Questura di Ferrara

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Detenzione di armi e certificato medico obbligatorio

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La Polizia di Stato ricorda che il 13 settembre 2019 scade il termine per la presentazione del certificato medico obbligatorio previsto dal Decreto Legislativo 104 del 14 settembre 2018 per chi detiene armi comuni da sparo

Il Decreto Legislativo 104 del 14 settembre 2018 ha introdotto alcune importanti modifiche in materia di armi. Fra queste, quella relativa all’articolo 38 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) che contiene indicazioni in merito alla presentazione della certificazione medica obbligatoria per tutti coloro che detengono armi comuni da sparo e che non sono in possesso di una licenza di porto d’armi in corso di validità.

La nuova normativa fissava ad un anno dalla sua entrata in vigore, il termine per la presentazione della predetta certificazione. Pertanto, chi detiene armi comuni da sparo, ma non possiede alcuna licenza di porto d’armi (in corso di validità) da almeno 5 anni ha l’obbligo di presentarla entro il 13 settembre 2019 (ovvero entro un anno dall’entrata in vigore della nuova normativa 14 settembre 2018 – 13 settembre 2019).

Si ricorda che il certificato medico può essere rilasciato: “… dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco…”, dal quale deve risultare che il detentore “non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool, nonché dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti.”

In caso di mancato rispetto del termine anzidetto, il detentore sarà formalmente diffidato a presentare la certificazione richiesta nei successivi 60 (sessanta) giorni, trascorsi i quali sarà avviato un procedimento amministrativo finalizzato all’emanazione da parte del Prefetto di un provvedimento di divieto di detenzione armi.

Si ricorda che è esente dall’obbligo di presentazione della certificazione medica:

- il detentore che sia anche titolare di licenza di porto d’armi in corso di validità;

- il collezionista di armi antiche;

- il soggetto autorizzato dalla legge a portare armi senza licenza.

La Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Ferrara consiglia di attivarsi, nel più breve tempo possibile, effettuando così per tempo la propria visita medica per evitare lunghi tempi di attesa.

I detentori residenti nel capoluogo dovranno trasmettere il certificato medico tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo ammin.quest.fe@pecps.poliziadistato.it

I detentori residenti nei Comuni della provincia, potranno presentare la certificazione medica ai rispettivi Comandi Stazione dell’Arma dei Carabinieri.

La mancata presentazione della prescritta certificazione medica entro il 15 settembre 2019 potrà comportare il ritiro delle armi a seguito dello specifico provvedimento adottato ai sensi dell’art.39 T.U.L.P.S. dal Prefetto.

Qualora i detentori fossero intenzionati a cedere le armi in loro possesso, dovranno verificare preventivamente che l’eventuale acquirente sia titolare di idoneo titolo di Polizia (porto d’armi), oppure potranno rivolgersi alla Questura di Ferrara (qualora residenti nel capoluogo) o ai Comandi Stazione dell’Arma dei Carabinieri (qualora residenti nei Comuni della provincia), competenti per il versamento e la successiva distruzione del materiale detenuto.

Le armi ed il munizionamento detenuto non potranno comunque essere trasportati al di fuori del luogo di detenzione senza aver preventivamente ottenuto l’autorizzazione al trasporto, da richiedere al competente Ufficio Armi.

Si coglie l’occasione per ricordare che le comunicazioni di detenzione di armi o munizioni da parte dei detentori residenti a Ferrara devono essere effettuate, tramite posta elettronica all’indirizzo ammin.quest.fe@pecps.poliziadistato.it entro e non oltre le 72 ore successive alla materiale disponibilità delle armi o munizioni e parimenti la comunicazione di cessione delle stesse. Negli stessi tempi, e con le stesse modalità, dovrà altresì essere denunciata la variazione del luogo di detenzione. Nel caso di decesso del detentore, gli eredi, al fine di non di incorrere in possibili violazioni di legge, devono riferire all’autorità l’avvenuta scomparsa del congiunto e dichiarare quali siano le loro intenzioni sulla destinazione delle armi.

I detentori residenti nei Comuni della provincia dovranno analogamente provvedere presso i Comandi Stazione dell’Arma dei Carabinieri.

Eventuali informazioni potranno essere richieste all’indirizzo di posta elettronica ammin.quest.fe@pecps.poliziadistato.it

 


12/09/2019

28/03/2024 17:50:17