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IL QUESTORE EMETTE PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE ART. 100 TULPS

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IL QUESTORE EMETTE PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE ART. 100 TULPS

Il Questore di Ferrara in data odierna ha disposto la chiusura e sospensione della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande dell’esercizio commerciale denominato  Bar                       “ L’ARTISTA CAFE’ ” con sede in Argenta (FE) Via Matteotti, 72, per motivi di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini, anche con la finalità di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale.

 

Il provvedimento, che prevede la chiusura del locale per 07 (sette) giorni come disposto dal Questore ai sensi dell'art. 100 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, è stato notificato alla titolare dell'esercizio commerciale nel corso della mattinata dal personale  della Compagnia Carabinieri di Portomaggiore (FE).

 

Tale provvedimento è conseguenza della proposta avanzata al Questore dalla stessa Compagnia Carabinieri,  i cui militari, in più circostanze, hanno riscontrato la presenza di numerosi pregiudicati tra gli avventori del locale con precedenti di polizia e condanne per reati vari contro la persona, la morale pubblica, il patrimonio e   in materia di stupefacenti.

 

Già in passato il bar  era stato  attenzionato per il verificarsi numerosi episodi di disturbo della quiete e della sicurezza pubblica che hanno richiesto molteplici interventi dei militari,  per  liti e aggressioni commessi nelle immediate vicinanze dell’esercizio e oltraggio a pubblico ufficiale .

Quest’ultimo durante un controllo, per  il rispetto delle norme anticovid-19, quando i dipendenti del locale impedivano l’accertamento, offendevano e insolentivano  i militari.

Pertanto, il Questore Capocasa, valutate le suindicate e pregresse circostanze e rilevata l’evidente fonte di concreto pericolo  per l’ordine e la sicurezza dei cittadini, ha decretato la sospensione dell’attività de qua. 

 

L'articolo 100 del TULPS stabilisce che il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

Qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione, la licenza può essere revocata.

Si tratta di un potere discrezionale oggettivo che valuta non solo la pericolosità effettivamente riscontrata, bensì anche elementi solo potenzialmente idonei a far concludere la pericolosità per la collettività, per l'ordine pubblico ed il buon costume assumendo, quindi, una funzione preventiva finalizzata ad evitare situazioni di pericolo. Pertanto, non è necessario che i disordini si siano effettivamente verificati, basta una situazione di pericolo potenziale ed oggettivo per legittimare l'adozione di simili provvedimenti, sempre suffragati da specifica attività di polizia giudiziaria


06/10/2020

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