Questura di Ferrara

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D.Lgs. 10 Agosto 2018, n. 104 recante “Attuazione della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2017 relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi"

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Rilevanti modifiche sulla disciplina delle armi

Nuova nozione di “parte d’arma”.

Nuova definizione di  “intermediario” e “armaiolo”.

Introduzione della nozione di “arma camuffata”.

Nuova “classificazione europea” delle armi: Categoria A-6), Categoria A-7), Categoria A-8), Categoria A-9)

Armi che erogano energia cinetica non superiore a 7,5 joule: provvedimento di rilascio della verifica di conformità che attesta la potenza inferiore a 7,5 joule al Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia

Nuova disciplina dei segni distintivi da apporre sulle armi da sparo: l’apposizione dei predetti segni viene ora indicata con il termine “marcatura unica” e non più “immatricolazione”.

La marcatura deve essere apposta sulle armi ovvero sulle parti d’arma.

Norme in materia di munizioni: sull’unità di imballaggio elementare devono essere indicati, oltre al numero di identificazione del lotto e la quantità di cartucce, anche il calibro e il tipo di munizione.

Capienza massima dei caricatori: per le armi lunghe di 10 colpi e per le armi corte di 20 colpi.

Nuove norme in materia di controlli sanitari: i detentori di armi, anche in collezione, devono presentare la certificazione medica ogni 5 anni dalla quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

Validità delle licenze di porto d’armi per uso venatorio e per l’esercizio del tiro a volo (sportivo): abbassata a 5 anni (non più 6).

Obbligo di denuncia di detenzione armi: la denuncia può essere trasmessa per via telematica, con lo strumento della posta elettronica certificata (PEC).

Numero armi detenibili per uso sportivo: è stato elevato da 6 a 12.

Collezione: è stata introdotta una nuova fattispecie di collezione di armi presenti nelle categorie A-6), A-7) e A-8) previa autorizzazione del Questore.

Utilizzo delle armi detenute in collezione: viene consentito ai privati in possesso della prevista capacità tecnica di cui all’art. 8 della Legge n. 110/75, di trasportare presso poligoni e campi di tiro autorizzati le armi detenute in collezione per effettuare prove del loro regolare funzionamento previo avviso di trasporto previsto dall’art. 34 2° comma T.U.L.P.S. Resta fermo il divieto di detenzione del relativo munizionamento salvo che per effettuare la citata prova di funzionamento che potrà essere effettuata con una cadenza non inferiore a 6 mesi per ciascun arma e che consiste nello sparo di un massimo di 62 colpi.

N.B.: In DOCUMENTI  è presente la G.U. di riferimento.


14/09/2018
(modificato il 15/09/2018)

19/11/2024 17:21:51