Questura di Fermo

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Novità per i detentori di armi.

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Ufficio Armi

Obbligo di presentazione della certificazione medica di ”idoneità” psicofisica per la detenzione di armi, entro il 14 settembre 2019.

La Questura di Fermo ricorda che tutti i detentori di armi, ad  esclusione dei titolari di porto di armi in corso di validità, dovranno produrre entro il 14 settembre 2019, certificazione medica di idoneità psicofisica per la detenzione di armi di cui all’art. 35 comma 7 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. La previsione è contenuta nel Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 104, entrato in vigore il 14 settembre 2018 in attuazione alla direttiva UE  2017/853 in materia di armi. La certificazione medica deve essere rilasciata, sulla base del certificato anamnestico del medico di famiglia, dal Settore Medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale, da un medico militare o della Polizia di Stato o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in servizio effettivo.

Per il calcolo dei 5 anni fa fede la data dell’ultimo certificato medico prodotto per ottenere una autorizzazione in materia di armi, anche diversa dalla detenzione, quale una licenza di porto di armi o di collezione o di nulla osta per l’acquisto di armi. La certificazione medica va prodotta all’Ufficio di Polizia o alla Stazione dell’ Arma Carabinieri presso cui sono state denunciate le armi detenute e dovrà essere presentata ogni 5 anni. Qualora il detentore risulti titolare di licenza di porto di armi, l’obbligo di presentazione della certificazione medica decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata. Si specifica che dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 104/2018, la licenza di porto di fucile ha una validità di cinque anni e non più di sei anni (limitatamente a quelle rilasciate dopo il 14 settembre 2018).

La mancata presentazione del certificato medico comporterà la successiva diffida del detentore che, qualora non adempia a quanto intimato, sarà destinatario dell'emissione del decreto Prefettizio di divieto di detenzione della armi ai sensi dell'art.39 T.U.L.P.S., per mancanza dei requisiti soggettivi.

Con l’occasione si rammenta che la comunicazione di detenzione e/o la comunicazione di cessione delle armi deve essere effettuata entro le 72 ore successive alla materiale disponibilità delle stesse, recandosi presso l’Ufficio di Polizia o la Stazione Arma Carabinieri competente per luogo di detenzione delle armi, ovvero con raccomandata con ricevuta di ritorno o con invio telematico utilizzando la posta elettronica certificata (PEC). Analogamente, il cambio del luogo di detenzione delle armi, anche nell’ambito dello stesso Comune, deve essere denunciato negli stessi modi e tempi indicati per l’acquisto.


11/09/2019

19/04/2024 10:17:23