questore della provincia in cui lo straniero si trova, corredata da fotocopia del passaporto.

 

Chi li ospita, invece, dovrà formalizzare la dichiarazione di ospitalità entro 48 ore dall’inizio dell’ospitalità (clicca qui per scaricare il modulo).

 

3. PERMANENZA IN ITALIA

Trascorsi i 90 giorni, i cittadini ucraini potranno richiedere, se in possesso dei requisiti richiesti, il PERMESSO DI SOGGIORNO TEMPORANEO della validità di un anno.

E’ possibile procedere all’acquisizione delle istanze ma l’autorizzazione e la consegna del permesso sono posticipate al momento della pubblicazione del DPCM sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato.

DOCUMENTI RICHIESTI

  1. 4 fototessere
  2. Dichiarazione di ospitalità
  3. Fotocopia del passaporto o certificato di nascita

 


18/03/2022
(modificato il 29/09/2023)

28/03/2024 10:51:03