GIOCO D’AZZARDO ALL’INTERNO DI UN CIRCOLO IL QUESTORE DISPONE LA CHIUSURA PER 15 GIORNI
Il Questore di Ferrara ha disposto, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., la chiusura e la sospensione delle autorizzazioni connesse al Circolo Privato denominato “RAINBOW” di questa Via Bela Bartok, 26, per motivi di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini, anche con la finalità di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale.
Il provvedimento è stato notificato nella giornata odierna da personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sicurezza e adottato a seguito di una attività info-investigativa svolta sabato 12 giugno, ove gli Agenti dopo una serie di appostamenti, hanno fatto irruzione all’interno del predetto circolo sorprendendo in flagranza i giocatori mentre era in corso una partita di Poker Texas Holdem con 8 partecipanti ed un dealer che per le caratteristiche rilevate, risultava essere in modalità “cash game”, considerata dalla normativa vigente gioco d’azzardo.
Nella circostanza veniva accertato che vi erano numerosi soggetti con vari pregiudizi di polizia e condanne nonché la presenza di persone assoggettate alla misura di prevenzione dell’Avviso Orale che impone di tenere un comportamento conforme alla legge con divieto di frequentare determinati luoghi e persone pregiudicate.
Altro elemento di rilievo il mancato rinnovo di affiliazione all’associazione ASI, per la quale il gerente aveva ottenuto la conformità della SCIA dal Comune di Ferrara per la somministrazione di bevande e alimenti; pertanto è stato contravvenzionato per aver somministrato bevande a non soci con una sanzione di euro 1032,00.
Il Questore di Ferrara Capocasa, valutata la grave situazione, tale da mettere in serio pericolo l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, ha decretato la sospensione dell’attività de qua per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dal 16.06.2021.
L'articolo 100 del TULPS stabilisce che il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.
Qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione, la licenza può essere revocata.
Si tratta di un potere discrezionale oggettivo che valuta non solo la pericolosità effettivamente riscontrata, bensì anche elementi solo potenzialmente idonei a far concludere la pericolosità per la collettività, per l'ordine pubblico ed il buon costume assumendo, quindi, una funzione preventiva finalizzata ad evitare situazioni di pericolo. Pertanto, non è necessario che i disordini si siano effettivamente verificati, basta una situazione di pericolo potenziale ed oggettivo per legittimare l'adozione di simili provvedimenti, sempre suffragati da specifica attività di polizia giudiziaria