IL QUESTORE EMETTE UN PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE ART. 100 TULPS
Cinque (5) giorni di chiusura: è la sanzione irrogata dalla Questura di Ferrara a un locale dei lidi ferraresi.
Nell’ambito dei servizi di prevenzione e di ordine pubblico disposti dal Questore, Cesare Capocasa, su indicazione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Sig. Prefetto, per l’intera zona dei lidi di Comacchio, gli Agenti della Squadra Amministrativa della Polizia di Stato unitamente ai Militari dell’Arma di Comacchio hanno contestato al gestore del bar denominato “TOBAGO”, sito in Comacchio (FE), Lido delle Nazioni Viale Portogallo, 29, la violazione di cui all’art. 100 del T.U.L.P.S..
Nel corso dei controlli attuati nei confronti dei locali maggiormente frequentati dalla movida è stata infatti verificata all’interno degli esercizi pubblici dei lidi la sussistenza di situazioni di somministrazione di alcolici ai minori.
Altri esercizi di vicinato sono stati controllati: bar, pub e ristoranti dei lidi presso i quali è stato verificato il pieno rispetto delle prescrizioni sulla somministrazione di alcolici.
Tale provvedimento è conseguenza della proposta avanzata al Questore, dai Militari dell’Arma di Comacchio di concerto con la Squadra Amministrativa della Questura, che a seguito di un’attività info-investigativa hanno accertato la somministrazione di bevande alcoliche a minori.
Nella circostanza durante un apposito servizio per contrastare la somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 18, a seguito di numerose segnalazioni provenienti da più fonti, è stato accertato che, tre ragazze, risultate poi nelle fasi di accertamento essere minori di anni 18, nella serata del 22 agosto u.s., venivano notate mentre il barman senza preliminarmente accertare l’età delle ragazze somministrava bevande alcoliche.
Le ragazze, sentite a sommarie informazioni, riferivano che nessuno degli addetti al bar e alla cassa avevano richiesto loro il documento di identità per verificarne l’età, e altresì una di loro affermava di aver consumato in altre circostanza le bevande alcoliche in quell’esercizio pubblico in quanto i gestori non verificano di norma la maggiore età.
Per tali condotte gli addetti alla gestione dell’esercizio pubblico venivano deferiti all’A.G., ed altresì il titolare dell’esercizio pubblico veniva contestata la sanzione amministrativa ex art. 14 ter L. 125/2001, per un importo di 333,33 €.
Le norme prevedono il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18, e per il titolare di un esercizio commerciale è obbligatorio chiedere un documento d’identità ai ragazzi che vogliano acquistare o consumare alcolici, per accertare l’età del cliente. Non c’è giustificazione per il commerciante nel concetto che il cliente dimostra più dell’età che ha. Infine, negli esercizi commerciali vi è l’obbligo di esporre il simbolo di divieto di somministrazione degli alcolici e anche la tabella alcolemica, che specifica le quantità di alcol che si possono ingerire per poter guidare.
L'articolo 100 del TULPS stabilisce che il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.
Dall’inizio dell’anno, sono stati adottati nr. 10 provvedimenti cautelari di sospensione delle attività commerciali ex. art. 100 del TULPS nell’ambito del mantenimento dell’ordine e la sicurezza pubblica, e nr. 19 chiusure di esercizi commerciali relativi ai controlli amministrativi tesi a verificare fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, e comminato 87 sanzioni amministrative per un totale 31.529,00 euro.