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LA POLIZIA CONTROLLA E SANZIONATO MINIMARKET

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SANZIONATO MINIMARKET

Nell’ambito dell’emergenza COVID-19 e dei servizi di Ordine Pubblico sull’intensificazione dei controlli in zona G.A.D. finalizzati alla verifica del rispetto delle misure stabilite dal D.P.C.M. del 17.05.2020, la Squadra Amministrativa della Divisione PAS, ha proceduto alla chiusura temporanea dell’esercizio di vicinato denominato “MINIMARKET KELVINGOLD” in questa Via Oroboni nr. 111, titolare della SCIA del Comune di Ferrara EGHEBI Regina nata in Nigeria il 17.07.1977.-

Il locale, gestito dalla predetta, alle ore 14.00 circa, aveva al suo interno 10 avventori che non rispettavano il distanziamento sociale anche perché l’area di vendita è di appena 16 metri quadrati.

All’atto del controllo venivano identificati tutti gli avventori e sanzionata la titolare della SCIA per la violazione dell’art. 1, co. 2, lett. u) del D.L. 25.03.2020 n. 19, art. 1, co. 14., D.L. 16.05.2020, n. 33 e art. 1, co. 1, lett. dd), D.P.C.M. 17.05.2020, mancato rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 e delle misure di cui all’allegato 11 del citato D.P.C.M., con riferimento al Decreto del Presidente della Giunta Regionale E.R. 17.05.2020, n.82. (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 (quattrocento,00) a Euro 3.000,00 (tremila,00).

Uno di questi avventori, nigeriano classe 1992, inottemperante all’Ordine del Questore di abbandonare il territorio italiano notificatogli in data  10.02.2020, veniva deferito alla locale A.G. per la violazione dell’art. 14 co. 5 er D. Lgs. 286/98 e l’Ufficio Immigrazione procedeva alla notifica di un ulteriore provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Ferrara.-

Atteso il pericolo che si reiterassero le condotte sanzionate e nella pubblica via vi erano numerosi cittadini di origine nigeriana solitamente frequentatori del predetto esercizio, si procedeva alla “CHIUSURA TEMPORANEA DELL’ATTIVITA’” per un periodo di 5 giorni in applicazione della norma prevista dall’art. 2 del citato D.L., trasmettendo gli atti alla Prefettura per l’applicazione della sanzione accessoria della successiva chiusura da 5 a 30 giorni.-


16/06/2020

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