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IL QUESTORE EMETTE PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE ART. 100 TULPS

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IL QUESTORE EMETTE PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE ART. 100 TULPS

Il Questore Capocasa in data odierna ha disposto la chiusura e sospensione della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande dell’esercizio commerciale  con insegna “TURKISH KEBAB DI YANMAZ EMRAH E ERGUL”, con sede legale e operativa a Cento (FE) in Via Matteotti, nr. 15, per motivi di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini, anche con la finalità di impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale.

 

Il provvedimento, che prevede la chiusura del locale per 07 (sette) giorni come disposto dal Questore ai sensi dell'art. 100 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, è stato notificato al titolare dell'esercizio commerciale nel corso della mattinata dal personale  della Compagnia Carabinieri di Cento (FE).

 

Tale provvedimento è conseguenza della proposta avanzata al Questore dalla predetta Compagnia Carabinieri,  in quanto i militari, in più circostanze, hanno riscontrato la presenza di numerosi pregiudicati tra gli avventori del locale con precedenti di polizia e condanne per reati contro la persona, la morale pubblica, il patrimonio e   in materia di stupefacenti e a volte trovati in evidente stato di ebbrezza alcolica, facendo palesare che detto esercizio sia abituale ritrovo di individui socialmente pericolosi per l’ordine, la sicurezza e la moralità pubblica.

 

Già in passato l’esercizio pubblico  era stato  attenzionato per il verificarsi di numerosi episodi di disturbo della quiete e della sicurezza pubblica che hanno richiesto molteplici interventi dei militari,  per  liti e aggressioni con lesioni commessi nelle immediate vicinanze dell’esercizio, nonché per  atti di vandalismo e degrado urbano, quali abbandono di bottiglie rotte ed escrementi.

L'articolo 100 del TULPS stabilisce che il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

Qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione, la licenza può essere revocata.

Si tratta di un potere discrezionale oggettivo che valuta non solo la pericolosità effettivamente riscontrata, bensì anche elementi solo potenzialmente idonei a far concludere la pericolosità per la collettività, per l'ordine pubblico ed il buon costume assumendo, quindi, una funzione preventiva finalizzata ad evitare situazioni di pericolo. Pertanto, non è necessario che i disordini si siano effettivamente verificati, basta una situazione di pericolo potenziale ed oggettivo per legittimare l'adozione di simili provvedimenti, sempre suffragati da specifica attività di polizia giudiziaria

 


11/01/2021

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