Rilevanti modifiche sulla disciplina delle armi
Nuova nozione di “parte d’arma”.
Nuova definizione di “intermediario” e “armaiolo”.
Introduzione della nozione di “arma camuffata”.
Nuova “classificazione europea” delle armi: Categoria A-6), Categoria A-7), Categoria A-8), Categoria A-9)
Armi che erogano energia cinetica non superiore a 7,5 joule: provvedimento di rilascio della verifica di conformità che attesta la potenza inferiore a 7,5 joule al Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia
Nuova disciplina dei segni distintivi da apporre sulle armi da sparo: l’apposizione dei predetti segni viene ora indicata con il termine “marcatura unica” e non più “immatricolazione”.
La marcatura deve essere apposta sulle armi ovvero sulle parti d’arma.
Norme in materia di munizioni: sull’unità di imballaggio elementare devono essere indicati, oltre al numero di identificazione del lotto e la quantità di cartucce, anche il calibro e il tipo di munizione.
Capienza massima dei caricatori: per le armi lunghe di 10 colpi e per le armi corte di 20 colpi.
Nuove norme in materia di controlli sanitari: i detentori di armi, anche in collezione, devono presentare la certificazione medica ogni 5 anni dalla quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.
Validità delle licenze di porto d’armi per uso venatorio e per l’esercizio del tiro a volo (sportivo): abbassata a 5 anni (non più 6).
Obbligo di denuncia di detenzione armi: la denuncia può essere trasmessa per via telematica, con lo strumento della posta elettronica certificata (PEC).
Numero armi detenibili per uso sportivo: è stato elevato da 6 a 12.
Collezione: è stata introdotta una nuova fattispecie di collezione di armi presenti nelle categorie A-6), A-7) e A-8) previa autorizzazione del Questore.
Utilizzo delle armi detenute in collezione: viene consentito ai privati in possesso della prevista capacità tecnica di cui all’art. 8 della Legge n. 110/75, di trasportare presso poligoni e campi di tiro autorizzati le armi detenute in collezione per effettuare prove del loro regolare funzionamento previo avviso di trasporto previsto dall’art. 34 2° comma T.U.L.P.S. Resta fermo il divieto di detenzione del relativo munizionamento salvo che per effettuare la citata prova di funzionamento che potrà essere effettuata con una cadenza non inferiore a 6 mesi per ciascun arma e che consiste nello sparo di un massimo di 62 colpi.
N.B.: In DOCUMENTI è presente la G.U. di riferimento.