Denuncia di detenzione e di cessione di armi e munizioni
Come noto il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 104, che recepisce la Direttiva (UE) 853/2017 del 17 maggio 2017, ha introdotto alcuni interventi di semplificazione che riguardano anche le modalità di assolvimento della denuncia di detenzione delle armi.
In particolare, attraverso una modifica dell’art. 38 TULPS è stata estesa la modalità di invio della denuncia per via telematica, con lo strumento della posta elettronica certificata (PEC).
Tale sistema, che offre garanzie di qualità, tracciabilità e sicurezza, superando le tradizionali forme di comunicazione, consente di gestire in maniera più articolata le istanze inoltrate dai cittadini.
Si ricorda che la denuncia deve essere presentata nei seguenti casi:
- quando si viene in possesso di armi e cartucce per acquisto personale o per eredità;
- quando si cedono armi e cartucce a terzi;
- per variazione del luogo di detenzione delle armi e delle cartucce.
Per acquistare armi da sparo e munizioni e per trasportarle fino al domicilio dove si vuole detenerle è necessario ottenere il nulla osta del Questore. Anche chi eredita un'arma deve chiedere l'autorizzazione. I titolari di porto di pistola e porto di fucile non hanno bisogno del nulla osta. Il modulo di presentazione della richiesta, può essere consegnato per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna.
Alla richiesta si deve allegare:
- la certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza oppure dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato;
- la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia ovvero il certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale (questa documentazione non deve essere stata ottenuta da più di 10 anni);
- una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti: di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
- le generalità delle persone conviventi;
- di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" ai sensi della legge n. 230 dell'8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007.
Al posto delle dichiarazioni sostitutive può essere presentata la documentazione rilasciata dagli organi competenti.
Armi
L’arma detenuta deve essere denunciata alla Questura o alla Stazione Carabinieri competente per territorio entro 72 ore dal possesso. L’obbligo di denuncia vige anche per il cedente.
Il modulo per la relativa denuncia è scaricabile al seguente link: https://www.poliziadistato.it/statics/15/armi_comuni-denuncia_detenzione.pdf
Per i soli detentori residenti nel Comune di Ferrara, nei tempi stabiliti dalle vigenti normative, il modulo di presentazione della denuncia detentiva, dovrà essere trasmesso per via telematica, all’indirizzo PEC dipps130.00n0@pecps.poliziadistato.it con modalità che assicurino l’avvenuta consegna.
I detentori dovranno scaricare la ricevuta email di consegna che farà fede a tutti gli effetti di legge dell’avvenuta presentazione della documentazione all’Ufficio di Polizia/Comando Carabinieri competenti per territorio. Tale documentazione dovrà contenere oltre all’attuale denuncia di acquisto/cessione armi (debitamente compilata in ogni sua parte con i dati richiesti), la precedente denuncia, la dichiarazione di acquisto/cessione firmata sia dall’acquirente che dal cedente, la fotocopia dei titoli di polizia dell’acquirente e del cedente ed i relativi documenti di identità, o eventualmente, qualora l’acquisto sia avvenuto presso un’armeria, la dichiarazione di vendita del predetto esercizio.
I detentori residenti nei comuni della provincia diversi da quello di Ferrara, presenteranno le relative denunce presso le Stazioni Carabinieri competenti per territorio ovvero attraverso la PEC fornita dagli stessi Comandi.
È possibile detenere, secondo quanto contenuto dal citato art.38 T.U.L.P.S., fino ad un massimo di 3 armi comuni da sparo, 12 armi sportive e un numero illimitato di fucili da caccia nonché 8 armi classificate come antiche, artistiche, rare di importanza storica. Le armi possedute non possono essere portate fuori dal luogo di detenzione, a meno che non si abbia l’autorizzazione.
Tutti i detentori hanno l’obbligo di presentare il certificato medico ogni 5 anni, dal quale risulti che il soggetto non è affetto da “malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono anche temporaneamente la capacità di intendere e di volere”, certificato rilasciato dai medici dell’A.S.L. territorialmente competenti, ovvero da un medico militare o della Polizia di Stato o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Per i soli detentori residenti nel comune di Ferrara, il certificato, può essere trasmesso per via telematica, all’indirizzo PEC dipps130.00n0@pecps.poliziadistato.it .
I detentori residenti negli altri comuni della provincia, dovranno presentare il certificato presso le Stazioni Carabinieri competenti per territorio ovvero attraverso una PEC fornita dagli stessi Comandi.
La certificazione medica aggiornata, comprovante l’idoneità psico-fisica, rilasciata in bollo dal settore medico legale dell’A.S.L. o da un medico militare, o della Polizia di Stato o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sulla base del certificato anamnestico del medico di famiglia, dovrà essere fatta pervenire dagli interessati all’Ufficio presso il quale sono state denunciate le armi. Per il calcolo dei 5 anni fa fede la data dell’ultimo certificato medico prodotto per un’autorizzazione in materia di armi, anche diversa dalla detenzione, quale una licenza di porto d’armi o di collezione o per la richiesta di un nulla osta acquisto armi.
Munizioni
La denuncia delle munizioni è sempre obbligatoria:
- per le cartucce per pistola o rivoltella, la cui detenzione non può comunque essere superiore ai 200 pezzi;
- per le munizioni per fucile da caccia aventi caricamento diverso dai pallini.
Per le cartucce caricate a pallini la denuncia non è obbligatoria fino ad un massimo di 1000 pezzi. L'obbligo di denuncia scatta quando il loro numero eccede i 1000 con un limite massimo di detenzione fissato in 1500 pezzi.
In caso di detenzione promiscua di polveri e cartucce, si può fare riferimento all’art. 97 Reg. T.U.L.P.S.
Per ulteriori informazioni in materia di armi e autorizzazioni (nulla-osta acquisto armi, collezioni trasporto ecc.) si rimanda a quanto indicato al seguente link: https://www.poliziadistato.it/articolo/312